Language of document : ECLI:EU:C:2020:651

ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

3 settembre 2020 (*)

«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Deposito fuori termine dell’atto di impugnazione – Impugnazione manifestamente irricevibile»

Nella causa C‑174/20 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 24 aprile 2020,

STADA Arzneimittel AG, con sede a Bad Vilbel (Germania), rappresentata da J.‑C. Plate e R. Kaase, Rechtsanwälte,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO),

convenuto in primo grado,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da L.S. Rossi, presidente di sezione, J. Malenovský (relatore) e N. Wahl, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

1        Con la propria impugnazione, la STADA Arzneimittel AG chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’11 febbraio 2020, Stada Arzneimittel/EUIPO (ViruProtect) (T‑487/18, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2020:44), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), del 4 giugno 2018 (procedimento R 1886/2017‑5), relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo «ViruProtect» come marchio dell’Unione europea (in prosieguo: la «decisione controversa»).

 Contesto normativo

 Statuto della Corte di giustizia dellUnione europea

2        L’articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea enuncia quanto segue:

«Il regolamento di procedura [della Corte] stabilirà termini in ragione della distanza.

Nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere eccepita quando l’interessato provi l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore».

3        L’articolo 56, primo comma, del medesimo Statuto così dispone:

«Può essere proposta impugnazione dinanzi alla [Corte], entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, contro le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento (...)».

 Regolamento di procedura

4        L’articolo 49 del regolamento di procedura, intitolato «Computo dei termini», è così formulato:

«1.      I termini processuali previsti dai trattati, dallo statuto [della Corte di giustizia dell’Unione europea] e dal presente regolamento si computano nel modo seguente:

a)      se un termine espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni è calcolato dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è incluso nel termine;

b)      un termine espresso in settimane, in mesi o in anni scade con lo spirare del giorno che, nell’ultima settimana, nell’ultimo mese o nell’ultimo anno, ha lo stesso nome o lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l’evento o è stato compiuto l’atto a partire dai quali il termine è calcolato. (...)

(...)

d)      i termini comprendono i sabati, le domeniche e le festività legalmente riconosciute menzionate dall’articolo 24, paragrafo 6, del presente regolamento;

e)      i termini non sono sospesi durante le ferie giudiziarie.

2.      Se il giorno di scadenza del termine è un sabato, una domenica o una festività legalmente riconosciuta, la scadenza è prorogata sino alla fine del successivo giorno lavorativo».

5        Ai sensi dell’articolo 51 del regolamento di procedura, intitolato «Termini fissati in ragione della distanza»:

«I termini procedurali sono prorogati di un termine forfettario fissato in ragione della distanza, pari a dieci giorni».

 Fatti

6        I fatti sono illustrati ai punti da 1 a 7 della sentenza impugnata e possono essere riassunti nel modo seguente.

7        Il 31 gennaio 2017 la STADA Arzneimittel ha presentato all’EUIPO una domanda di registrazione del segno denominativo «ViruProtect» quale marchio dell’Unione europea.

8        Con decisione del 7 luglio 2017, l’esaminatore ha respinto tale domanda sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul [marchio dell’Unione europea] (GU 2009, L 78, pag. 1).

9        Dopo che, in data 28 agosto 2017, la ricorrente ha presentato all’EUIPO un ricorso avverso tale decisione, la quinta commissione di ricorso di quest’ultimo l’ha respinto con la decisione controversa.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

10      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 agosto 2018, la STADA Arzneimittel ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.

11      A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente ha dedotto tre motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, il secondo, sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento e, il terzo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

12      Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto parzialmente infondato e parzialmente inconferente.

 Conclusioni della ricorrente e procedimento dinanzi alla Corte

13      Con la propria impugnazione, la STADA Arzneimittel chiede alla Corte:

–        di annullare la sentenza impugnata e

–        di condannare l’EUIPO alle spese.

