Language of document : ECLI:EU:C:2003:505

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

ANTONIO TIZZANO

presentate il 25 settembre 2003 (1)

Causa C-264/02

Cofinoga Merignac SA

contro

Sylvain Sachithanathan

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunal d'instance de Vienne (Francia)]

«Protezione dei consumatori – Credito al consumo – Rinnovo del contratto – Tasso d'interesse variabile – Tasso annuo effettivo globale – Mancata informazione del consumatore – Rilevabilità d'ufficio – Termine  di decadenza – Compatibilità con il diritto comunitario»





1.     Con ordinanza 5 luglio 2002 il Tribunal d’instance de Vienne (Francia) (in prosieguo: il «Tribunale di Vienne») ha sottoposto alla Corte quattro quesiti pregiudiziali riguardanti l’interpretazione della direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (in prosieguo: la «direttiva» o la «direttiva 87/102») (2).

2.     In buona sostanza, il giudice del rinvio vuol conoscere quali obblighi di informazione del consumatore la direttiva imponga in capo all’istituto di credito mutuante, qualora il mutuo consista nell’apertura di un credito utilizzabile per frazioni e tramite carta di credito, rimborsabile con rate mensili e soggetto ad un tasso d’interesse variabile. Inoltre, alla Corte è chiesto di stabilire se il sistema di protezione dei consumatori istituito dalla direttiva imponga o consenta al giudice nazionale di rilevare d’ufficio eventuali inosservanze dei predetti obblighi di informazione, nell’ambito di un’azione per il pagamento intentata dall’istituto di credito nei confronti del mutuatario consumatore, e ciò malgrado sia spirato il termine di decadenza biennale previsto al riguardo dal diritto nazionale applicabile.

I –    Quadro giuridico

Le disposizioni comunitarie

3.     La direttiva 87/102 ha per oggetto il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di credito al consumo, al fine di eliminare le distorsioni della concorrenza tra gli organismi di credito (secondo ‘considerando’), assicurando così la creazione di un mercato comune del credito al consumo (quarto ‘considerando’).

4.     Ai sensi dell’art. 1 la direttiva si applica ai «contratti di credito», cioè a quei contratti in forza dei quali «il creditore concede o promette di concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra analoga facilitazione finanziaria».

5.     La direttiva istituisce, per quanto qui interessa, una disciplina armonizzata delle informazioni che devono essere fornite al consumatore in materia di credito al consumo, stabilendo che determinate indicazioni devono essere contenute sia nella relativa pubblicità (art. 3), sia nel documento scritto attraverso il quale il contratto di credito al consumo è obbligatoriamente concluso (art. 4).

6.     In particolare, ai sensi dell’art. 4, n. 2,

«Il documento scritto deve contenere:

a)       un’indicazione del tasso annuo effettivo globale, espresso in percentuale;

b)       un’indicazione delle condizioni secondo cui il tasso annuo effettivo globale può essere modificato.

Qualora non sia possibile indicare il tasso annuo effettivo globale espresso in percentuale, saranno fornite al consumatore adeguate informazioni nel documento scritto. Tali informazioni devono almeno comprendere le informazioni previste all’articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino».

7.     Il suddetto tasso annuo effettivo globale (in prosieguo: il «TAEG») è definito dall’art. 1, n. 2, lett. e), e rappresenta «il costo globale del credito al consumatore, espresso in percentuale annua dell’ammontare del credito concesso e calcolato in conformità dell’art. 1 bis».

8.     Per quanto qui interessa, l’art. 1 bis, n. 1, prevede che:

«1. a) Il tasso annuo effettivo globale che rende uguali, su base annua, i valori attuali di tutti gli impegni (prestiti, rimborsi e oneri) esistenti o futuri presi dal creditore e dal consumatore, è calcolato conformemente alla formula matematica che figura nell’allegato II.

(…)».

9.     Sempre per quanto riguarda la definizione del TAEG e delle sue modalità di calcolo, e sempre per quanto qui interessa, l’art. 1 bis, n. 6, dispone inoltre che:

«Nei contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso d’interesse e l’importo o il livello di altre spese, i quali sono ripresi nel tasso annuo effettivo globale ma non possono essere quantificati al momento del suo calcolo, il tasso annuo effettivo globale è calcolato nell’ipotesi che il tasso e le altre spese si mantengano fissi rispetto al livello iniziale e si applichino fino alla scadenza del contratto di credito».

10.   La portata degli obblighi di informazione predetti è delimitata all’art. 2, n. 1, ai sensi del quale, in particolare, le disposizioni della direttiva non si applicano:

«(…)

e)       al credito concesso da un istituto di credito o da un istituto finanziario sotto forma di apertura di credito in conto corrente, divers[o] dai conti coperti da una carta di credito.

A siffatti crediti si applicano tuttavia le disposizioni dell’articolo 6;

(…)».

