Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 15 ottobre 2014 – Moschonaki / Commissione
(Causa F-55/10 RENV)
(Funzione pubblica – Funzionari – Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento – Reclutamento – Avviso di posto vacante interno all’istituzione – Requisiti di ammissibilità figuranti nell’avviso di posto vacante– Potere discrezionale dell’APN)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Chrysanthe Moschonaki (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. N. Lhoëst)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)
Oggetto
Rinvio a seguito di annullamento – Domanda di annullare la decisione con cui si respinge la candidatura della ricorrente a un posto di assistente di biblioteca e di condannare la Commissione a versarle un importo a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali.
Dispositivo
La decisione del 30 settembre 2009, con cui la Commissione europea ha respinto la candidatura della sig.ra Moschonaki al posto di «[a]ssistente – [b]ibliotecario/[d]ocumentalista» è annullata.
La Commissione europea è condannata a pagare alla sig.ra Moschonaki l’importo di EUR 5 000.
La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla sig.ra Moschonaki nelle cause F-55/10, T-476/11 P e F-55/10 RENV.