Language of document : ECLI:EU:F:2009:32

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

2 aprile 2009

Causa F‑143/07

Georgios Yannoussis

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Scelta della procedura – Capo rappresentanza – Posto vacante – Comando nell’interesse del servizio – Incompetenza – Ambito di applicazione della procedura di comando»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Yannoussis chiede l’annullamento della decisione del 21 dicembre 2006 recante rigetto della sua candidatura al posto vacante di capo della Rappresentanza della Commissione ad Atene (Grecia) e la nomina a tale posto del sig. P.

Decisione: Non vi è luogo a provvedere sulla domanda di annullamento della decisione della Commissione 21 dicembre 2006, nella parte in cui nomina il sig. P. al posto vacante di capo della Rappresentanza della Commissione ad Atene (Grecia). La decisione della Commissione 21 dicembre 2006, nella parte in cui respinge la candidatura del ricorrente al posto vacante di capo della Rappresentanza della Commissione ad Atene, è annullata. La Commissione è condannata a sopportare l’insieme delle spese.

Massime

1.      Funzionari – Comando nell’interesse del servizio

[Statuto dei funzionari, art. 37, primo comma, lett. a), secondo trattino]

2.      Funzionari – Ricorso – Interesse ad agire – Ricorso diretto contro il rigetto di una candidatura ad un posto di capo rappresentanza della Commissione – Candidatura respinta nella fase di preselezione – Ricevibilità

1.      Il «carattere politico e sensibile» delle funzioni esercitate dai capi rappresentanza della Commissione non è sufficiente in quanto tale a giustificare il ricorso alla posizione di comando di un funzionario. Una siffatta interpretazione dell’art. 37, primo comma, lett. a), secondo trattino, dello Statuto equivarrebbe a consentire il comando presso i rispettivi commissari di tutti i funzionari che esercitano funzioni «politiche e sensibili» in seno all’istituzione e che rientrano normalmente nella categoria del personale direttivo di livello superiore, pregiudicando quindi la stessa struttura della funzione pubblica europea, come fissata dall’art. 35 dello Statuto, in quanto porrebbe in discussione, in particolare, la trasparenza dei rapporti gerarchici.

Inoltre, un comando nell’interesse del servizio «presso [una] persona che assolva un mandato previsto dai Trattati» presuppone l’esistenza di una relazione di fiducia intuitu personae tra tale persona e il funzionario comandato, la quale implica che rapporti stretti e diretti possano essere istituiti permanentemente tra gli interessati, in funzione dei metodi di lavoro propri del membro interessato e quelli del suo gabinetto complessivamente considerato. Le circostanze che rapporti relativi da un capo rappresentanza siano direttamente inviati al commissario responsabile, che contatti telefonici, scambi di messaggi elettronici o riunioni abbiano luogo tra il capo rappresentanza e il commissario o i membri del suo gabinetto, o ancora che il contenuto di tali scambi sia riservato, non consentono di per sé di dimostrare il carattere intuitu personae del rapporto di lavoro tra il commissario e il capo rappresentanza.

L’applicabilità dell’art. 37, primo comma, lett. a), secondo trattino, dello Statuto dipende esclusivamente dai presupposti enunciati in tale disposizione, ma non dipende in alcun modo dalle conseguenze amministrative che deriverebbero dalla sua applicazione. Ogni altra interpretazione equivarrebbe a consentire il ricorso all’art. 37 dello Statuto per uno scopo diverso da quello per il quale esso è stato previsto e quindi a legittimare uno sviamento di procedura.

(v. punti 64, 67, 69 e 71)


2.      Il fatto che la candidatura di un ricorrente ad un posto di capo rappresentanza della Commissione sia stata esclusa nella fase di preselezione non priva del tutto quest’ultimo dell’interesse a contestare la regolarità della procedura di assunzione seguita quando la valutazione delle commissioni di preselezione non poteva anticipare la valutazione finale dell’autorità che ha il potere di nomina. Per giunta, un ricorrente del genere conserva un interesse ad agire affinché l’illegittimità in esame non si riproduca nel contesto di una procedura di selezione dello stesso tipo.

(v. punto 75)

Riferimento:

Corte: 7 giugno 2007, causa C‑362/05 P, Wunenburger/Commissione (Racc. pag. I‑4333, punto 50)

Tribunale di primo grado: 5 luglio 2005, causa T‑370/03, Wunenburger/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑189 e II‑853, punto 20)