Language of document : ECLI:EU:F:2012:98

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

12 luglio 2012 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Pensioni – Calcolo dei diritti di pensione – Attribuzione dello scatto – Eccezione di illegittimità – Ricevibilità»

Nella causa F‑22/11,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis,

Rosella Conticchio, ex funzionaria della Commissione europea, residente in Roma, rappresentata da R. Giuffrida e A. Tortora, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da J. Currall e D. Martin, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione),

composto dai sigg. H. Kreppel, presidente, E. Perillo (relatore) e R. Barents, giudici,

cancelliere: sig.ra W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 24 febbraio 2011, la sig.ra Conticchio ha introdotto il presente ricorso inteso, principalmente, all’annullamento della decisione di liquidazione della sua pensione di anzianità.

 Contesto normativo

2        Lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto» o il «nuovo Statuto»), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, è entrato in vigore il 1º maggio 2004. Le relative disposizioni hanno sostituito quelle applicabili sino al 30 aprile 2004 (in prosieguo: il «vecchio Statuto»). Ai sensi dell’articolo 44 del nuovo Statuto:

«Il funzionario che abbia maturato due anni di anzianità in uno scatto del suo grado accede automaticamente allo scatto successivo dello stesso grado.

(…)».

3        Ai sensi dell’articolo 77 del nuovo Statuto:

«Il funzionario che ha compiuto almeno dieci anni di servizio ha diritto a una pensione di anzianità (...).

L’ammontare massimo della pensione di anzianità è fissat[o] al 70% dell’ultimo stipendio base relativo all’ultimo grado nel quale è stato inquadrato il funzionario durante un anno almeno (…)».

4        L’articolo 7 dell’allegato XIII dello Statuto, relativo alle misure transitorie applicabili tra il vecchio e il nuovo Statuto, prevede quanto segue:

«Lo stipendio base mensile dei funzionari assunti anteriormente al 1º maggio 2004 è fissato secondo le seguenti regole:

1.      La ridenominazione dei gradi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, non comporta alcun cambiamento dello stipendio base mensile corrisposto ai funzionari.

2.      Al 1º maggio 2004, per ciascun funzionario viene calcolato un fattore di moltiplicazione. Esso è pari al rapporto tra lo stipendio base mensile corrisposto al funzionario anteriormente al 1º maggio 2004 e l’importo applicabile ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del presente allegato.

Lo stipendio base mensile corrisposto al funzionario al 1º maggio 2004 è pari al prodotto dell’importo applicabile per il fattore di moltiplicazione.

Il fattore di moltiplicazione è applicato per determinare lo stipendio base mensile del funzionario in occasione di ogni scatto periodico o adeguamento delle retribuzioni.

3.      Fatte salve le disposizioni precedenti, a decorrere dal 1º maggio 2004, lo stipendio base mensile corrisposto al funzionario è almeno pari all’importo dello stipendio base mensile che egli avrebbe percepito in virtù del sistema in vigore prima di tale data grazie agli scatti automatici nel grado precedentemente occupato. Per ciascun grado e scatto, il precedente stipendio base mensile da prendere in considerazione è pari all’importo applicabile dopo il 1º maggio 2004 moltiplicato per il coefficiente di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del presente allegato.

(…)

5.      Fatto salvo il paragrafo 3, per ogni funzionario, la prima promozione ottenuta dopo il 1º maggio 2004 comporta, in funzione della categoria occupata anteriormente al 1º maggio 2004 e dello scatto in cui si trovava nel momento in cui la promozione diventa effettiva, un aumento dello stipendio base mensile da determinarsi secondo la tabella seguente: [tale tabella prevede, per gli scatti 7 e 8 dei gradi della vecchia categoria C, un aumento, rispettivamente, del 3,6% e del 3,5%].

Per determinare la percentuale applicabile, ciascun grado è diviso in una serie di scatti virtuali corrispondente a due mesi di servizio e in percentuali nominali ridotte di un dodicesimo della differenza tra la percentuale dello scatto considerato e quella dello scatto immediatamente superiore, per ciascuno degli scatti virtuali.

Se il funzionario non si trova nell’ultimo scatto del suo grado, per il calcolo dello stipendio prima della promozione si tiene conto del valore dello scatto virtuale. Agli effetti della presente disposizione, ciascun grado è diviso anche in stipendi virtuali che aumentano, dal primo all’ultimo scatto reale, in ragione di un dodicesimo dell’aumento biennale di scatto nel grado in questione.

