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Ricorso proposto il 22 maggio 2012 – ZZ / Commissione

(Causa F-56/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: EurAA Anwälte für Arbeitnehmer Rechstanwaltsgesellschaft mbH, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Domanda di annullamento della decisione della Commissione di non versare contributi per il ricorrente, al termine del suo contratto e durante il suo periodo di disoccupazione, al regime pensionistico tedesco o a quello dell’Unione europea, e domanda di integrazione del ricorrente nel regime pensionistico dell’Unione europea o di trasferimento dei suoi diritti pensionistici verso il regime pensionistico tedesco.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del 24.2.2012, n. R/813/11, dell’autorità abilitata alla conclusione dei contratti d’impiego della Direzione generale della Commissione europea;

condannare la convenuta ad integrare il ricorrente, per il periodo 1° aprile 2008-31 agosto 2009, nel regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti della Comunità europea e a versare i relativi contributi;

in subordine, condannare la convenuta a presentare per il ricorrente, presso l’ente previdenziale tedesco, per il periodo 1° aprile 2008-31 agosto 2009, una domanda di assicurazione a posteriori, e a versare i relativi contributi per il ricorrente nell’ammontare previsto dalla legge;

in subordine, dichiarare che la convenuta è tenuta a corrispondere al ricorrente, quando la pensione sarà liquidata, il risarcimento del danno in compensazione della diminuzione della pensione, e per l’importo corrispondente a tale diminuzione, calcolata rispetto all’importo che il ricorrente avrebbe percepito se durante il periodo 1° aprile 2008-31 agosto 2009 fossero stati versati al regime pensionistico legale contributi nell’ammontare previsto dalla legge .