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Ricorso proposto il 22 ottobre 2007 - Balieu-Steinmetz e Noworyta / Parlamento

(Causa F-115/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Marie-Thérèse Balieu-Steinmetz e (Sanem, Lussemburgo) e Lidia Noworyta (Bruxelles, Belgio) (rappresentate dagli avvocati: S. Orlandi. A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare illegittimo l'art. 1 delle regole interne adottate dall'autorità che ha il potere di nomina (APN) relative all'indennità forfettaria per le ora di lavoro straordinario di cui all'art. 3, dell'allegato VI dello Statuto [del personale], entrato in vigore il 1º maggio 2004, laddove esso stabilisce un requisito di regolarità delle ore di lavoro straordinario;

annullare la decisione esplicita dell'APN 18 dicembre 2006, che respinge la domanda della sig.ra Noworwyta del 6 luglio 2006, nonché la decisione di rifiuto implicito del 13 novembre 2006 della sig.ra Balieu-Steinmetz del 13 luglio 2006;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti invocano anzitutto la violazione dei diritti fondamentali, dei principi generali e della Carta sociale europea, secondo i quali a qualsiasi lavoratore vanno applicate condizioni di lavoro eque, segnatamente in termini di orario di lavoro e di compensazione o indennità per le ore di lavoro straordinario effettuate in ragione delle particolarità dell'organizzazione del suo orario di lavoro.

Più in particolare esse fanno valere che, diversamente dagli artt. 56 bis e 56 ter dello Statuto, l'art. 3 dell'allegato VI dello Statuto non subordina la possibilità di accordare un'indennità forfettaria per ore di lavoro straordinario effettuate in condizioni di lavoro particolari alla condizione che tali ore vengano effettuate su una base regolare. Ad avviso delle ricorrenti l'APN avrebbe commesso un errore di diritto aggiungendo tale condizione nelle regole interne adottate, relative alla compensazione delle ore di lavoro straordinario prestate.

L'APN avrebbe del pari commesso un manifesto errore di diritto indicando che i funzionari assunti a partire dal 1° maggio 2004 non potrebbero fruire di un'indennità siffatta, mentre tale possibilità sarebbe espressamente presa in considerazione all'art. 1 delle dette regole interne.

Inoltre le ricorrenti sostengono che la decisione di negare loro qualsiasi compensazione o indennità per tali particolari condizioni di lavoro non terrebbero conti degli artt. 56 bis e 56 ter dello Statuto nonché il principio della parità di trattamento.

Infine, secondo le ricorrenti, la posizione del Parlamento non sarebbe coerente in quanto il direttore generale della direzione generale della Presidenza avrebbe affermato che alla centrale telefonica nessuno effettua ore di lavoro straordinario su una base regolare quando invece l'APN avrebbe concluso, dal canto suo, che era in corso uno studio per esaminare le possibilità di armonizzazione delle condizioni di lavoro nel servizio di cui trattasi proprio in ragione degli orari atipici praticati al di fuori dell'orario generale/normale di lavoro.

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