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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris (Francia) il 9 luglio 2020 – A – Con l’intervento di: Autorité des marchés financiers

(Causa C-302/20)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Paris

Parti

Ricorrente: A

Con l’intervento di: Autorité des marchés financiers

Questioni pregiudiziali

In primo luogo,

Se l’articolo 1, punto 1), primo comma, della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) 1 , in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/124/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato 2 , debba essere interpretato nel senso che un’informazione vertente sull’imminente pubblicazione di un articolo di stampa che riprende voci di mercato riguardanti un emittente di strumenti finanziati possa rispondere al requisito di precisione richiesto da detti articoli ai fini della qualificazione come informazione privilegiata.

Se il fatto che l’articolo di stampa, la cui imminente pubblicazione costituisce l’informazione di cui trattasi, indichi, quale voce di mercato, il prezzo di un’offerta pubblica di acquisto rilevi ai fini della valutazione del carattere preciso dell’informazione stessa.

Se la notorietà del giornalista che ha firmato l’articolo, la reputazione dell’organo di stampa che ne ha garantito la pubblicazione e l’influenza effettivamente sensibile («ex post») di detta pubblicazione sul prezzo dei titoli cui esso si riferisce siano elementi rilevanti ai fini della valutazione della precisione dell’informazione di cui trattasi.

In secondo luogo, ove si risponda che un’informazione come quella di cui trattasi può soddisfare il requisito di precisione richiesto:

Se l’articolo 21 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione 3 , debba essere interpretato nel senso che la comunicazione da parte di un giornalista, a una delle sue fonti abituali, di un’informazione vertente sull’imminente pubblicazione di un articolo a sua firma che riprende voci di mercato avviene «ai fini dell’attività giornalistica».

Se la risposta a detta questione dipenda, in particolare, dal fatto che il giornalista sia stato o meno informato delle voci di mercato da detta fonte o dal fatto che la comunicazione dell’informazione sull’imminente pubblicazione dell’articolo fosse o meno utile per ottenere da detta fonte chiarimenti sulla credibilità delle voci.

In terzo luogo, se gli articoli 10 e 21 del regolamento (UE) n. 596/2014 debbano essere interpretati nel senso che, anche quando un’informazione privilegiata è divulgata da un giornalista «ai fini dell’attività giornalistica», ai sensi dell’articolo 21, la liceità o illiceità della comunicazione richiede di valutare se essa sia avvenuta «durante il normale esercizio [della] professione [di giornalista]», ai sensi dell’articolo 10.

In quarto luogo, se l’articolo 10 del regolamento (UE) n. 596/2014 debba essere interpretato nel senso che, per avvenire nel normale esercizio della professione di giornalista, la comunicazione di un’informazione privilegiata deve essere strettamente necessaria all’esercizio di detta professione e avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità.

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1 GU 2003, L 96, pag. 16.

2 GU 2003, L 339, pag. 70.

3 GU 2014, L 173, pag. 1.