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Impugnazione proposta il 5 febbraio 2020 da Sigrid Dickmanns avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 18 novembre 2019, causa T-181/19, Sigrid Dickmanns / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-63/20 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sigrid Dickmanns (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare in toto l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 18 novembre 2019 nella causa T-181/19 e, a seguito dell'annullamento di tale ordinanza, rinviare la causa dinanzi al Tribunale.

condannare l'Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) alle spese del procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce un unico motivo, vale a dire l'erronea interpretazione e applicazione degli articoli 90 e 91, in particolare dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari, e lamenta, al contempo, una grave violazione dei suoi diritti fondamentali ad un equo processo e ad una buona amministrazione.

Ad avviso della ricorrente, il Tribunale ha erroneamente considerato prescritto il suo reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Tale reclamo era stato presentato entro tre mesi dalla decisione motivata dell'EUIPO, non invece entro tre mesi dal rigetto implicito di una domanda presentata in precedenza dalla ricorrente, ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, terza frase, terzo trattino, dello Statuto.

A tale riguardo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver proceduto ad un’interpretazione dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto contrastante con il tenore letterale di tale disposizione. Il suo reclamo non si riferiva al rigetto implicito di cui all'articolo 90, paragrafo 2, terza frase, terzo trattino, dello Statuto, bensì a una decisione notificatale ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, terza frase, secondo trattino, dello Statuto stesso ed era quindi ricevibile, alla luce del tenore letterale della disposizione in parola. Né dalla formulazione dell'articolo 90, paragrafo 1, terza frase, né da quella dell'articolo 90, paragrafo 2, terza frase, secondo trattino, né da quella dell'articolo 90, paragrafo 2, terza frase, terzo trattino, dello Statuto risulta che il secondo trattino sia inapplicabile o che il terzo trattino sia applicabile in via prioritaria in caso di rigetto implicito di una domanda. Anche il rigetto esplicito dell'EUIPO non rappresentava una mera conferma del precedente rigetto implicito, se non altro perché l'EUIPO non aveva fatto riferimento a tale rigetto implicito. Inoltre, gli elementi che non hanno dato luogo a una mera conferma, e segnatamente la motivazione, hanno fatto sì che sia scaturita una nuova decisione.

La ricorrente sostiene inoltre che l'interpretazione fornita dal Tribunale contrasta con il significato e con la finalità dell'articolo 90, paragrafo 1, seconda e terza frase, dello Statuto, nonché con l'obiettivo della certezza del diritto. Secondo la ricorrente, tali norme hanno lo scopo prioritario di tutelare colui che formula la domanda e non invece di consentire all'autorità investita del potere di nomina di trarre vantaggio da una violazione dei doveri procedurali, come risulterebbe dall'interpretazione fornita dal Tribunale. L'obiettivo della certezza del diritto sarebbe maggiormente tutelato dall'interpretazione della ricorrente. Per un verso, essa corrisponderebbe al tenore letterale dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto e non ne invertirebbe il tenore letterale, come invece farebbe l'interpretazione data dal Tribunale. Per altro verso, secondo l'interpretazione adottata dal Tribunale, il termine successivo a una decisione espressa e motivata dell'autorità investita del potere di nomina varierebbe a seconda del fatto che in precedenza sia stata o meno adottata una decisione implicita.

Inoltre, la ricorrente lamenta una grave violazione dei suoi diritti fondamentali ad un equo processo e ad una buona amministrazione. La violazione del diritto ad un equo processo risiederebbe, in particolare, nel fatto che l'autorità investita del potere di nomina potrebbe utilizzare una violazione dei propri doveri (con riferimento all'obbligo di decidere su una domanda entro un termine di quattro mesi, ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto) per ridurre arbitrariamente il termine entro il quale il ricorrente può reagire ai motivi del rigetto comunicati dall'autorità investita del potere di nomina. Inoltre, secondo l'interpretazione fornita dal Tribunale, tenuto conto della formulazione dell'articolo 90, paragrafo 2, seconda e terza frase, dello Statuto, per colui che presenta un reclamo aumenterebbe notevolmente il rischio di risultare soccombente per inosservanza di un termine. Inoltre, un'interpretazione dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto conforme ai diritti fondamentali non potrebbe che condurre al risultato auspicato dalla ricorrente.

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