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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 12 maggio 2011 - Missir Mamachi di Lusignano / Commissione

(Causa F-50/09) 1

(Funzione pubblica - Funzionari - Ricorso per risarcimento danni - Regola di concordanza tra domanda, reclamo e ricorso in materia di risarcimento - Natura contraddittoria del procedimento - Utilizzo in giudizio di un documento riservato, classificato "UE riservato" - Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni - Responsabilità per colpa - Nesso causale - Pluralità di cause del danno - Fatto di un terzo - Responsabilità oggettiva - Dovere di assistenza - Obbligo per un'istituzione di garantire la protezione del proprio personale - Assassinio di un funzionario e di sua moglie da parte di un terzo - Perdita di una possibilità di sopravvivenza)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Livio Missir Mamachi di Lusignano (Kerkhove-Avelgem, Belgio) (rappresentanti: avv.ti F. Di Gianni, R. Antonini e N. Sibona)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Pignataro, B. Eggers e D. Martin, agenti)

Oggetto

Domanda di condannare la parte convenuta a pagare una somma a titolo di risarcimento del danno materiale e morale subito dal ricorrente a causa dell'assassinio di suo figlio, ex funzionario.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Gli estratti del documento del 2006 sulle norme e i criteri di sicurezza, comunicati dalla Commissione europea al Tribunale durante il procedimento, saranno rinviati senza indugio alla Commissione europea in una busta riservata recante la menzione "classificato UE riservato".

La Commissione europea sopporta interamente le spese.

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1 - GU C 167 del 18.7.2009, pag. 27.