14      A sostegno della propria impugnazione, la ricorrente deduce due motivi. Il primo motivo verte su una violazione dell’obbligo di motivazione, commessa in sede di valutazione delle differenze tra il segno denominativo «ViruProtect» ed i termini in lingua inglese ai quali quest’ultimo fa riferimento e, il secondo, sullo snaturamento degli elementi di prova commesso in sede di valutazione del carattere descrittivo di tale segno.

15      Il 27 aprile 2020 la cancelleria della Corte ha invitato la ricorrente a prendere posizione sulla questione del rispetto del termine assegnatole dal regolamento di procedura ai fini della presentazione della sua impugnazione, avvenuta con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 7 maggio 2020.

 Sull’impugnazione

16      Ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione, in particolare, è in tutto o in parte manifestamente irricevibile, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata.

17      La citata disposizione deve trovare applicazione nel contesto dell’impugnazione in esame.

 Argomenti della ricorrente

18      La ricorrente sostiene che il termine di due mesi di cui all’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il termine forfettario di dieci giorni previsto all’articolo 51 del regolamento di procedura costituiscono due termini distinti.

19      Essa si basa, in proposito, sul titolo dell’articolo 51 del regolamento di procedura e sulla formulazione di tale articolo, nonché su una lettura sistematica della disposizione in parola, in particolare in collegamento con l’articolo 49, paragrafo 2, di tale regolamento.

20      La ricorrente afferma inoltre che, quando una disposizione processuale è ambigua, occorre interpretarla in senso favorevole al ricorrente, conformemente al diritto di quest’ultimo di essere sentito.

21      Pertanto, poiché, nel caso di specie, il termine di due mesi di cui essa disponeva per proporre un’impugnazione avverso la sentenza impugnata è scaduto domenica 12 aprile 2020 e lunedì 13 aprile 2020 era una festività legalmente riconosciuta, tale termine, conformemente all’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento di procedura, avrebbe dovuto essere prorogato fino a martedì 14 aprile 2020, data a partire dalla quale occorrerebbe aggiungere il termine forfettario di dieci giorni previsto all’articolo 51 di detto regolamento di procedura.

 Valutazione della Corte

22      Occorre, anzitutto, ricordare che, conformemente all’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il termine per proporre un’impugnazione è di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, termine che, ai sensi dell’articolo 51 del regolamento di procedura, dev’essere prorogato di un termine forfettario fissato in ragione della distanza, pari a dieci giorni.

23      La Corte ha dichiarato che tale termine forfettario fissato in ragione della distanza non dev’essere considerato come distinto dal termine di ricorso di cui all’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea ma, al contrario, come facente parte integrante di quest’ultimo prorogandolo. Pertanto, da tale articolo, in combinato disposto con l’articolo 51 del regolamento di procedura, risulta che il termine entro il quale l’impugnazione dev’essere proposta a pena di irricevibilità di quest’ultima è pari a due mesi e dieci giorni dalla notifica della decisione impugnata (ordinanza del 30 aprile 2015, Castel Frères/UAMI, C‑622/13 P, non pubblicata, EU:C:2015:297, punto 28).

24      Peraltro, dall’articolo 49, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di procedura discende che, per quanto concerne gli atti che devono essere notificati, il termine di ricorso inizia a decorrere dalla fine del giorno della notifica, indipendentemente dall’ora in cui è avvenuta la notifica dell’atto di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 15 gennaio 1987, Misset/Consiglio, 152/85, EU:C:1987:10, punto 7, nonché ordinanza del 17 maggio 2002, Germania/Parlamento e Consiglio, C‑406/01, EU:C:2002:304, punto 14).

25      Dalla citata disposizione risulta altresì che tale termine scade con lo spirare del giorno che, nell’ultimo mese considerato per il computo del termine, ha lo stesso numero del giorno di decorrenza del termine, ossia il giorno della notifica, termine al quale si aggiunge il termine forfettario fissato in ragione della distanza pari a dieci giorni (ordinanza dell’11 giugno 2020, GMPO/Commissione, C‑575/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:448, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

26      Nel caso di specie, poiché la sentenza impugnata è stata notificata alla ricorrente il 12 febbraio 2020, come ammesso da quest’ultima nelle sue memorie, il termine per la presentazione dell’impugnazione ha iniziato a decorrere il 12 febbraio 2020 alle ore 24 e, prorogato di un termine forfettario fissato in ragione della distanza pari a dieci giorni, è scaduto mercoledì 22 aprile 2020 alle ore 24.

