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Impugnazione proposta il 14 febbraio 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 4 dicembre 2018, causa T-518/16, Carreras Sequeros e a. / Commissione

(Causa C-119/19 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Bohr, G. Gattinara, L. Vernier, agenti)

Altre parti nel procedimento: Francisco Carreras Sequeros, Mariola de las Heras Ojeda, Olivier Maes, Gabrio Marinozzi, Giacomo Miserocchi, Marc Thieme Groen, Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del 4 dicembre 2018, Carreras Sequeros e a. / Commissione, T-518/16;

rinviare la causa al Tribunale affinché quest’ultimo si pronunci in primo grado sui motivi secondo, terzo e quarto del ricorso;

riservare le spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione solleva due motivi.

1.    Con il primo motivo, la Commissione fa valere un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

La prima parte riguarda un errore di diritto nell’interpretazione del contenuto dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta. Il contenuto del diritto a ferie annuali retribuite garantito da tale paragrafo dell’articolo 31 è precisato dall’articolo 7 della direttiva 2003/881 . Il Tribunale ha pertanto commesso un errore di diritto nel prendere in considerazione altre disposizioni della direttiva 2033/88, quali gli articoli 14 e 23, e considerandoli applicabili al legislatore dello Statuto.

Con la seconda parte, la Commissione fa valere un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta in quanto il Tribunale considera che la riduzione operata dall’articolo 6 dell’allegato X dello Statuto dei funzionari non sarebbe compatibile con un asserito principio volto a promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli interessati. Un siffatto principio sarebbe privo di fondamento giuridico.

La terza parte mira, in subordine, a sollevare un errore di diritto nell’interpretazione di altre disposizioni dello Statuto che fanno da contesto all’articolo 6 dell’allegato X dello Statuto dei funzionari. Il Tribunale esclude erroneamente altre disposizioni statutarie dalla sua analisi per il solo motivo che esistevano già prima della modifica apportata all’articolo 6 dell’allegato X dello Statuto dei funzionari. Il legislatore gode di un ampio potere discrezionale nella scelta delle misure da modificare o da mantenere.

2.    Con il secondo motivo, la Commissione solleva un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, Il Tribunale disconosce la giurisprudenza secondo la quale il legislatore dispone di un ampio potere discrezionale nella modifica dello Statuto dei funzionari e una violazione del principio di proporzionalità può essere constatata solo qualora il legislatore abbia ecceduto, in modo manifesto, i limiti del suo potere discrezionale.

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1 Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag 9).