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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 5 aprile 2019 – DenizBank AG / Verein für Konsumenteninformation

(Causa C-287/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: DenizBank AG

Resistente: Verein für Konsumenteninformation

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 52, paragrafo 6, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2015/2366/UE 1 (direttiva sui servizi di pagamento), ai sensi del quale la proposta di modifica delle condizioni contrattuali si considera accettata dall’utente di servizi di pagamento, a meno che quest’ultimo non notifichi al prestatore di servizi di pagamento, prima della data proposta per l’entrata in vigore delle condizioni quali modificate, che le medesime non sono accettate, debba essere interpretato nel senso che un silenzio assenso può essere concordato anche con un consumatore in modo del tutto illimitato per tutte le possibili condizioni contrattuali.

2.a)    Se l’articolo 4, paragrafo 14, della direttiva sui servizi di pagamento debba essere interpretato nel senso che la funzione NFC [Near Field Communication; comunicazione in prossimità] di una carta bancaria personalizzata multifunzionale, mediante la quale vengono effettuati pagamenti di importo ridotto addebitati sul conto collegato intestato al cliente, è uno strumento di pagamento.

2.b)    In caso di risposta affermativa alla questione 2.a):

Se l’articolo 63, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sui servizi di pagamento, relativo alle deroghe per i pagamenti di importo ridotto e moneta elettronica, debba essere interpretato nel senso che un pagamento di importo ridotto contactless [senza contatto, ossia tramite avvicinamento della carta] che utilizza la funzione NFC di una carta bancaria personalizzata multifunzionale deve essere considerato come utilizzo anonimo dello strumento di pagamento ai sensi della deroga.

3)    Se l’articolo 63, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sui servizi di pagamento debba essere interpretato nel senso che un prestatore di servizi di pagamento può avvalersi di tale deroga solo qualora sia dimostrabile che lo strumento di pagamento, in base all’attuale, obiettivo, sviluppo tecnologico, non può essere bloccato o che non è possibile impedirne un ulteriore utilizzo.

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1     Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU 2015, L 337, pag. 35).