11.   In forza dell’art. 6:

«1. Nonostante l’esclusione prevista all’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), in caso di accordo tra un istituto di credito o una istituzione finanziaria e un consumatore sulla concessione di crediti sotto forma di anticipi su conto corrente che non sia il conto di una carta di credito, il consumatore deve essere informato al momento o prima della conclusione del contratto:

–       dell’eventuale massimale del credito;

–       del tasso di interesse annuo e degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto e delle condizioni a cui essi potranno essere modificati;

–      delle modalità secondo cui è ammessa la risoluzione del contratto.

Queste informazioni devono essere confermate per iscritto.

2. Inoltre, nel corso del contratto di credito, il consumatore dev’essere informato di qualsiasi modifica del tasso d’interesse annuo o delle spese applicabili, al momento in cui essa entra in vigore. Tale notifica può aver luogo a mezzo di un estratto conto o in ogni altro modo accettabile per gli Stati membri.

(…)».

12.   Secondo il suo art. 15, infine, la direttiva «non impedisce agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più rigorose a tutela dei consumatori, fermi restando gli obblighi previsti dal trattato».

Le disposizioni nazionali

13.   Nell’ordinamento francese il credito al consumo è regolato dal capitolo I, titolo I, libro III, del code de la consommation (in prosieguo: il «codice»).

14.   Ai sensi dell’art. L. 311-8 del codice i contratti di credito sono conclusi nel rispetto delle condizioni enunciate da un’offerta preliminare, trasmessa in duplice copia al mutuatario, in cui devono essere indicati, per quanto qui interessa, l’ammontare del credito, il suo tasso effettivo globale nonché il totale dei pagamenti forfettari percepiti oltre agli interessi (art. L. 311-10).

15.   Ai sensi dell’art. L. 311-33, il mutuante che concede un credito senza trasmettere al mutuatario un’offerta preliminare che soddisfi le suddette condizioni decade dal diritto agli interessi. Il mutuatario è dunque tenuto alla sola restituzione del capitale.

16.   In forza dell’art. L. 311-9, la durata dei contratti aventi ad oggetto «un’apertura di credito, legata o meno all'uso di una carta di credito, che dà al mutuatario la possibilità di disporre per frazioni, nelle date da lui scelte, dell’ammontare del credito concesso» (3) è limitata ad un anno rinnovabile. In simili ipotesi, l’offerta preliminare di cui all'art. L. 311-8 è obbligatoria solo per il contratto iniziale, salvo l’obbligo per il mutuante di indicare, con un anticipo di tre mesi, le condizioni di rinnovo del contratto.

17.   Ai sensi dell’art. L. 311-37 del codice, nella versione in vigore all’epoca dei fatti oggetto del giudizio principale, «[i]l tribunal d’instance è competente in materia di controversie sorte dall’applicazione del presente capitolo. Le azioni promosse innanzi ad esso devono essere avviate a pena di decadenza entro due anni dall’evento che vi ha dato origine (…)» (4).

II – Fatti e quesiti pregiudiziali

18.   In forza di un contratto concluso il 1° luglio 1993 Cofinoga Merignac S.A. (in prosieguo: «Cofinoga»), organismo di credito, ha concesso al signor Sachithanathan l’apertura di un credito utilizzabile in modo frazionato con carta di credito, rimborsabile con rate mensili e soggetta ad un tasso di interesse variabile.

19.   Il contratto, concluso per la durata di un anno, è stato più volte rinnovato. Secondo quanto risulta dall’ordinanza di rinvio, la comunicazione con cui annualmente Cofinoga rammentava al mutuatario le condizioni di rinnovo del contratto, con l’anticipo di tre mesi previsto dall’art. L. 311-9 del codice (supra, paragrafo 16), recava la menzione del solo tasso effettivo globale mensile applicabile nel mese d’invio di tale corrispondenza. Non era fatta menzione, invece, del tasso effettivo globale annuo (TAEG, v. supra, paragrafi 7 e 8) che sarebbe stato in vigore nel successivo momento del rinnovo.

20.   In seguito al mancato pagamento di alcune rate del mutuo, il 19 luglio 2000 Cofinoga ha intimato al mutuatario la restituzione del saldo del credito accordatogli. Non avendo tuttavia ottenuto soddisfazione, il 19 novembre 2001 essa ha convenuto il signor Sachithanathan innanzi al Tribunale di Vienne, chiedendone la condanna al pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale, interessi e penalità. Il convenuto non si è costituito.

21.   Il giudice, ritenendo che la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente dipenda dall’interpretazione di alcune disposizioni della direttiva 87/102, ha sottoposto alla Corte i seguenti quesiti pregiudiziali:

«1)      Se l[a] direttiv[a] del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE (…) vad[a] interpretat[a] nel senso che impon[e] al giudice nazionale di privilegiare l’interpretazione dell’ordinamento nazionale che obbliga gli istituti di credito al consumo a portare a conoscenza del mutuatario­‑consumatore, per iscritto, il tasso annuo effettivo globale vigente, prima di ogni rinnovo di un contratto di credito utilizzabile per frazioni, per il quale sia stato stipulato un tasso di interesse variabile.

