Language of document : ECLI:EU:F:2010:170

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

DELLA FUNZIONE PUBBLICA

15 dicembre 2010


Cause riunite F‑95/10 R e F‑105/10 R


Eberhard Bömcke

contro

Banca europea per gli investimenti (BEI)

«Funzione pubblica — Personale della Banca europea per gli investimenti — Procedimento sommario — Rappresentanti del personale — Dimissioni d’ufficio — Fumus boni iuris — Insussistenza»

Oggetto: Ricorsi proposti, da una parte, ai sensi dell’art. 41 del regolamento del personale della BEI e, dall’altra, ai sensi degli artt. 278 TFUE e 157 EA, nonché dell’art. 279 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con i quali il sig. Bömcke chiede, in primo luogo, la sospensione della decisione del 22 settembre 2010, con cui la BEI constata che il suo mandato di rappresentante del personale è scaduto a seguito della sua assenza di oltre quattro mesi consecutivi, in secondo luogo, la sospensione della decisione del 12 ottobre 2010, con cui la BEI conferma che il suo mandato di rappresentante del personale è scaduto, nonché la sospensione dell’elezione parziale del comitato del personale destinata a provvedere alla copertura del suo mandato divenuto vacante, con svolgimento previsto dal 1° all’8 dicembre 2010.

Decisione: Le domande di provvedimenti urgenti nelle cause riunite F‑95/10 R e F‑105/10 R sono respinte. Le spese sono riservate.

Massime

1.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — «Fumus boni iuris» — Urgenza — Carattere cumulativo — Ponderazione di tutti gli interessi in gioco — Ordine di esame e modalità di verifica — Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario

(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 102, n. 2)

2.      Funzionari — Congedo di malattia — Ripresa anticipata del servizio — Ammissibilità

1.      Nell’ambito di un procedimento sommario, i presupposti relativi all’urgenza e al fumus boni iuris sono cumulativi, di modo che una domanda diretta a ottenere provvedimenti provvisori deve essere respinta qualora manchi uno di essi. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco.

Nell’ambito di questo esame d’insieme, il giudice dell’urgenza dispone di un ampio potere discrezionale e resta libero di determinare, alla luce delle particolarità del caso di specie, il modo in cui tali diverse condizioni devono essere verificate nonché l’ordine di tale esame, dato che nessuna norma di diritto comunitario gli impone uno schema di analisi prestabilito per valutare la necessità di statuire provvisoriamente.

(v. punti 45 e 46)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 10 settembre 1999, causa T‑173/99 R, Elkaïm e Mazuel/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑155 e II‑811, punto 18), e 9 agosto 2001, causa T‑120/01 R, De Nicola/BEI (Racc. PI pagg. I‑A‑171 e II‑783, punti 12 e 13)

Tribunale della funzione pubblica: 31 maggio 2006, causa F‑38/06 R, Bianchi/ETF (Racc. PI pagg. I‑A‑1‑27 e II‑A‑1‑93, punti 20 e 22)

2.      Non è vietato ad un dipendente che fruisca di un congedo di malattia tornare al lavoro prima della data di prevedibile cessazione dell’incapacità fissata nel certificato medico che attesta tale incapacità, se il dipendente in questione ritiene di essere nuovamente in grado di svolgere le proprie mansioni. Infatti, anche se la produzione di un certificato medico fa sorgere la presunzione che il dipendente sia e resti in situazione di congedo di malattia per tutto il periodo menzionato da tale certificato, una siffatta presunzione non è assoluta e al dipendente interessato resta possibile provare di aver ripreso servizio prima del termine dell’incapacità fissato dal certificato di cui trattasi.

Nondimeno, l’interesse del servizio richiede che la situazione amministrativa di un dipendente sia inequivocabile. Infatti, poiché il ritorno anticipato del dipendente costituisce un fatto nuovo per il datore di lavoro, una buona organizzazione del servizio può rendere necessario che quest’ultimo prenda disposizioni quanto all’organizzazione del lavoro.

Quindi, alla luce dell’interesse del servizio e dell’imperativo di chiarezza della posizione amministrativa dei dipendenti che ne discende, non appare irragionevole che, nel caso di un dipendente che sostiene di aver ripreso servizio prima del termine dell’incapacità fissato nel certificato medico da lui prodotto, il datore di lavoro rifiuti di rimettere in discussione la forza probatoria di tale certificato, se una siffatta ripresa anticipata del servizio non risulta in maniera inequivocabile dal comportamento del dipendente in questione.

A questo proposito, non si può dedurre in maniera automatica dal semplice fatto che un dipendente sia puntualmente presente nel suo ufficio che egli sia nuovamente in servizio e non in situazione di congedo di malattia, come attestato dal certificato medico da lui prodotto.

Pertanto, la chiarezza della posizione amministrativa di un dipendente può essere legittimamente fatta valere da un’istituzione per esigere, se del caso, che un dipendente che intenda riprendere anticipatamente servizio informi espressamente il suo datore di lavoro di una siffatta ripresa del servizio. Essa può altresì essere legittimamente fatta valere dall’istituzione per imporre che, nel caso in cui una nuova incapacità lavorativa del dipendente intervenga dopo tale ripresa del servizio da parte di quest’ultimo, l’interessato fornisca al suo datore di lavoro un nuovo certificato medico per giustificarne l’assenza.

(v. punti 54-58)