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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 28 dicembre 2018 – A.B., C.D., E.F., G.H., I.J. / Krajowa Rada Sądownictwa

(Causa C-824/18)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrenti: A.B., C.D., E.F., G.H., I.J.

Resistente: Krajowa Rada Sądownictwa

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 2 in combinato disposto con gli articoli 4, paragrafo 3, terzo periodo, 6, paragrafo 1, e 19, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio e l’articolo 267, terzo comma, TFUE, debbano essere interpretati nel senso che

sussiste una violazione del principio dello Stato di diritto e del diritto a un ricorso effettivo e alla tutela giurisdizionale effettiva quando, nell’ambito dei procedimenti individuali concernenti l’esercizio dell’ufficio di giudice presso l’organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado di uno Stato membro (Corte suprema), il legislatore nazionale prevede sì un diritto di ricorso, ma la decisione sull’esame e la valutazione comuni di tutti i candidati alla Corte suprema all’interno della procedura di selezione che precede l’inoltro della domanda per la nomina a giudice presso il succitato organo giurisdizionale diviene definitiva ed efficace se non impugnata da tutti i partecipanti alla procedura di selezione, tra cui rientra anche un candidato che non ha alcun interesse all’impugnazione della decisione di cui trattasi in quanto la domanda di nomina a giudice che lo riguarda è stata inoltrata, cosicché

–    il mezzo di ricorso perde la propria efficacia e non sussiste alcuna possibilità di effettuare un reale controllo sullo svolgimento della succitata procedura di selezione da parte del giudice competente,

–    il che, in una situazione in cui la suddetta procedura ricomprende anche quei posti di giudice presso la Corte suprema occupati sino ad oggi da giudici che sono stati assoggettati alla nuova e più bassa età pensionabile senza che il giudice interessato potesse scegliere se avvalersi o meno della disciplina in materia, incide altresì sotto il profilo del principio dell’inamovibilità dei giudici – se si presume che esso ne sia violato – sulla portata e sull’esito del controllo giudiziale sulla procedura di selezione svolta.

Se l’articolo 2 in combinato disposto con gli articoli 4, paragrafo 3, terzo periodo, e 6, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con gli articoli 15, paragrafo 1, e 20, in combinato disposto con gli articoli 21, paragrafo 1, e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio e l’articolo 267, terzo comma, TFUE, debbano essere interpretati nel senso che

sussiste una violazione del principio dello Stato di diritto, del principio di parità di trattamento e del principio della parità di accesso alla funzione pubblica – ovvero all’esercizio della funzione di giudice della Corte suprema – in una situazione in cui, nei procedimenti individuali concernenti l’esercizio della funzione di giudice della Corte suprema sia sì previsto il diritto di presentare ricorso presso il giudice competente, ma - in ragione della disciplina del passaggio in giudicato descritta nella prima questione - la nomina a giudice della Corte suprema concernente un posto vacante di giudice possa avvenire senza che giudice competente effettui un controllo della succitata procedura di selezione – qualora un siffatto controllo sia stato richiesto – e tale assenza di possibilità di controllo violi il diritto a un ricorso effettivo e, con ciò, anche il diritto alla parità di accesso alla funzione pubblica, ponendosi in contrasto con l’interesse pubblico e [nel senso] che pregiudica il principio dell’equilibrio istituzionale una situazione in cui l’organismo dello Stato membro chiamato a vigilare sull’indipendenza dei tribunali e dei giudici (Consiglio nazionale della magistratura), dinanzi al quale si svolge la procedura concernente l’esercizio dell’ufficio di giudice della Corte suprema, sia composto in modo tale che i rappresentanti del potere giudiziario al suo interno sono scelti dal potere legislativo.

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