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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Constanţa (Romania) il 10 aprile 2019 – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea / SC Piscicola Tulcea SA

(Causa C-294/19)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Constanţa

Parti

Appellante-resistente in primo grado: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea

Appellata-ricorrente in primo grado: SC Piscicola Tulcea SA

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni dell’articolo 2 [e quelle] dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 , che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 1 , e le disposizioni dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori 2 debbano essere interpretate nel senso che ostano a una normativa nazionale che, nelle condizioni di cui alla controversia principale, esclude dal pagamento dei diritti l’agricoltore per il motivo che gli impianti di acquacoltura utilizzati come seminativi non costituiscono «superficie agricola» ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 1120/2009, poiché non sono considerat[i] terreno ammissibile in conformità all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009.

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1 GU 2009, L 30, pag. 16.

2 GU 2009, L 316, pag. 1.