2)      Se l[a] suddett[a] direttiv[a] debb[a] interpretarsi nel senso che impon[e] al giudice nazionale di privilegiare l’interpretazione dell’ordinamento nazionale che obbliga gli istituti di credito al consumo a portare a conoscenza dello stesso consumatore la clausola di variazione di detto tasso annuo effettivo globale prima di ogni rinnovo di un siffatto contratto.

3)      Se l[a] suddett[a] direttiv[a] debb[a] interpretarsi nel senso che dev[e] indurre il giudice a privilegiare l’interpretazione dell’ordinamento nazionale che lo autorizza a prendere in considerazione un motivo di irregolarità che vizia la stipulazione o il rinnovo di un contratto di credito al consumo, come la mancata menzione del tasso annuo effettivo globale, invocato dal consumatore o rilevato d’ufficio, senza limiti di tempo, nell’ambito di una controversia sorta da un’azione di pagamento intentata dall’istituto mutuante.

4)      Se, nel caso di soluzione negativa, l[a] suddett[a] direttiv[a] debb[a] interpretarsi nel senso che dev[e] indurre il giudice a privilegiare l’interpretazione dell’ordinamento nazionale che lo autorizza a disapplicare una norma di diritto interno che vieti al consumatore di invocare o al giudice di far valere d’ufficio un motivo d’irregolarità che vizia la stipulazione o il rinnovo di un contratto di credito al consumo, alla scadenza di un termine in deroga al diritto comune, in quanto quest’ultimo costituirebbe una restrizione eccezionale dei diritti ad agire del consumatore e recherebbe pregiudizio all’efficacia della tutela del consumatore».

22.   Nel procedimento davanti alla Corte hanno depositato osservazioni Cofinoga, i governi francese, belga, del Regno Unito e la Commissione.

III – Analisi giuridica

Sul primo e sul secondo quesito pregiudiziale

Posizioni delle parti

23.   Con i primi due quesiti il giudice del rinvio chiede in sostanza se la direttiva 87/102 gli imponga di privilegiare l’interpretazione del diritto nazionale secondo cui, in occasione di ogni rinnovo di un contratto avente ad oggetto l’apertura di un credito utilizzabile per frazioni e tramite carta di credito, rimborsabile con rate mensili e soggetto ad un tasso d’interesse variabile, il mutuante è obbligato ad informare per iscritto il mutuatario sul TAEG in vigore e sulle condizioni alle quali esso può essere modificato.

24.   Cofinoga, il governo francese e il governo del Regno Unito (5) propongono che sia data risposta negativa a tali quesiti. A loro giudizio, infatti, in un caso come quello di specie gli obblighi di informazione gravanti sul mutuante in virtù dell’art. 4 della direttiva non riguardano il rinnovo del contratto.

25.   Essi osservano concordemente che, ai sensi dell’art. 4, n. 2, della direttiva, l’indicazione del TAEG (o di «adeguate informazioni» corrispondenti (6)) e la menzione delle condizioni alle quali il TAEG può essere modificato devono obbligatoriamente essere incluse nel documento scritto con il quale il contratto è concluso. Da ciò essi deducono che gli obblighi di informazione della direttiva si esauriscono al momento della conclusione del contratto.

26.   A sostegno di una siffatta interpretazione il governo del Regno Unito sottolinea, in particolare, che gli obblighi di informazione previsti dall’art. 4 della direttiva hanno lo scopo di permettere al consumatore di valutare il costo del credito e di compararlo con altre offerte di credito, prima di vincolarsi con l’uno o l’altro offerente. Orbene, tale obiettivo sarebbe efficacemente raggiunto attraverso un’informazione precedente o contemporanea alla conclusione del contratto; un’informazione successiva, per contro, non sarebbe per nulla necessaria per raggiungere l’obiettivo suddetto.

27.   Ciò posto, e atteso che l’art. 4 non impone al mutuante di informare il mutuatario del TAEG in vigore al momento del rinnovo, né dell’esistenza di una clausola di variabilità del tasso, Cofinoga e il governo del Regno Unito si chiedono poi se una diversa conclusione possa discendere dall’art. 6, n. 2, della direttiva. Tale disposizione impone infatti al mutuante di informare il mutuatario di ogni modifica del tasso d’interesse annuo intervenuta nel corso dell’esecuzione di certi tipi di contratti di credito.

28.   Ad avviso di entrambi, tuttavia, contrariamente a quanto sembra ritenere il giudice del rinvio, i contratti come quello di specie esulano dall’ambito di applicazione della suddetta disposizione. La sfera di applicazione dell’art. 6 sarebbe infatti esplicitamente delimitata al n. 1 di quell’articolo e si estenderebbe unicamente alla «concessione di crediti sotto forma di anticipi su conto corrente che non sia il conto di una carta di credito». Pertanto, poiché nella specie il credito concesso al mutuatario non è un anticipo su conto corrente, ed è inoltre legato ad una carta di credito, se ne deve desumere che l’art. 6, n. 2, non è ad esso applicabile e che il mutuante non è dunque tenuto ad informare il mutuatario delle modifiche del tasso d’interesse annuo intervenute nel corso del contratto o all’atto del suo rinnovo.

