Language of document : ECLI:EU:F:2014:113

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

22 maggio 2014

Causa F‑89/13

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Articolo 32, paragrafo 1, del regolamento di procedura – Pregiudizio alla buona amministrazione della giustizia – Esclusione dal procedimento di un rappresentante di una parte»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis.

Decisione:      Il sig. A è escluso dal procedimento, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento di procedura. Copia della presente ordinanza è inviata agli organismi competenti, spagnoli e italiani, cui è soggetto il sig. A.

Massime

Procedimento giurisdizionale – Rappresentanza delle parti – Esclusione dal procedimento di un rappresentante di una parte

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 32, § 1)

Il comportamento di un avvocato che rappresenta una parte dinanzi ai giudici dell’Unione, consistente nella proposizione di ricorsi basati su fatti analoghi a quelli posti a fondamento di precedenti ricorsi respinti per manifesta infondatezza o manifesta irricevibilità, o nei quali vengono fatti valere gli stessi motivi, sintomatici della propensione del ricorrente a percorrere in modo sistematico e indifferenziato la via contenziosa, può essere considerato incompatibile con le esigenze di una buona amministrazione della giustizia.

Così è quando, con un simile comportamento, tale avvocato contribuisce senza discernimento a dare supporto alla litigiosità della parte interessata, litigiosità che, considerato il numero particolarmente elevato di ricorsi proposti dinanzi ai giudici dell’Unione – numero la cui consistenza non poteva sfuggire, nella fattispecie, a un avvocato normalmente diligente –, si è rivelata particolarmente pregiudizievole per la buona amministrazione della giustizia.

In particolare, dato che gli atti introduttivi depositati nelle cause anteriori sono stati proposti a firma del precedente avvocato, il rappresentante del ricorrente si è prestato a un esercizio di copiatura di intere porzioni degli scritti del suo predecessore e non ha quindi svolto appieno il suo ruolo di consulente, evitando al ricorrente di depositare ricorsi ripetitivi e ridondanti.

In tali circostanze, occorre fare applicazione dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica escludendo il rappresentante in giudizio dal procedimento. Tale esclusione obbliga la parte interessata a cambiare rappresentante, ma non influisce minimamente sul giudizio che sarà espresso dal Tribunale della funzione pubblica sul merito del ricorso, del quale resta investito fintanto che detta parte non rinunci agli atti.

(v. punti 12, 19, 20, 24 e 26)