Language of document : ECLI:EU:F:2009:165

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

30 novembre 2009

Causa F‑17/09

Herbert Meister

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Funzione pubblica – Funzionari – Ricorso di annullamento – Richiamo dei punti di promozione accumulati in precedenza – Insussistenza di atto che arreca pregiudizio – Ricorso per risarcimento danni – Danno non quantificato – Irricevibilità manifesta»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Meister contesta l’indicazione, figurante nella decisione dell’UAMI relativa all’attribuzione dei suoi punti di promozione per l’anno 2008, secondo cui il capitale di punti di promozione da lui accumulati per gli esercizi di promozione anteriori all’esercizio 2008 ammonterebbe a 17,5.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Il ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle dell’UAMI.

Massime

1.      Procedura – Rinuncia agli atti – Necessità di una manifestazione chiara e incondizionata dell’intenzione di rinunciare agli atti

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 74)

2.      Funzionari – Ricorso – Ricorso diretto non contro la decisione recante attribuzione dei punti di promozione, ma contro l’indicazione di questi ultimi nella detta decisione – Insussistenza di atto che arreca pregiudizio

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3.      Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Ricorso diretto al risarcimento dei danni causati da un’istituzione comunitaria

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. 35, n. 1, lett. e), e 76]

1.      Solo la manifestazione chiara e incondizionata da parte del ricorrente della sua intenzione di rinunciare agli atti può essere accolta dal Tribunale della funzione pubblica.

(v. punto 24)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 12 marzo 1992, causa T‑73/91, Gavilan/Parlamento (Racc. pag. II‑1555, punto 26), e 19 ottobre 2006, causa T‑311/04, Buendía Sierra/Commissione (Racc. pag. II‑4137, punto 100)

2.      Una domanda diretta all’annullamento di una decisione di rigetto di un reclamo ha l’effetto di sottoporre al giudice comunitario l’atto che arreca pregiudizio contro il quale il detto reclamo è stato presentato.

Ciò non vale nel caso di un reclamo in cui il ricorrente contesta non la decisione recante attribuzione dei suoi punti di promozione, ma l’indicazione di questi ultimi in tale decisione. Infatti, una indicazione del genere, che si limitava a ricordare al ricorrente il totale dei punti di promozione da lui accumulati per gli esercizi di promozione precedenti e che aveva soltanto lo scopo di determinare se l’interessato avesse raggiunto la soglia di promozione, non produce alcun effetto giuridico vincolante tale da incidere direttamente e immediatamente sui suoi interessi modificando, in maniera rilevante, la sua situazione giuridica e non può quindi essere considerata come arrecante pregiudizio ai sensi dell’art. 90, n. 2, e dell’art. 91, n. 1, dello Statuto.

(v. punti 27, 29 e 30)

Riferimento:

Corte: 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/Parlamento (Racc. pag. 23, punto 8)

Tribunale di primo grado: 22 marzo 1995, causa T‑586/93, Kotzonis/CES (Racc. pag. II‑665, punto 28); 23 marzo 2004, causa T‑310/02, Theodorakis/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑95 e II‑427, punto 19), e 9 giugno 2005, causa T‑80/04, Castets/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑161 e II‑729, punto 15)

3.      Ai sensi dell’art. 35, n. 1, lett. e), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, un ricorso deve contenere i motivi e gli argomenti di fatto e di diritto dedotti. Per soddisfare queste prescrizioni, un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento di danni causati da un’istituzione comunitaria deve presentare gli elementi che consentono di identificare il comportamento che il ricorrente contesta all’istituzione, le ragioni per le quali quest’ultimo ritiene che esista un nesso causale tra il comportamento e il preteso danno da lui subito nonché il carattere e l’entità di tale danno. Per contro, una domanda diretta ad ottenere un qualsivoglia risarcimento, non quantificato, manca della precisione necessaria e deve, di conseguenza, essere considerata irricevibile.

(v. punto 33)

Riferimento:

Corte: 2 dicembre 1971, causa 5/71, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Consiglio (Racc. pag. 975, punto 9)

Tribunale di primo grado: 1° luglio 1994, causa T‑505/93, Osório/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑179 e II‑581, punto 33); 15 febbraio 1995, causa T‑112/94, Moat/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑37 e II‑135, punto 32), e 7 febbraio 2007, causa T‑175/04, Gordon/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 42)

Tribunale della funzione pubblica: 13 dicembre 2007, causa F‑95/05, N/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 86)