Language of document : ECLI:EU:F:2012:145

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

23 ottobre 2012

Causa F‑57/11

Gustav Eklund

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Assunzione – Concorso generale – Iscrizione nell’elenco di riserva – Offerta di impiego proposta ad una persona iscritta in un elenco di riserva – Requisiti per l’ammissione – Esperienza professionale acquisita dopo il diploma – Rispettiva competenza della commissione giudicatrice e dell’APN – Accettazione dell’offerta di impiego – Revoca dell’offerta di impiego»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Eklund chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione della Commissione del 5 agosto 2010 di non riconoscere effetto alla sua accettazione del posto di funzionario in qualità di assistente tecnico propostogli dalla Commissione con decisione contenuta nella lettera del 30 luglio 2010 comunicatagli con messaggio di posta elettronica e di revocare tale offerta.

Decisione: Il ricorso è respinto. Il ricorrente sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione.

Massime

1.      Ricorso dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Revoca di un’offerta di impiego – Esclusione – Decisione di non riconoscere effetto all’accettazione di un’offerta di impiego da parte di un candidato – Inclusione

(Statuto del personale, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari – Concorso – Commissione giudicatrice – Indipendenza – Limiti – Adozione di decisioni illegittime – Obblighi dell’autorità che ha il potere di nomina – Sindacato giurisdizionale

3.      Funzionari – Concorso – Concorso per titoli ed esami – Requisiti per l’ammissione – Esperienza professionale – Nozione – Periodi di studi – Esclusione

(Statuto dei funzionari, allegato III, art. 5)

1.      Un’offerta di impiego rivolta a un candidato al fine della sua nomina a funzionario costituisce una dichiarazione d’intenti, accompagnata, eventualmente, da una richiesta di informazioni e non è costitutiva di diritti. Infatti, la nomina di un funzionario può avvenire solo nelle forme e alle condizioni previste dallo Statuto. Orbene, poiché una dichiarazione d’intenti costituisce un atto preparatorio che non può essere contestato nell’ambito di un ricorso di annullamento, la sua revoca non può essere impugnata con un ricorso di annullamento, dato che un atto non costitutivo di diritti può essere revocato in ogni momento.

Per contro, una decisione di non riconoscere effetto all’accettazione da parte di un candidato di un’offerta di impiego e di revocare tale offerta pone termine ad una procedura che può sfociare nella nomina di un funzionario e costituisce, per sua natura, un atto lesivo. Pertanto, la domanda di annullamento diretta contro una siffatta decisione è ricevibile.

(v. punti 30, 31, 66 e 97)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 30 settembre 2010, Jacobs/Commissione, F‑41/05 (punto 44); 30 settembre 2010, De Luca/Commissione, F‑20/06 punto 37); 14 dicembre 2010, F‑25/07, Bleser/Corte di giustizia, (punto 54); 14 aprile 2011, Šimonis/Commissione, F‑113/07 (punti 44 e 45)

Tribunale dell’Unione europea: 12 maggio 2011, Regione Nord-Pas-de-Calais/Commissione, T‑267/08 e T‑279/08 (punto 190); 14 dicembre 2011, De Luca/Commissione, T‑563/10 P

2.      Alla luce dell’indipendenza delle commissioni giudicatrici di concorso, l’autorità che ha il potere di nomina (APN) non dispone del potere di annullare o modificare una decisione adottata da una commissione giudicatrice di concorso. Essa deve tuttavia adottare, nell’esercizio delle proprie competenze, decisioni che non siano illegittime. Essa non può quindi essere vincolata dalla decisione di una commissione giudicatrice la cui illegittimità sarebbe tale da viziare, di conseguenza, le sue stesse decisioni. È per tale ragione che l’APN, prima di nominare una persona funzionario, ha l’obbligo di verificare se essa possiede i requisiti previsti a tal fine. Quando la commissione giudicatrice ammette erroneamente al concorso un candidato e lo inserisce in seguito nell’elenco di riserva, l’APN deve rifiutarsi di procedere alla nomina di tale candidato mediante un provvedimento motivato che consenta al Tribunale di valutarne la fondatezza.

Tuttavia, si deve altresì tener conto del fatto che, salve le disposizioni del bando di concorso, una commissione giudicatrice di concorso dispone di un ampio potere discrezionale per determinare se l’esperienza professionale anteriore dei candidati consenta loro di soddisfare i requisiti di ammissione al concorso, con riferimento tanto alla natura e alla durata della medesima quanto all’attinenza più o meno stretta che essa può presentare con le esigenze del posto da ricoprire. Di conseguenza, nell’ambito del controllo che essa compie sulla regolarità delle decisioni di una commissione giudicatrice, l’APN deve limitarsi a verificare che l’esercizio da parte della commissione giudicatrice del suo potere discrezionale non sia stato viziato da errore manifesto.

A questo riguardo, un errore può essere qualificato come manifesto solamente quando può essere agevolmente rilevato alla luce dei criteri ai quali il legislatore ha inteso subordinare l’esercizio, da parte dell’amministrazione, del suo ampio potere discrezionale. Di conseguenza, al fine di stabilire che, nella valutazione dei fatti, è stato commesso un errore manifesto tale da giustificare l’annullamento di una decisione, è necessario dimostrare che le valutazioni espresse nella decisione controversa non sono plausibili. In altri termini, non può esservi errore manifesto se la valutazione messa in discussione può essere ritenuta vera o verosimile.

Tali principi devono considerarsi applicabili anche al sindacato esercitato dal giudice dell’Unione sulle decisioni della commissione giudicatrice e dell’APN nei casi in cui quest’ultima, prima di nominare una persona funzionario, esamina se essa possiede i requisiti previsti a tal fine.

(v. punti 49-52)

Riferimento:

Corte: 23 ottobre 1986, causa 142/85, Schwiering/Corte dei conti, (punti 19 e 20); 20 febbraio 1992, Parlamento/Hanning, C‑345/90 P (punto 22)

Tribunale della funzione pubblica: 22 maggio 2008, Pascual-García/Commissione F‑145/06 (punto 55, e giurisprudenza ivi citata); 29 settembre 2011, AJ/Commissione, F‑80/10 (punto 34)

3.      Nel contesto di un concorso generale indetto al fine di costituire una riserva di assunzione, salvo che il bando di concorso disponga altrimenti, i periodi di studi non costituiscono periodi che possano essere presi in considerazione a titolo di esperienza professionale acquisita dopo il diploma, indipendentemente dal livello di tali studi, dato che gli studi conducono all’acquisizione di conoscenze e non di competenze. Vero è che possono essere conteggiati i periodi in cui il candidato ha effettuato studi parallelamente ad un’attività lavorativa, ma, in tale situazione, è il lavoro effettuato che conta quale esperienza professionale, senza che gli studi contemporaneamente compiuti, in maniera marginale e accessoria, siano di ostacolo al conteggio.

(v. punto 54)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 6 novembre 1997, Wolf/Commissione, T‑101/96 (punto 71)

Tribunale della funzione pubblica: Pascual-García/Commissione, cit., (punto 66)