Language of document : ECLI:EU:F:2016:147

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

13 luglio 2016

Causa F‑124/15

Sergio Siragusa

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Cessazione dal servizio – Domanda di collocamento a riposo da parte di un funzionario – Modifica delle disposizioni statutarie dopo la domanda – Asserita revoca di una precedente decisione»

Oggetto:      Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con cui il sig. Sergio Siragusa chiede, da una parte, l’annullamento della decisione del Consiglio dell’Unione europea, del 12 novembre 2014, di revoca della precedente decisione del Consiglio con la quale era stata convalidata la sua domanda di collocamento a riposo anticipato dell’11 luglio 2013 e, dall’altra, il risarcimento del preteso danno finanziario e morale subito.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Il sig. Sergio Siragusa sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Mancanza di risposta definitiva ad una domanda – Decisione implicita di rigetto

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Decisione implicita di rigetto di una domanda non contestata entro i termini – Decisione esplicita successiva – Atto confermativo

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

1.      Una lettera con la quale si informa l’interessato che la sua domanda è in corso di esame, quindi registrata, non comporta l’accettazione della domanda di cui trattasi, anche se dalla lettera risulta che alla domanda sarà probabilmente dato seguito positivo. In tale ipotesi, la mancata risposta definitiva alla domanda entro il termine previsto dall’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto equivale a una decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di reclamo ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo.

(v. punto 34)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: sentenza del 3 luglio 2012, Marcuccio/Commissione, T‑594/10 P, EU:T:2012:336, punto 21

2.      Il rigetto esplicito di una domanda, intervenuto dopo una decisione implicita di rigetto della stessa domanda, costituisce un atto meramente confermativo che non può permettere al funzionario interessato di proseguire il procedimento precontenzioso facendo decorrere nei suoi confronti un nuovo termine per la presentazione di un reclamo.

(v. punto 38)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: ordinanza del 5 dicembre 2012, Scheidemann/Parlamento, F‑109/12, EU:F:2012:176, punto 18