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Impugnazione proposta il 3 aprile 2019 da Andrew Clarke avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 25 marzo 2019, causa T-731/18, Clarke / Commissione

(Causa C-284/19 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Andrew Clarke (rappresentante: E. Lock, Solicitor)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

rinviare l’istanza al Tribunale ai fini del riesame sulla base delle conclusioni cui è pervenuta la Corte di giustizia;

disporre che, entro il 12 aprile 2019 (o entro altro termine al quale si possa estendere il periodo di cui all’articolo 50 TFUE)

il Tribunale tratti tale istanza secondo un calendario e modalità tali da consentirgli di pronunciarsi definitivamente su di essa;

quale misura provvisoria, la Commissione rivolga al Regno Unito un parere motivato che includa la sua posizione in merito alle violazioni del diritto dell’Unione desumibili dalla sua lettera al ricorrente datata 25 ottobre 2018;

dichiarare che le parti possono rivolgersi al Tribunale per chiedere, se del caso, ulteriori istruzioni a riguardo;

condannare la Commissione alle spese sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce un motivo unico:

Il Tribunale, nella sua ordinanza del 25 marzo 2019 ha interpretato erroneamente le conclusioni del ricorrente, è incorso in errore nello stabilire che egli non fosse legittimato a presentare dette conclusioni e nel declinare la sua competenza a decidere la causa.

Il ricorrente non ha chiesto alla Commissione l’avvio di un procedimento di infrazione contro il Regno Unito, bensì l’annullamento di due decisioni della Commissione, una delle quali è stata erroneamente individuata dal Tribunale. Al riguardo, la giurisprudenza invocata dal Tribunale non corrobora il proposito per il quale è citata o è irrilevante. Il ricorrente è legittimato a chiedere l'annullamento di tali decisioni nella misura in cui esse gli sono rivolte e/o lo riguardano direttamente e individualmente. Inoltre, in subordine, il ricorrente ha il diritto di ottenere una decisione ai sensi dell'articolo 265 TFUE, in base al fatto che la Commissione ha omesso di rivolgere un parere motivato al Regno Unito, conformemente ad un obbligo imperativo di farlo ai sensi del primo comma dell'articolo 258 TFUE. E ciò poiché essa ha implicitamente accettato, con la seconda di dette decisioni, di esercitare il suo potere discrezionale ai sensi del secondo comma dell'articolo 258 TFUE, in quanto il Regno Unito violava il diritto dell'Unione. Pertanto, su tali basi, il parere motivato dovrebbe rivolgersi al ricorrente e/o lo riguarderebbe direttamente e individualmente. Il ricorrente ha inoltre il diritto di chiedere un’ordinanza ingiuntiva e provvedimenti provvisori per quanto riguarda le sue conclusioni ai sensi dell’articolo 265 del TFUE.

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