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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 15 ottobre 2014 – Moschonaki / Commissione

(Causa F-55/10 RENV)

(Funzione pubblica – Funzionari – Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento – Reclutamento – Avviso di posto vacante interno all’istituzione – Requisiti di ammissibilità figuranti nell’avviso di posto vacante– Potere discrezionale dell’APN)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Chrysanthe Moschonaki (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. N. Lhoëst)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

Oggetto

Rinvio a seguito di annullamento – Domanda di annullare la decisione con cui si respinge la candidatura della ricorrente a un posto di assistente di biblioteca e di condannare la Commissione a versarle un importo a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali.

Dispositivo

La decisione del 30 settembre 2009, con cui la Commissione europea ha respinto la candidatura della sig.ra Moschonaki al posto di «[a]ssistente – [b]ibliotecario/[d]ocumentalista» è annullata.

La Commissione europea è condannata a pagare alla sig.ra Moschonaki l’importo di EUR 5 000.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla sig.ra Moschonaki nelle cause F-55/10, T-476/11 P e F-55/10 RENV.