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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) l’8 maggio 2019 – «BOSOLAR» EOOD / «CHEZ ELEKTRO BULGARIA» AD

(Causa C-366/19)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti

Ricorrente: «BOSOLAR» EOOD

Convenuta: «CHEZ ELEKTRO BULGARIA» AD

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che disciplina il diritto alla libertà d’impresa nell’ordinamento giuridico dell’Unione, debba essere interpretato nel senso che osta a una disposizione di legge nazionale quale l’articolo 18 delle Prehodni i zaklyuchitelni razporedbi na Zakona za izmenenie i dopalnenie na zakona za energetikata (disposizioni transitorie e finali della legge che modifica e integra la legge in materia di energia, in prosieguo: le «PZR ZIDZE»), secondo cui, nonostante l’esistenza di un contratto e il rapporto contrattuale in essere, che sono soggetti a disposizioni speciali del diritto vigente, uno degli elementi contrattuali essenziali (il prezzo) viene modificato a favore di una delle parti mediante un atto legislativo.

Se il principio della certezza del diritto debba essere interpretato nel senso che osta a una nuova regolamentazione di rapporti giuridici già instaurati, sulla base di norme speciali, tra privati o tra lo Stato e privati, quando tale regolamentazione comporta conseguenze svantaggiose per le legittime aspettative dei soggetti di diritto privato e per i diritti da questi ultimi già acquisiti.

Se il principio della tutela del legittimo affidamento debba essere interpretato, in quanto principio fondamentale di diritto dell’Unione alla luce della sentenza della Corte del 10 settembre 2009, Plantanol (C-201/08, EU:C:2009:539), nel senso che su tale base è vietato a uno Stato membro modificare la normativa vigente sulla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili senza sufficienti garanzie di prevedibilità, abrogando anticipatamente le misure previste dalla legge che promuove la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, a cui fanno riferimento contratti di vendita di energia elettrica a lungo termine, in contrasto con le condizioni alle quali soggetti privati hanno investito nella produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e stipulato contratti di vendita di energia elettrica a lungo termine con imprese a controllo statale per la fornitura di energia elettrica.

Se gli articoli 3 e 4 della direttiva 2009/28/CE 1 , sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, debbano essere interpretati, alla luce dei considerando 8 e 14 della direttiva stessa, nel senso che essi obbligano gli Stati membri a garantire, attraverso misure nazionali per l’attuazione della direttiva, la certezza del diritto agli investitori nel settore della produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, compresa l’energia solare.

In caso di risposta affermativa a tale questione: se, ai sensi degli articoli 3 e 4 in combinato disposto con i considerando 8 e 14 della direttiva 2009/28/CE, sia ammissibile una disposizione nazionale quale l’articolo 18 delle PZR ZIDZE, che modifica in misura sostanziale le condizioni preferenziali per l’acquisto di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili anche per i contratti a lungo termine in materia di acquisto di energia da tali fonti stipulati sulla base dei provvedimenti nazionali originariamente adottati per l’attuazione della direttiva.

Come debba essere interpretata la nozione di «Stato membro» ai fini dell’applicazione del diritto dell’Unione a livello nazionale. Se detta nozione comprenda, alla luce della sentenza della Corte del 12 luglio 1990, Foster e a. (C-188/89, EU:C:1990:313) e delle successive sentenze emanate dalla Corte su tale linea giurisprudenziale, anche il prestatore di un servizio di interesse economico generale (fornitura di energia elettrica), come l’impresa convenuta nel procedimento giurisdizionale pendente, il quale sia stato incaricato, in forza di un atto di un’autorità statale, di prestare detto servizio a condizioni disciplinate dalla legge e sotto la sorveglianza della suddetta autorità.

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1 Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) GU 2009, L 140, pag. 16.