27      Orbene, l’impugnazione in esame è stata depositata presso la cancelleria della Corte il 24 aprile 2020. Di conseguenza, essa è stata proposta al di fuori del termine menzionato al punto 23 della presente ordinanza.

28      Va poi ricordato che, secondo una costante giurisprudenza, la rigorosa applicazione delle norme di procedura risponde all’esigenza della certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (sentenza del 23 aprile 2013, Gbagbo e a./Consiglio, da C‑478/11 P a C‑482/11 P, EU:C:2013:258, punto 71 e giurisprudenza ivi citata, nonché ordinanza del 29 gennaio 2014, Gbagbo/Consiglio, C‑397/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:46, punto 7).

29      Pertanto, conformemente all’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, è possibile derogare ai termini processuali soltanto in circostanze del tutto eccezionali, quando sia provata l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore. Orbene, la ricorrente non adduce in proposito l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore né nella sua impugnazione né nelle sue osservazioni del 7 maggio 2020.

30      La ricorrente si limita infatti a dedurre una presunta ambiguità delle disposizioni dell’articolo 49, paragrafo 2, e dell’articolo 51 del regolamento di procedura. In proposito va tuttavia ricordato che la regolamentazione relativa ai termini applicabile nella specie non presenta difficoltà interpretative particolari e che nella fattispecie non può quindi riconoscersi alla ricorrente un errore scusabile, che giustificherebbe una deroga all’applicazione di detta normativa (ordinanza del 17 maggio 2002, Germania/Parlamento e Consiglio, C‑406/01, EU:C:2002:304, punto 21).

31      Infine, nella misura in cui, invocando il diritto di essere sentita, la ricorrente afferma di avvalersi del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, va ricordato che le norme riguardanti i termini di ricorso sono di ordine pubblico e che una deroga a tali norme non può essere giustificata dalla circostanza che sono in gioco diritti fondamentali (v., in tal senso, ordinanza del 16 novembre 2010, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Commissione, C‑73/10 P, EU:C:2010:684, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

32      Come già dichiarato dalla Corte, sul diritto ad un’effettiva tutela giurisdizionale non incide assolutamente la rigorosa applicazione delle norme dell’Unione sui termini processuali (v., in particolare, ordinanze del 17 maggio 2002, Germania/Parlamento e Consiglio, C‑406/01, EU:C:2002:304, punto 20 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 22 ottobre 2010, Seacid/Parlamento e Consiglio, C‑266/10 P, non pubblicata, EU:C:2010:629, punto 30). Infatti, per le ragioni di certezza del diritto richiamate al punto 28 della presente ordinanza, simili termini costituiscono una limitazione inerente al diritto di ricorso ad un giudice (v., in tal senso, ordinanze del 12 settembre 2013, Ellinika Nafpigeia e 2. Hoern/Commissione, C‑616/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:884, punto 31, nonché dell’11 giugno 2020, GMPO/Commissione, C‑575/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:448, punto 40).

33      Alla luce dell’insieme delle precedenti considerazioni, l’impugnazione dev’essere respinta in quanto manifestamente irricevibile, a causa della sua tardività.

 Sulle spese

34      Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si provvede sulle spese con l’ordinanza che definisce la causa. Nel caso di specie, poiché la presente ordinanza è pronunciata prima che l’impugnazione sia notificata alla parte convenuta in primo grado e, conseguentemente, prima che quest’ultima abbia potuto sostenere spese, si deve decidere che la STADA Arzneimittel sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) così provvede:

1)      L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente irricevibile.

2)      La STADA Arzneimittel AG sopporterà le proprie spese.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.