29.   Secondo Cofinoga, infine, una diversa interpretazione della direttiva non sarebbe praticabile, poiché, sia per le specificità del diritto francese sia per la natura del contratto rilevante, non sarebbe possibile informare il consumatore prima del rinnovo del contratto di credito del TAEG in vigore al momento del rinnovo.

30.   Anzitutto, in diritto francese un contratto come quello di cui si tratta, avente ad oggetto «un’apertura di credito (…) che dà al mutuatario la possibilità di disporre per frazioni, nelle date da lui scelte, dell’ammontare del credito concesso», ha una durata limitata ad un anno ed è rinnovabile; il rinnovo tuttavia presuppone che siano comunicate al mutuatario le relative condizioni, con un anticipo di tre mesi (art. L. 311-9 code de la consommation, v. supra, paragrafo 16).

31.   Ora, quando le stipulazioni contrattuali prevedono che il tasso d’interesse sia variabile mensilmente, come nel caso di specie, non sarebbe possibile indicare con il suddetto anticipo di tre mesi il TAEG in vigore al momento del rinnovo. Ciò proprio perché il tasso mensile che sarà in vigore al rinnovo ed a partire dal quale si costruisce la previsione del TAEG non è noto al momento della comunicazione prevista dall’art. L. 311-9, poiché potrebbe legittimamente variare nei tre mesi successivi a tale comunicazione.

32.   Per parte loro, invece, il governo belga e la Commissione propongono una risposta positiva ai primi due quesiti.

33.   In particolare, il governo belga, sviluppando un ragionamento su cui si era peraltro soffermato, sia pur in modo dubitativo, anche il governo del Regno Unito, sostiene in buona sostanza che la risposta ai primi due quesiti dipende dalla qualificazione dell’atto giuridico con cui si dà luogo al rinnovo contrattuale, qualificazione effettuata in base al diritto nazionale applicabile al contratto di credito.

34.   Se quell’atto è di natura tale da determinare un semplice mantenimento degli effetti del contratto iniziale, par di capire, non vi sarà alcun obbligo di informazione. Se invece esso dà luogo alla conclusione di un nuovo contratto, saranno allora dovute le informazioni di cui all’art. 4, n. 2, della direttiva.

35.   Nella fattispecie, poiché dall’ordinanza di rinvio sembra potersi desumere che, in diritto francese, il rinnovo di un contratto deve qualificarsi alla stessa stregua della conclusione di un nuovo contratto, se ne dovrà concludere che l’art. 4, n. 2, impone al mutuante di comunicare al mutuatario il TAEG e le condizioni secondo cui questo può essere modificato.

36.   Quanto alla Commissione, essa parte dal presupposto che l’art. 6, n. 2, si applichi anche ai contratti come quello di cui si tratta nella specie.

37.   Infatti, l’espressa menzione, all’art. 6, n. 1, dei contratti di credito «sotto forma di anticipo su conto corrente che non sia il conto di una carta di credito» varrebbe unicamente a precisare che l’art. 6, nn. 1 e 2, si applica anche a questo tipo di contratti, nonostante l’art. 2, n. 1, lett. e), li sottragga all’imperio delle rimanenti disposizioni della direttiva; quella stessa menzione non avrebbe invece l’effetto di escludere dal campo di applicazione dell’art. 6 i contratti di credito al consumo cui la direttiva si applica in forza della previsione generale dell’art. 1 (supra, paragrafo 4).

38.   Secondo la Commissione, inoltre, l’indicazione del TAEG anche al momento del rinnovo sarebbe requisito indispensabile per il raggiungimento del fine essenziale della direttiva, cioè di permettere al consumatore la comparazione delle differenti offerte di credito per profittare delle migliori opportunità presenti sul mercato.

Valutazione

39.   Le posizioni emerse dal dibattito processuale consigliano di valutare anzitutto se una risposta ai due quesiti possa discendere dall’art. 4 della direttiva, per poi affrontare il profilo della rilevanza dell’art. 6 della stessa.

–      L’art. 4 della direttiva

40.   Come si è visto più sopra, il governo belga ha sostenuto che, qualora (come nella specie) in forza del diritto nazionale applicabile il rinnovo di un contratto di credito sia qualificabile come conclusione di un nuovo contratto, l’art. 4, n. 2, lett. a), impone al mutuante di comunicare nuovamente il TAEG al mutuatario.