6.      In occasione della prima promozione viene determinato un nuovo fattore di moltiplicazione pari al rapporto tra il nuovo stipendio base mensile risultante dall’applicazione del paragrafo 5 e l’importo applicabile di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del presente allegato. Fatto salvo il paragrafo 7, questo fattore di moltiplicazione è applicato in occasione di ogni scatto periodico o adeguamento delle retribuzioni.

7.      Se, dopo una promozione, il fattore di moltiplicazione è inferiore ad uno, il funzionario, in deroga all’articolo 44 dello statuto, rimane nello scatto al quale è stato promosso nel nuovo grado fintantoché il fattore di moltiplicazione resta inferiore a uno o l’interessato non ottiene una nuova promozione. Viene calcolato un nuovo fattore di moltiplicazione per tenere conto del valore dell’aumento di scatto al quale il funzionario avrebbe avuto diritto in forza del presente articolo. Quando il fattore di moltiplicazione diventa uguale a uno, il funzionario comincia ad avanzare per scatti, conformemente all’articolo 44 dello statuto. Inoltre, se il fattore di moltiplicazione supera l’unità, l’eventuale eccedente è convertito in anzianità di scatto.

8.       Il fattore di moltiplicazione è applicato in occasione delle successive promozioni».

 Fatti

5        La ricorrente è entrata in servizio presso la Commissione europea il 1º aprile 1971 come agente locale. Divenuta funzionaria il 1º marzo 1979, è stata promossa al grado AST 7, scatto 1, con decorrenza dal 1º gennaio 2008. Per quanto riguarda l’attribuzione dello scatto della ricorrente, la Commissione, sul fondamento delle disposizioni derogatorie di cui all’articolo 7, paragrafo 7, dell’allegato XIII allo Statuto e, in particolare, sulla base del «nuovo fattore di moltiplicazione» previsto da tale disposizione, ha fissato l’inizio del periodo di anzianità della ricorrente, ai fini del suo avanzamento di scatto, al 1º marzo 2009, mentre, in applicazione della regola generale di cui all’articolo 44 dello Statuto, che prevede un avanzamento automatico di scatto ogni due anni, la ricorrente avrebbe dovuto, in linea di principio, accedere al secondo scatto del suo grado il 1º gennaio 2010.

6        In termini concreti, il saldo della differenza tra quanto la ricorrente avrebbe potuto percepire ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto, vale a dire lo scatto 2 del suo grado, e la retribuzione corrispondente al grado AST 7, scatto 1, previsto dalla nuova griglia delle retribuzioni, è stato convertito in anzianità di scatto, più precisamente in dieci mesi di anzianità. Dato che tale conversione è stata effettuata dai servizi della Commissione nel gennaio 2010, l’inquadramento e il calcolo sono stati comunicati alla ricorrente nel suo foglio paga relativo allo stesso mese di gennaio.

7        Orbene, nell’ambito della Commissione, i fogli paga sono comunicati ai funzionari e agli agenti con il sistema informatico «SysPer 2», un sistema che consente loro l’accesso diretto, mediante una password, alle diverse informazioni relative alla loro situazione amministrativa (in prosieguo: il «sistema SysPer 2»). Risulta da un allegato al ricorso, che riproduce una schermata dal sistema SysPer 2, effettuata in data 9 aprile 2010, che al più tardi in tale data la ricorrente ha consultato il suo foglio paga del mese di gennaio 2010.

8        L’11 marzo 2010, la ricorrente ha chiesto il collocamento a riposo. Dagli atti risulta, senza che ciò sia contestato dalla Commissione, che la ricorrente ha chiesto il collocamento a riposo anticipato in ragione del decesso della nuora, che ha lasciato una bambina di cinque anni bisognosa, segnatamente per ragioni di salute, della presenza di un’assistenza familiare. Il 26 maggio 2010, la Commissione ha accolto tale domanda e ha liquidato la pensione di anzianità della ricorrente a far data dal 1º giugno 2010 sulla base della retribuzione che essa aveva percepito nel corso dell’anno precedente la sua cessazione dal servizio, vale a dire la retribuzione corrisposta ai funzionari inquadrati al primo scatto del grado AST 7 (in prosieguo: la «decisione controversa»).

9        Il 26 luglio 2010, la ricorrente ha presentato reclamo ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, avverso la decisione controversa argomentando, in particolare, che la Commissione non aveva riconosciuto che avrebbe dovuto accedere al secondo scatto del suo grado il 1º gennaio 2010 e non aveva tenuto conto di tale avanzamento nel grado, al quale aveva diritto, ai fini della liquidazione della sua pensione di anzianità. Tale reclamo è stato respinto con decisione dell’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») del 18 novembre 2010 (in prosieguo: il «rigetto del reclamo»).

