Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 21 gennaio 2019 – CV / Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo

(Causa C-37/19)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: CV

Resistente: Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo

Questione pregiudiziale

Se l’art. 7 par. 2 della direttiva 2003/881 e l’art. 31 punto 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, anche separatamente considerati, debbano essere interpretati nel senso che ostino a disposizioni o prassi nazionali in base alle quali, cessato il rapporto di lavoro, il diritto al pagamento di una indennità pecuniaria per le ferie maturate e non godute (e per un istituto giuridico quale le cd. “Festività soppresse” equiparabile per natura e funzione al congedo annuale per ferie) non sia dovuto in un contesto in cui il lavoratore non abbia potuto farlo valere, prima della cessazione, per fatto illegittimo (licenziamento accertato in via definitiva dal giudice nazionale con pronuncia comportante il ripristino retroattivo del rapporto lavorativo) addebitale al datore di lavoro, limitatamente al periodo intercorrente tra la condotta datoriale e la successiva reintegrazione.

____________

1     Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).