41.   Mi sembra però discutibile, già da un punto di vista generale, che la portata e i presupposti d’applicazione di una disciplina armonizzata possano essere determinati in base al diritto nazionale di volta in volta applicabile. In particolare, poi, ritengo che un simile modo di procedere rischierebbe di compromettere il raggiungimento delle finalità perseguite da una direttiva come quella di cui si tratta nella specie.

42.   La direttiva 87/102 mira, infatti, a garantire condizioni di concorrenza eguali tra gli organismi di credito al consumo, prevedendo, tra l’altro, un quadro armonizzato delle informazioni precontrattuali e contrattuali dovute al consumatore, determinando così l’istituzione di un vero e proprio mercato comune del credito al consumo (v. supra, paragrafo 3).

43.   Ora, un tale obiettivo sarebbe senz’altro frustrato qualora il contenuto di queste informazioni e la frequenza con cui devono essere eventualmente fornite dipendessero dalle specificità del diritto nazionale applicabile in forza delle norme di diritto internazionale privato.

44.   Ma proprio questa sarebbe la conseguenza della soluzione propugnata dal governo belga. Mentre infatti, ove fosse applicabile il diritto francese – a voler prendere per buona la ricostruzione di tale diritto contenuta nell’ordinanza di rinvio, contestata peraltro da Cofinoga –, l’art. 4, n. 2, lett. a), imporrebbe di comunicare il TAEG all’atto del rinnovo del contratto di credito, nessun obbligo sussisterebbe ove il contratto fosse sottoposto al diritto di un altro Stato membro, ai sensi del quale la modifica del termine temporale non equivalga alla conclusione di un nuovo contratto (7).

45.   A mio avviso, dunque, l’interpretazione dell’art. 4 della direttiva e l’individuazione dei presupposti per la sua applicazione non possono dipendere dal diritto nazionale applicabile al contratto di credito in forza del richiamo internazionalprivatistico, ma devono essere invece il frutto di un’interpretazione autonoma che prenda le mosse dal sistema instaurato con la direttiva.

46.   Ciò posto, ci si deve chiedere se, alla luce della lettera e del sistema della direttiva, il rinnovo del termine di un contratto di credito come quello di cui si tratta nella specie, il cui tasso d’interesse ed i cui elementi essenziali, compresa la clausola di variabilità del tasso, rimangono invariati, equivalga o meno alla conclusione di un nuovo contratto, e sia quindi disciplinato dall’art. 4.

47.   La questione, posta in questi termini, richiede a mio avviso una risposta negativa, per le ragioni che passo ad illustrare.

48.   Muovendo anzitutto dalla lettera dell’art. 4, è agevole osservare che questa disposizione, nel prevedere l’obbligo di comunicare il TAEG e le condizioni  secondo cui esso può essere modificato, si riferisce al momento della conclusione del contratto, e non fa invece alcun cenno al «rinnovo» o alla proroga del termine finale del contratto.

49.   Non solo: anche l’art. 1 bis, n. 4, lett. a), nel determinarne le modalità di calcolo, dispone che «[i]l tasso annuo effettivo globale è calcolato al momento in cui si conclude il contratto di credito» (8). Il successivo n. 6 chiarisce a sua volta che, «[n]ei contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso d’interesse (…) il tasso annuo effettivo globale è calcolato nell’ipotesi che il tasso e le altre spese si mantengano fissi rispetto al livello iniziale e si applichino fino alla scadenza del contratto di credito» (9).

50.   Sia per i contratti di credito a tasso fisso, dunque, che per quelli a tasso variabile, il TAEG si calcola (e si comunica) unicamente al momento iniziale, cioè al momento della conclusione del contratto. Per i contratti a tasso variabile, poi, si assumono addirittura irrilevanti le modificazioni del tasso d’interesse successive alla conclusione del contratto.

51.   Ma anche ragioni di ordine sistematico mi sembrano deporre a favore di una soluzione che non si distacchi dal dato testuale.

52.   A questo proposito ricordo che il sistema della direttiva è incentrato sull’obbligo di comunicare il costo effettivo del credito e gli elementi essenziali del contratto nella pubblicità relativa al contratto (art. 3) ed all’atto della conclusione di questo (art. 4). Un siffatto sistema, come giustamente rilevano il governo del Regno Unito e Cofinoga, mira essenzialmente a consentire al consumatore che intenda contrarre un mutuo la possibilità di comparare le offerte di credito, così da poter scegliere la più vantaggiosa.

53.   Ora, la scelta dell’offerta più vantaggiosa dev’essere fatta, evidentemente, prima della conclusione del contratto, cosicché è in quella decisiva fase, e non in un momento successivo, che va fornita, ai fini della direttiva, l’informazione relativa al TAEG, come pure quella relativa alla clausola di variabilità del tasso.

54.   La  conclusione qui prospettata mi sembra poi confermata dall’analisi dell’art. 14, n. 4, della recente proposta di direttiva di armonizzazione in materia di credito ai consumatori, presentata dalla Commissione l’11 settembre 2002 (in prosieguo: la «proposta di direttiva») (10).