 Conclusioni delle parti

10      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare il rigetto del reclamo;

–        attribuirle il passaggio dallo scatto 1 allo scatto 2 del grado AST 7 con effetto retroattivo al 1º gennaio 2010;

–        fissare un nuovo importo della pensione di anzianità con una maggiorazione di circa EUR 170 mensili;

–        condannare l’Ufficio di «gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO), che corrisponde la pensione di cui essa gode, a restituire l’importo che le è dovuto, oltre interessi, rivalutazione e accessori di legge, dal 1º giugno 2010 all’effettivo soddisfo;

–        condannare la Commissione a restituirle le somme che essa avrebbe indebitamente versato in ordine al riscatto dei diritti a pensione;

–        condannare la Commissione a tutte le altre spese.

11      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile o, in subordine, in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

12      Ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di procedura del Tribunale, quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

13      Nel caso di specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dagli atti di causa per statuire con ordinanza motivata senza proseguire il procedimento.

 Sulla ricevibilità

 Sulla ricevibilità della domanda di ingiunzione

14      La domanda volta a che la Commissione attribuisca alla ricorrente il passaggio dallo scatto 1 allo scatto 2 del grado AST 7 con effetto retroattivo e fissi un nuovo importo della pensione di anzianità con una maggiorazione di circa EUR 170 mensili è irricevibile, come correttamente sostenuto dalla Commissione. Infatti, non spetta al Tribunale rivolgere ingiunzioni all’amministrazione (v., ad esempio, sentenza del Tribunale del 5 luglio 2011, V/Parlamento, F‑46/09, punto 63, e la giurisprudenza ivi richiamata).

 Sulla ricevibilità della domanda di annullamento del rigetto del reclamo e della decisione di liquidazione della pensione di anzianità

–       Argomenti delle parti

15      La Commissione sostiene che il reclamo, depositato il 26 luglio 2010, sarebbe tardivo, poiché la ricorrente avrebbe avuto conoscenza sin dal 15 gennaio 2010 o, al più tardi, dal 9 aprile 2010, del fatto che la sua retribuzione sarebbe rimasta invariata e che essa non aveva pertanto fruito di un avanzamento di scatto il 1º gennaio 2010. Essendo il reclamo tardivo, data la scadenza del termine di tre mesi stabilito all’articolo 90 dello Statuto, il ricorso sarebbe irricevibile. La Commissione aggiunge che il presente ricorso, in definitiva, sarebbe volto a contestare la legittimità del regime transitorio previsto dall’articolo 7 dell’allegato XIII allo Statuto e sottolinea che la ricorrente stessa afferma che l’atto con il quale la Commissione ha fissato il suo scatto è illegittimo e deve essere riformato. Per contro, secondo la Commissione, la ricorrente non lamenterebbe l’illegittimità della decisione controversa, che sarebbe contestata solo nella parte in cui si fonda sull’inquadramento nello scatto della ricorrente quale risulta dall’applicazione del regime transitorio contestato.

16      La ricorrente replica di aver presentato reclamo avverso la decisione controversa entro i termini previsti dallo Statuto.

–       Giudizio del Tribunale

17      Occorre ricordare, in primo luogo, che il reclamo amministrativo e il suo rigetto, esplicito o implicito, da parte dell’APN sono entrambi parti integranti di un procedimento amministrativo e giurisdizionale complesso. Pertanto, il ricorso dinanzi al Tribunale, anche se formalmente diretto avverso il provvedimento di rigetto del reclamo previamente proposto dal funzionario interessato, comporta che il giudice competente sia chiamato a conoscere dell’atto arrecante pregiudizio oggetto del reclamo (sentenza della Corte del 17 gennaio 1989, Vainker/Parlamento, 293/87, punto 8).

18      Nella specie, la ricorrente ha precisato nel modulo di reclamo che la decisione contestata era la «decisione amministrativa [del PMO] del 26 [maggio] 2010 recante concessione e liquidazione dei [suoi] diritti a pensione con effetti dal [1º giugno] 2010». D’altronde, ha allegato la decisione controversa al reclamo indicando che ne chiedeva la revisione («révision»). Ciò premesso, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la decisione contestata dal reclamo è la decisione controversa.

19      Atteso che il reclamo avverso la decisione controversa è stato depositato il 26 luglio 2010, esso non è tardivo.

20      Ne consegue che l’eccezione di irricevibilità opposta dalla Commissione per tardività della domanda di annullamento del ricorso, deve essere respinta.

