Language of document : ECLI:EU:F:2008:92

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE
PUBBLICA

3 luglio 2008

Causa F‑52/08 R

Wolfgang Plasa

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell’esecuzione di una decisione di riassegnazione – Urgenza – Insussistenza»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 242 CE, 243 CE, 157 EA e 158 EA, con il quale il sig. Plasa chiede la sospensione della decisione della Commissione 8 maggio 2008, con cui egli viene riassegnato a Bruxelles (Belgio), nell’interesse del servizio, a partire dal 1° agosto 2008.

Decisione: La domanda di provvedimenti urgenti è respinta. Le spese sono riservate.

Massime

Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Danno grave e irreparabile

(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 102, n. 2)

La finalità del procedimento sommario non è di assicurare il risarcimento di un danno, ma di garantire la piena efficacia della sentenza di merito. Per conseguire quest’ultimo obiettivo occorre che i provvedimenti richiesti siano urgenti nel senso che è necessario, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente, che essi siano pronunciati e producano i loro effetti già prima della decisione di merito. Sta alla parte che chiede la concessione di provvedimenti provvisori fornire la prova che essa non può attendere l’esito della causa di merito senza dover subire un danno di tale natura.

A questo proposito, il fatto che un funzionario non abbia ottenuto eventualmente un’assegnazione che corrisponda alle sue aspirazioni professionali non può causargli un danno. Infatti, le assegnazioni sono decise dall’autorità che ha il potere di nomina nell’interesse del servizio, e non esiste un diritto soggettivo del funzionario ad un’assegnazione ad un posto particolare. Il funzionario ha unicamente diritto ad un posto che corrisponda al suo grado.

(v. punti 34 e 35)

Riferimento:

Corte: 25 marzo 1999, causa C‑65/99 P(R), Willeme/Commissione (Racc. pag. I‑1857, punto 62)

Tribunale di primo grado: 10 settembre 1999, causa T‑173/99 R, Elkaïm e Mazuel/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑155 e II‑811, punto 25), e 19 dicembre 2002, causa T‑320/02 R, Esch-Leonhardt e a./BCE (Racc. PI pagg. I‑A‑325 e II‑1555, punto 27)