55.   La nuova disposizione prevede infatti che il consumatore sia informato «di ogni modifica del tasso debitore, con comunicazione [che] deve comprendere l’indicazione del nuovo tasso annuo effettivo globale».

56.   Ora, a mio modo di vedere la proposta di direttiva segna anzitutto, con la sua chiara lettera, un’importante innovazione del regime armonizzato, confermando indirettamente che nel vigore dell’art. 4 della direttiva 87/102 la comunicazione del TAEG è obbligatoria solo al momento della conclusione del contratto, e non anche in occasione di successive modifiche.

57.   Ma vi è di più: nel disporre unicamente l’obbligo di comunicare le modifiche del TAEG al momento in cui esse si verificano, la proposta di direttiva contribuisce ad evidenziare che, rimanendo invariato il tasso d’interesse, il diritto comunitario non impone al mutuante di comunicare il TAEG neppure in occasione del rinnovo di un contratto di credito.

58.   Mi sembra pertanto che nulla possa fondare un’interpretazione estensiva dell’art. 4, che ne forzi il chiaro dato testuale fino a leggervi un obbligo per il mutuante di comunicare il TAEG e la clausola di variabilità del tasso, oltre che alla conclusione del contratto nel documento con cui questo è concluso, anche all’atto del rinnovo del credito, qualora il tasso d’interesse e gli elementi essenziali del contratto rimangano invariati.

–      L’art. 6 della direttiva

59.   Prima però di poter fornire una risposta al giudice del rinvio, è necessario chiedersi se l’art. 6, n. 2, della direttiva, che esplicitamente impone al mutuante di comunicare le modificazioni del tasso di interesse intervenute nel corso del contratto, sia o meno applicabile ad un contratto, come quello di cui si tratta nella specie, in forza del quale un mutuante professionale concede al mutuatario‑consumatore un credito utilizzabile per frazioni e rinnovabile, legato ad una carta di credito.

60.   Come si è visto, infatti, la Commissione, sostenuta incidentalmente all’udienza dal rappresentante del governo francese, afferma in buona sostanza che questa disposizione contiene una disciplina di portata generale, applicabile a tutti i contratti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva.

61.   Tale tesi, però, non mi convince.

62.   Anzitutto credo che giustamente lo stesso governo francese abbia obiettato all’udienza che nel caso di specie è irrilevante chiedersi se sia dovuta la notizia di un mutamento del tasso d’interesse, visto che non vi è stata alcuna modifica del contratto, ma solo un suo rinnovo a condizioni invariate.

63.   Ma, a parte ciò, rilevo, come Cofinoga e il governo del Regno Unito, che l’art. 6 detta una disciplina speciale applicabile unicamente ai contratti aventi ad oggetto la «concessione di crediti sotto forma di anticipi su conto corrente che non sia il conto di una carta di credito». Esso non si applica dunque ad un contratto come quello di cui si tratta nelle specie, il quale da un lato non ha ad oggetto la concessione di credito «sotto forma di anticipi su conto corrente» e, dall’altro, riguarda proprio l’apertura di un credito legato ad una carta di credito.

64.   Una simile conclusione si impone, a mio avviso, sia in ragione della lettera della direttiva, sia in considerazione del suo sistema.

65.   Quanto alla lettera, è agevole anzitutto notare che l’art. 6 si apre, al suo n. 1, con l’inequivoca individuazione del proprio ambito di applicazione materiale. Esso stabilisce infatti che, «[n]onostante l’esclusione prevista all’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), in caso di accordo tra un istituto di credito o una istituzione finanziaria e un consumatore sulla concessione di crediti sotto forma di anticipi su conto corrente che non sia il conto di una carta di credito» (11), il consumatore dev’essere informato, «al momento o prima della conclusione del contratto», di una serie di elementi e condizioni del contratto dettagliatamente specificati nel prosieguo della disposizione.

66.   Altrettanto inequivoco è poi l’incipit del n. 2 dello stesso articolo: «[i]noltre, nel corso del contratto di credito, il consumatore dev’essere informato di qualsiasi modifica del tasso d’interesse annuo o delle spese applicabili, al momento in cui essa entra in vigore» (12). Nessun dubbio, quindi, che tale disposizione si riferisce allo stesso contratto di credito contemplato al numero precedente, chiarendo quali ulteriori e differenti obblighi di informazione incombano al mutuante nella fase successiva alla conclusione del contratto (13).

67.   Aggiungo che il quadro che esce da un’interpretazione letterale della norma è pienamente coerente con il più ampio sistema delineato dalla direttiva.

68.   Come è noto, la direttiva, applicabile in forza del suo art. 1 ai contratti di credito, detta un’armonizzazione minima delle norme di tutela del consumatore con riguardo a svariati profili, quali la pubblicità delle offerte di credito (art. 3), l’informazione precontrattuale e contrattuale (art. 4), il regime giuridico del bene al cui acquisto il contratto di credito è eventualmente preordinato (art. 7), la restituzione anticipata del credito (art. 8), le conseguenze della cessione del credito (art. 9), la protezione in caso di pagamento con titoli cambiari (art. 10), i rapporti tra il mutuatario e il fornitore dei beni o servizi acquistati attraverso il credito (art. 11), la disciplina degli intermediari del credito al consumo (art. 12).