 Sulla ricevibilità dei motivi del ricorso

 Argomenti delle parti

21      La Commissione sostiene che la ricorrente avrebbe avuto conoscenza del fatto che la sua retribuzione sarebbe rimasta invariata e che non aveva fruito di un avanzamento di scatto al 1º gennaio 2010, sin dal 15 gennaio 2010, data della comunicazione del suo foglio paga mediante il sistema SysPer 2. In ogni caso, la ricorrente avrebbe avuto conoscenza di tale decisione al più tardi il 9 aprile 2010, data in cui sarebbe pacifico che essa avrebbe consultato personalmente detto sistema. Non avendo la ricorrente presentato tempestivamente reclamo, il suo ricorso sarebbe irricevibile.

22      La ricorrente replica di aver presentato entro i termini statutari il proprio reclamo avverso la decisione controversa. Infatti, a suo avviso, non vi sarebbe stata ragione di presentare reclamo avverso un foglio paga, che sarebbe una decisione amministrativa di natura contabile, prima di aver preso conoscenza dell’esito dato alla sua domanda di pensione di anzianità. Solo dopo aver constatato che la liquidazione dei suoi diritti a pensione era stata mal calcolata essa aveva potuto validamente contestare il suo inquadramento nello scatto, quale base utilizzata ai fini di tale calcolo. In tal senso, per contestare la legittimità della decisione controversa, la ricorrente fa valere che l’articolo 7 dell’allegato XIII dello Statuto, come interpretato e applicato dalla Commissione, violerebbe i principi di parità di trattamento, di non discriminazione nonché di proporzionalità.

 Giudizio del Tribunale

23      L’argomentazione della ricorrente è manifestamente infondata. Occorre rilevare, infatti, che sebbene la ricorrente chieda l’annullamento della decisione controversa, i tre motivi che essa deduce a sostegno di tale domanda, pur presentando differenze quanto al loro contenuto, sono tutti intesi a dimostrare l’illegittimità della decisione con cui la Commissione non l’ha inquadrata al secondo scatto del suo grado dal 1º gennaio 2010.

24      In definitiva, a sostegno della domanda di annullamento della decisione controversa, la ricorrente solleva, in sostanza, una sola eccezione di illegittimità avverso la decisione recante la fissazione del suo inquadramento nello scatto.

25      Al riguardo, occorre ricordare che l’eccezione di illegittimità di una decisione individuale è ricevibile solo a condizione che tale decisione non sia divenuta definitiva (v., quanto ai rapporti informativi, sentenza del Tribunale di primo grado del 21 febbraio 2006, V/Commissione, T‑200/03 e T‑313/03, punto 91; sentenza del Tribunale del 29 settembre 2009, Wenning/Europol, F‑114/07, punto 91). Nel caso di specie, la decisione in questione è quella relativa all’inquadramento nello scatto della ricorrente, come concretizzatasi nel foglio paga del mese di gennaio 2010. Ciò premesso, occorre esaminare se tale foglio paga possa configurare un atto che arreca pregiudizio e, in caso di soluzione affermativa, se tale atto che arreca pregiudizio sia frattanto divenuto definitivo.

26      Secondo la giurisprudenza, un foglio paga, per sua natura e scopo, non ha, in quanto tale, le caratteristiche di un atto che arreca pregiudizio, dato che esso si limita a tradurre in termini pecuniari la portata di decisioni giuridiche precedenti, relative alla situazione del funzionario. Quindi, il vero atto che arreca pregiudizio è la decisione dell’APN di ridurre o di sopprimere il pagamento di cui l’agente beneficiava sino ad allora e che era indicato sui suoi fogli paga (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 23 aprile 2008, Pickering/Commissione, F‑103/05, punto 72, e la giurisprudenza ivi richiamata).

27      Ciò detto, resta il fatto che, sotto il profilo processuale, il foglio paga può costituire un atto produttivo di effetti giuridici precisi nei confronti del suo destinatario. In particolare, come affermato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza del 27 giugno 1989, Giordani/Commissione (200/87), che si riferisce a sua volta a costante giurisprudenza, «la consegna della scheda mensile dello stipendio ha l’effetto di far correre il termine per l’impugnazione di una decisione amministrativa quando dal detto documento emerga chiaramente l’esistenza di tale decisione» (sentenza Giordani/Commissione, cit., punti 13 e 14). D’altronde, è proprio in tale sentenza che la Corte ha statuito che un foglio paga mensile può attestare l’esistenza di una decisione dell’amministrazione quanto all’inquadramento nello scatto di un funzionario.

