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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 6 marzo 2020 – ExxonMobil Production Deutschland GmbH / Repubblica federale di Germania, rappresentata dall’Umweltbundesamt, Deutsche Emissionshandelsstelle

(Causa C-126/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: ExxonMobil Production Deutschland GmbH

Resistente: Repubblica federale di Germania, rappresentata dall’Umweltbundesamt, Deutsche Emissionshandelsstelle

Questioni pregiudiziali

Se il CO2 rilasciato nell’atmosfera in sede di trattamento del gas naturale (sotto forma di gas acido) nel cosiddetto processo Claus mediante separazione del CO2 presente nel gas naturale dalla miscela di gas costituisca, ai sensi dell’articolo 3, lettera h), prima frase, della decisione 2011/278/UE 1 della Commissione, un’emissione risultante dall’attività menzionata nell’articolo 3, lettera h), punto v).

Se, ai sensi dell’articolo 3, lettera h), prima frase, della decisione 2011/278/UE della Commissione, emissioni di CO2 possano sussistere «a seguito» di un’attività nell’ambito della quale il CO2 presente nella materia prima venga rilasciato nell’atmosfera senza che l’attività in corso in tale contesto generi, nel contempo, biossido di carbonio aggiuntivo, ovvero se la disposizione medesima presupponga necessariamente che il CO2 rilasciato nell’atmosfera sia prodotto per la prima volta come risultato dell’attività.

Se una materia prima contenente carbonio sia «impiegata» ai sensi dell’articolo 3, lettera h), punto v), della decisione 2011/278/UE della Commissione ove, nell’ambito del cosiddetto processo Claus, il gas naturale normalmente presente venga utilizzato nell’ambito della produzione di zolfo e, in tale contesto, il biossido di carbonio contenuto nel gas naturale venga rilasciato nell’atmosfera senza partecipare alla reazione chimica che si verifica nel corso del processo, ovvero se la nozione di «impiego» presupponga necessariamente che il carbonio prenda parte alla reazione chimica in atto o sia, anzi, tal fine necessario.

In caso di risposta affermativa alla prima, seconda e terza questione:

nel caso in cui un impianto soggetto al sistema UE di scambio delle quote di emissioni soddisfi sia i presupposti per costituire un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, sia le condizioni per costituire un sottoimpianto con emissioni di processo, quali siano i parametri di riferimento in base ai quali debba essere compiuta l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito. Se il diritto ad assegnazione con parametro di riferimento di calore prevalga sul diritto ad assegnazione per emissioni di processo o se, in considerazione del criterio di specialità, il diritto ad assegnazione per emissioni di processo prevalga sul parametro di riferimento di calore e di combustibili.

In caso di risposta affermativa alla prima, seconda, terza e quarta questione:

Se, una volta terminato il terzo periodo di scambio, possano essere soddisfatti mediante quote relative al quarto periodo di scambio eventuali diritti ad assegnazione aggiuntiva gratuita di quote di emissioni per il terzo periodo di scambio la cui esistenza sia stata accertata giudizialmente solo dopo la conclusione del terzo periodo di scambio, o se i diritti ad assegnazione non ancora ottenuti si estinguano al termine del terzo periodo di scambio.

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1 Decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 130, pag. 1).