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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Spagna) il 21 dicembre 2018 – KA / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Causa C-811/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Canarias

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: KA

Resistenti: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 157 TFUE debba essere interpretato nel senso che l’«integrazione per maternità» applicabile alle pensioni contributive di vecchiaia, di reversibilità o di invalidità permanente, come quella discussa nel procedimento principale, la cui concessione è esclusa in modo assoluto e incondizionato per i padri titolari di pensione che possano dimostrare di essersi fatti carico della cura dei propri figli, costituisce una discriminazione in materia di retribuzione tra le lavoratrici madri e i lavoratori padri.

Se il divieto di discriminazione fondata sul sesso sancito all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale 1 , debba essere interpretato nel senso che esso osta a una norma nazionale come l’articolo 60 del Real Decreto legislativo 8/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social [regio decreto legislativo 8/2015, del 30 ottobre 2015, che approva la rifusione della legge generale sulla sicurezza sociale], il quale esclude in modo assoluto e incondizionato dalla maggiorazione da esso stabilita ai fini del calcolo delle pensioni di vecchiaia, di reversibilità o di invalidità permanente i padri titolari di pensione che possano dimostrare di essersi fatti carico della cura dei propri figli.

Se l’articolo 2 (paragrafi 2, 3 e 4) e l’articolo 5 della direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro 2 , debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una misura come quella discussa nel procedimento principale, che esclude in modo assoluto e incondizionato dalla maggiorazione da essa stabilita ai fini del calcolo delle pensioni di vecchiaia, di reversibilità e di invalidità permanente i padri titolari di pensione che possano dimostrare di essersi fatti carico della cura dei propri figli.

Se l’esclusione del richiedente dall’accesso alla maggiorazione derivante dall’«integrazione per maternità» spagnola sia contraria all’obbligo di non discriminazione di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2000/C 364/01).

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1 GU 1979, L 6, pag. 24.

2 GU 1976, L 39, pag. 40.