28      D’altra parte, anche supponendo che si possa ritenere che l’APN adotti mensilmente una nuova decisione amministrativa di portata individuale relativa alla fissazione dei diritti pecuniari del funzionario e che la stessa si rifletta nel corrispondente foglio paga, tali decisioni successive sarebbero puramente confermative della prima decisione che ha modificato in modo rilevante la situazione giuridica dell’interessato (sentenza del Tribunale del 30 settembre 2010, Lebedef e Jones/Commissione, F‑29/09, punto 35).

29      Nella specie, dato che il fattore di moltiplicazione della ricorrente era inferiore ad uno dopo la sua promozione al grado AST 7, la Commissione ha deciso, in applicazione delle pertinenti disposizioni dell’articolo 7 dell’allegato XIII dello Statuto, di fissare al 1º marzo 2009 l’inizio del periodo di due anni a far data dal quale l’interessata avrebbe potuto accedere al secondo scatto di tale grado e di convertire il saldo della differenza in dieci mesi di anzianità di scatto. È pacifico che il riscontro materiale di tale decisione sia costituito dal foglio paga della ricorrente del mese di gennaio 2010.

30      Dal 15 gennaio 2010, data in cui la ricorrente ha avuto accesso al suo foglio paga, l’interessata ha pertanto potuto rendersi conto del fatto che la Commissione non aveva applicato l’articolo 44 dello Statuto e non aveva quindi aumentato l’importo della sua retribuzione di base né le aveva consentito di accedere al secondo scatto del suo grado. In tale data, la ricorrente era pertanto perfettamente in grado di conoscere l’esistenza della decisione della Commissione che fissava la sua anzianità di scatto a far data dal 1º marzo 2009 e che, conseguentemente, non le riconosceva il suo passaggio al secondo scatto del suo grado dal 1º gennaio 2010.

31      In ogni caso, al più tardi il 9 aprile 2010, data in cui, come risulta da un allegato al ricorso (v. punto 7 supra), la ricorrente ha consultato il sistema SysPer 2, l’interessata era stata informata del fatto che la Commissione aveva fissato al 1º marzo 2009 l’inizio del periodo di due anni di anzianità necessario per accedere al secondo scatto del grado. Da tale data, la ricorrente disponeva pertanto di tre mesi per contestare tale decisione mediante un reclamo all’APN. Poiché il reclamo è stato presentato il 26 luglio 2010, esso è tardivo.

32      In tal modo, essendo divenuta definitiva la decisione relativa al suo inquadramento nello scatto, l’eccezione di illegittimità dedotta dalla ricorrente è irricevibile. I tre motivi di ricorso sono pertanto manifestamente irricevibili. Dato che la ricorrente non ha dedotto altri motivi a sostegno della domanda di annullamento della decisione controversa, tale domanda di annullamento del rigetto del reclamo deve essere respinta, conseguentemente, in quanto manifestamente infondata.

 Sulla domanda risarcitoria

33      La domanda risarcitoria, intesa in sostanza alla condanna della Commissione a versare gli arretrati risultanti dall’annullamento di un provvedimento di liquidazione dei diritti a pensione di anzianità, è ricevibile (sentenza del Tribunale di primo grado del 27 novembre 1991, Generlich/Commissione, T‑21/90, punto 43).

34      Tuttavia, per le ragioni precedentemente esposte, la domanda di annullamento del rigetto del reclamo è manifestamente infondata. Dato che la domanda risarcitoria è accessoria alla domanda di annullamento, deve essere respinta conseguentemente al rigetto della domanda di annullamento.

35      Dal complesso delle suesposte considerazioni risulta che il ricorso deve essere respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.

 Sulle spese

36      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II del regolamento medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

37      Dalla motivazione sopra esposta risulta la soccombenza della ricorrente. Inoltre, la Commissione, nelle sue conclusioni, ha espressamente chiesto la condanna della ricorrente alle spese.

38      Tuttavia, nelle circostanze del caso di specie e, in particolare, in considerazione dei fatti sottesi alla domanda di collocamento a riposo anticipato della ricorrente nonché della circostanza che solo in fase di controricorso la Commissione ha informato la ricorrente che, per affrontare la sua difficile situazione familiare, essa avrebbe potuto prendere in considerazione provvedimenti, previsti dallo Statuto, diversi dal collocamento a riposo anticipato o soluzioni pratiche che non comportassero il suo collocamento a riposo, occorre, in applicazione dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, condannare ciascuna delle parti a sopportare le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso della sig.ra Conticchio è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.

2)      Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 12 luglio 2012

Il cancelliere

 

      Il presidente

W. Hakenberg

 

      H. Kreppel


* Lingua processuale: l’italiano.