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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) l’8 settembre 2020 – Acacia Srl / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

(Causa C-421/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente in appello: Acacia Srl

Resistente in appello: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Questioni pregiudiziali

Se il giudice nazionale della contraffazione, adito quale giurisdizione internazionale del locus commissi delicti ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 5, del RDMC 1 , possa applicare, in caso di contraffazione di disegni e modelli comunitari, la normativa nazionale dello Stato membro sede del giudice medesimo (lex fori) alle conseguenti azioni con riguardo al territorio del proprio Stato membro.

In caso di risposta negativa alla prima questione: se il «luogo della contraffazione iniziale» ai sensi della sentenza della Corte nelle cause C-24/16 e C-25/16 (Nintendo/BigBen) 2 ai fini della determinazione della legge applicabile alle azioni conseguenti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») 3 (in prosieguo: il «regolamento Roma II») possa essere parimenti individuato nello Stato membro di residenza dei consumatori destinatari di un annuncio pubblicitario su Internet nel quale vengano commercializzati prodotti costituenti contraffazione di un disegno o modello ai sensi dell'articolo 19 del RDMC, laddove vengano contestati soltanto l'offerta e la commercializzazione nello Stato membro medesimo, anche nel caso in cui la promozione su Internet alla base dell'offerta e della commercializzazione abbia avuto inizio in un altro Stato membro.

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1 Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).

2 ECLI:EU:C:2017:724.

3 GU 2007, L 199, pag. 40.