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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 26 giugno 2013 – Buschak / Commissione

(Causa F-56/12)1

(«Funzione pubblica – Agente temporaneo – Indennità di disoccupazione – contributo al regime pensionistico – Reclamo tardivo»)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Willy Buschak (Dresda, Germania) (rappresentante: avv. T. Menssen)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Eggers e D. Martin, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione di non versare contributi per il ricorrente ad un regime pensionistico nazionale o dell’Unione europea successivamente alla fine del suo contratto di agente temporaneo durante il periodo in cui era disoccupato e domanda di integrarlo nel regime pensionistico dell’Unione europea o di trasferire i suoi diritti pensionistici nel regime nazionale.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Il sig. Buschak sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

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1 GU C 243 dell’11.8.2012, pag. 34.