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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Spagna) il 13 giugno 2019 – Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias (ASOPORT)

(Causa C-462/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Parti nel procedimento principale

Parte interessata dalla sanzione: Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias (ASOPORT)

Altre parti: Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarios de Buques (ANESCO), Comisiones Obreras, Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), Confederación Intersindical Galega, Eusko Langileen Alkartasuna, Langile Abertzaleen Batzordeak, Unión General de Trabajadores (UGT)

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso vieta gli accordi tra operatori e rappresentanti dei lavoratori, anche se conclusi sotto la denominazione di contratti collettivi, qualora essi stabiliscano la cessione dei lavoratori collegati alla SAGEP alle imprese che recedono da essa e le modalità di esecuzione di tale cessione.

In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se l’articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni di diritto nazionale come quelle contenute nel Real Decreto-ley (regio decreto legge) 9/2019, nella misura in cui rappresentano il fondamento dei contratti collettivi che impongono una determinata forma di cessione di lavoratori che oltrepassa le questioni lavoristiche e produce un’armonizzazione delle condizioni commerciali.

Qualora le suddette disposizioni giuridiche risultino contrarie al diritto dell’Unione, se la giurisprudenza di codesta Corte sul primato del diritto dell’Unione e sulle sue conseguenze, contenuta tra l’altro nelle sentenze Simmenthal 1 e Fratelli Costanzo 2 , debba essere interpretata nel senso che esso impone a un organismo di diritto pubblico come la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza) di disapplicare le disposizioni del diritto nazionale contrarie all’articolo 101 TFUE.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 101 TFUE e il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato 3 e l’obbligo di garantire l’efficacia delle norme dell’Unione, debbano essere interpretati nel senso che essi impongono ad un’autorità amministrativa come la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia di infliggere ammende e penalità di mora ai soggetti che assumono condotte come quelle sopra descritte.

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1 Sentenza del 15 dicembre 1976, Simmenthal (35/76, EU:C:1976:180).

2 Sentenza del 22 giugno 1989, Costanzo (103/88, EU:C:1989:256).

3 GU 2003, L 1, pag. 1.