Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 26 giugno 2013 – Buschak / Commissione
(Causa F-56/12)1
(«Funzione pubblica – Agente temporaneo – Indennità di disoccupazione – contributo al regime pensionistico – Reclamo tardivo»)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Willy Buschak (Dresda, Germania) (rappresentante: avv. T. Menssen)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Eggers e D. Martin, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione di non versare contributi per il ricorrente ad un regime pensionistico nazionale o dell’Unione europea successivamente alla fine del suo contratto di agente temporaneo durante il periodo in cui era disoccupato e domanda di integrarlo nel regime pensionistico dell’Unione europea o di trasferire i suoi diritti pensionistici nel regime nazionale.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
Il sig. Buschak sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.
____________1 GU C 243 dell’11.8.2012, pag. 34.