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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Piteşti (Romania) il 18 febbraio 2019 – Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România”, Asociaţia “Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor” / Consiliul Superior al Magistraturii

(Causa C-127/19)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Piteşti

Parti

Ricorrenti: Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România”, Asociaţia “Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor”

Resistente: Consiliul Superior al Magistraturii

Questioni pregiudiziali

Se il meccanismo di cooperazione e verifica (MCV), istituito dalla decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006 1 , debba essere considerato un atto compiuto da un’istituzione dell’Unione ai sensi dell’articolo 267 TFUE, sulla cui interpretazione la Corte di giustizia dell’Unione europea può essere chiamata a pronunciarsi.

Se il contenuto, la natura e la durata nel tempo del meccanismo di cooperazione e verifica (MCV), istituito con la decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, rientrino nell’ambito di applicazione del trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, firmato dalla Romania a Lussemburgo il 25 aprile 2005. Se i requisiti formulati nelle relazioni elaborate nel quadro di detto meccanismo siano vincolanti per la Romania.

Se l’articolo 2, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, debba essere interpretato nel senso che l’obbligo, per la Romania, di rispettare i requisiti imposti dalle relazioni elaborate nel quadro del meccanismo di cooperazione e verifica (MCV), istituito con la decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, rientrino nell’obbligo dello Stato membro di rispettare i principi dello Stato di diritto.

Se l’articolo 2 TUE e, più in particolare, l’obbligo di rispettare i valori dello Stato di diritto ostino a una normativa che istituisce e organizza la direzione incaricata delle indagini sui reati commessi all’interno del sistema giudiziario, nell’ambito della procura presso l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania), a causa della possibilità che venga esercitata una pressione indiretta sui magistrati.

5)    Se il principio di indipendenza dei giudici, sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117), osti alla creazione di una direzione per le indagini sui reati commessi all’interno del sistema giudiziario, nell’ambito della procura presso l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia), tenuto conto delle modalità di nomina/revoca dei procuratori appartenenti a tale direzione, delle modalità di esercizio delle funzioni all’interno di quest’ultima nonché delle modalità di attribuzione della competenza, in relazione al numero esiguo di posti nell’organico della direzione medesima.

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1 Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione (GU 2006, L 354, pag. 56).