69.   Di tutti i profili ora menzionati, però, solo uno è armonizzato per ciò che attiene ai contratti con cui un istituto bancario concede ad un proprio correntista «anticipi su conto corrente che non sia il conto di una carta di credito», menzionati all’art. 2, n. 1, lett. e), vale a dire la disciplina dell’informazione precontrattuale e contrattuale che l’istituto bancario deve fornire al correntista mutuatario. Tale armonizzazione, tuttavia, non avviene tramite un richiamo della disciplina generale in materia, dettata dall’art. 4, bensì attraverso la previsione di una disposizione ad hoc, l’art. 6 della direttiva.

70.   Orbene, non solo tale disposizione individua, come si è visto, il proprio ambito di applicazione ratione materiae in termini espressamente limitati ad un certo tipo di contratti di credito, ma detta inoltre una disciplina che, seppur ispirata ad una ratio comune, è tuttavia spesso difforme nelle sue concrete previsioni rispetto a quella dettata dalla norma generale. In particolare, la specialità dell’art. 6 si esprime sia attraverso la previsione dell’obbligo di fornire informazioni non previste dall’art. 4 (14), sia attraverso l’esclusione di alcuni obblighi di informazione che da quella norma generale sono, invece, contemplati (15).

71.   Il rapporto di specialità e di mutua esclusione esistente tra art. 6 e art. 4 della direttiva trova ulteriore conferma nella previsione dell’art. 4, n. 2, secondo comma.

72.   Detta disposizione prevede infatti che, qualora al momento della conclusione del contratto non sia possibile fornire l’indicazione del TAEG, il consumatore troverà comunque, nel testo del documento contrattuale, «adeguate informazioni [che] devono almeno comprendere le informazioni previste all’articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino».

73.   Ora, mi sembra evidente che non vi sarebbe alcun bisogno di un rinvio espresso se, come pretende la Commissione, l’art. 6 si applicasse per forza propria a tutti i contratti sottoposti alla direttiva; se invece un siffatto rinvio si rende necessario, è proprio in considerazione del rapporto di specialità che sussiste tra le due previsioni.

74.   Insomma, tanto la lettera quanto il sistema della direttiva mi portano a concludere che l’art. 6, n. 2, si applica unicamente ai contratti indicati al n. 1, ovvero, lo rammento ancora una volta, ai contratti di credito «sotto forma di anticipi su conto corrente che non sia il conto di una carta di credito».

75.   Pertanto, poiché non è contestato che il contratto di cui si tratta nella specie non corrisponde alla figura negoziale contemplata all’art. 6, n. 1, se ne deve a mio avviso dedurre che la disciplina prevista al n. 2 di tale disposizione non può essere invocata per fondare l’obbligo del mutuante di comunicare al mutuatario‑consumatore il TAEG e la clausola di variabilità del credito all’atto del rinnovo di un siffatto contratto.

76.   In conclusione, propongo alla Corte di rispondere ai primi due quesiti proposti dal Tribunal d’instance de Vienne nel senso che:

La direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, così come in seguito modificata, non impone al giudice nazionale di privilegiare l’interpretazione dell’ordinamento nazionale che obbliga gli istituti di credito al consumo a portare a conoscenza del mutuatario‑consumatore, per iscritto, il tasso annuo effettivo globale vigente, prima di ogni rinnovo di un contratto di credito utilizzabile per frazioni e con carta di credito, per il quale sia stato stipulato un tasso di interesse variabile.

La suddetta direttiva non impone al giudice nazionale neppure di privilegiare l’interpretazione dell’ordinamento nazionale che obbliga gli istituti di credito al consumo a portare a conoscenza dello stesso consumatore la clausola di variabilità di detto tasso annuo effettivo globale prima di ogni rinnovo di un siffatto contratto.

Sul terzo ed sul quarto quesito pregiudiziale

77.   Con il terzo ed il quarto quesito pregiudiziale il giudice del rinvio chiede in buona sostanza se il sistema di protezione che la direttiva 87/102 garantisce ai consumatori gli consente:

a) di privilegiare l’interpretazione del diritto nazionale che lo autorizza a rilevare senza limiti di tempo, d’ufficio o a seguito di un’eccezione sollevata dal consumatore, eventuali irregolarità del tipo di quelle considerate ai primi due quesiti, che viziano la stipulazione o il rinnovo di un contratto di credito al consumo come quello di specie (terzo quesito); ovvero

b) di disapplicare la disposizione di diritto nazionale che prevede un termine di decadenza perché siffatte irregolarità siano rilevate dal giudice, d’ufficio o a seguito di un’eccezione sollevata dal consumatore (quarto quesito).

