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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) l’11 aprile 2019 – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale / WS

(Causa C-302/19)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Controricorrente: WS

Questione pregiudiziale

Se l’art. 12, paragrafo 1, lett. e) della direttiva 2011/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 20111 , nonché il principio di parità di trattamento tra titolari del permesso unico di soggiorno e di lavoro e cittadini nazionali, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una legislazione nazionale in base alla quale, al contrario di quanto previsto per i cittadini dello Stato membro, nel computo degli appartenenti al nucleo familiare, al fine del calcolo dell’assegno per il nucleo familiare, vanno esclusi i familiari del lavoratore titolare del permesso unico ed appartenente a Stato terzo, qualora gli stessi risiedano presso il paese terzo d’origine.

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1     Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU 2011, L 343, pag. 1).