78.   Come si vede, e come hanno osservato a giusto titolo Cofinoga e il governo francese, il terzo e il quarto quesito sono stati proposti soltanto in via subordinata, per l’ipotesi in cui debba darsi una risposta positiva ai primi due quesiti.

79.   Entrambi presuppongono, infatti, che la direttiva imponga al mutuante di comunicare al mutuatario‑consumatore il TAEG e la clausola di variabilità dello stesso all’atto del rinnovo di un contratto di credito come quello di specie, utilizzabile per frazioni e con carta di credito, per il quale sia stato stipulato un tasso di interesse variabile. Solo in tale ipotesi, infatti, il comportamento posto in essere dall’istituto di credito mutuante potrebbe qualificarsi come un’irregolarità ai sensi della direttiva, e sarebbe dunque utile chiedersi se questa si opponga all’operare di una preclusione come quella prevista dal diritto nazionale, che impedisce al consumatore di eccepire una tale irregolarità e al giudice di conoscere di essa d’ufficio.

80.   Ora, in considerazione della risposta che ho suggerito di dare ai primi due quesiti, non credo che il terzo e il quarto quesito presentino più alcun interesse per la soluzione della causa e propongo pertanto alla Corte di astenersi dal rispondervi.

IV – Conclusioni

81.   Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere ai quesiti che le sono stati sottoposti dal Tribunal d’instance de Vienne con ordinanza 5 luglio 2002 nel senso che:

«La direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, così come in seguito modificata, non impone al giudice nazionale di privilegiare l’interpretazione dell’ordinamento nazionale che obbliga gli istituti di credito al consumo a portare a conoscenza del mutuatario‑consumatore, per iscritto, il tasso annuo effettivo globale vigente, prima di ogni rinnovo di un contratto di credito utilizzabile per frazioni e con carta di credito, per il quale sia stato stipulato un tasso di interesse variabile.

La suddetta direttiva non impone al giudice nazionale neppure di privilegiare l’interpretazione dell’ordinamento nazionale che obbliga gli istituti di credito al consumo a portare a conoscenza dello stesso consumatore la clausola di variabilità di detto tasso annuo effettivo globale prima di ogni rinnovo di un siffatto contratto».


1 – Lingua originale: l'italiano.


2  – GU 1987, L 42, pag. 48, come modificata dalla direttiva 90/88/CEE del Consiglio, del 22 febbraio 1990 (GU L 61, pag. 14).


3  – Traduzione non ufficiale.


4  – Traduzione non ufficiale. Devo segnalare che, con l’art. 16, n. II-1, della legge 11 dicembre 2001, n. 2001-1168 (JORF n. 288 del 12 dicembre 2001, pag. 19703), la seconda frase dell’art. L. 311-37 è stata integrata come segue, con effetto per i contratti conclusi dopo la promulgazione della legge stessa (v. art. 16, n. II-3): «[l]e azioni per il pagamento promosse innanzi ad esso a seguito dell’inadempimento del mutuatario devono essere avviate a pena di decadenza entro due anni dall’evento che vi ha dato origine» (traduzione non ufficiale; il corsivo è aggiunto per evidenziare le integrazioni).


5  – Quest’ultimo almeno per l’ipotesi in cui il rinnovo non sia qualificabile, secondo il diritto nazionale applicabile, come la conclusione di un nuovo contratto.


6  – Che «devono almeno comprendere le informazioni previste all’articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino» (art. 4, n. 2, secondo comma).


7  – Nel diritto italiano, ad esempio, l’applicazione dei principi dettati agli artt. 1230 e 1231 del codice civile porterebbe a concludere, in siffatta ipotesi, per l’assenza di novazione e per la continuità del rapporto.


8  – Il corsivo è mio.


9  – Il corsivo è mio.


10  – Proposta di direttiva relativa all’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito ai consumatori, COM(2002) 443 def. (GU C 331 E del 31 dicembre 2002, pag. 200).


11  – Il corsivo è mio.


12  – Il corsivo è mio.


13  – La considerazione delle altre versioni linguistiche conferma ed anzi rinforza quanto si desume dalla versione italiana: l’incipit del n. 2 suona, nella versione francese, «[d]e plus, en cours de contrat,…», che in inglese diviene «[f]urthermore, during the period of the agreement,…», in spagnolo «[a]demás, mientras dure el contrato,…», cui corrisponde in tedesco «[fe]rner (…) während der Laufzeit des Vertrages,…». In tutte queste versioni la congiunzione utilizzata e il riferimento al «contratto» o all’«accordo» senz’altra specificazione rendono evidente che gli obblighi previsti al n. 2 riguardano proprio la continuata esecuzione del contratto la cui conclusione è disciplinata al n. 1.


14  – Si tratta per l’appunto delle informazioni previste dall’art. 6, n. 2.


15  – Per tutte, valga l’indicazione del TAEG, obbligatoria ex art. 4, ma non ex art. 6.