Language of document : ECLI:EU:C:2019:319

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

11 aprile 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione delle merci – Nomenclatura combinata – Sottovoci 8528 51 00 e 8528 59 40 – Monitor con schermo piatto a cristalli liquidi che possono visualizzare segnali provenienti da sistemi automatici per l’elaborazione dell’informazione – Accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione»

Nella causa C‑288/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), con decisione del 20 aprile 2018, pervenuta in cancelleria il 25 aprile 2018, nel procedimento

X BV

contro

Staatssecretaris van Financiën,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, M. Ilešič e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la X BV, da M. Chin-Oldenziel, advocaat;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da K. Bulterman e P. Huurnink, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da A. Caeiros e P. Vanden Heede, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle sottovoci 8528 51 00 e 8528 59 40 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») contenuta nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012 (GU 2012, L 304, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la X BV e lo Staatssecretaris van Financiën (Segretario di Stato per le Finanze, Paesi Bassi) in merito alla classificazione doganale di cinque schermi a cristalli liquidi ad ampio formato per la visualizzazione di informazioni (in prosieguo: gli «schermi di cui trattasi»).

 Contesto normativo

 La NC

3        La NC, istituita dal regolamento n. 2658/87, è fondata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (in prosieguo: l’«OMD»), e istituito con la Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983. Tale Convenzione è stata approvata, con il suo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1). La NC riprende le voci e le sottovoci a 6 cifre del SA; solo la settima e l’ottava cifra rappresentano suddivisioni proprie a tale nomenclatura.

4        La versione della NC applicabile al procedimento principale è quella risultante dal regolamento di esecuzione n. 927/2012.

5        La parte prima della NC, attinente alle disposizioni preliminari, comprende un titolo I, dedicato alle «Regole generali», la cui sezione A, «Regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata», stabilisce quanto segue:

«La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:

1.      I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino con il testo di dette voci e note.

(…)

6.      La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».

6        La parte seconda della NC, intitolata «Tabella dei dazi», contiene la sezione XVI, la quale comprende, in particolare, il capitolo 85, dal titolo «Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi».

7        Il capitolo 85 della NC include, in particolare, la voce e le sottovoci seguenti:

8528

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:


– Monitor con tubo catodico


(…)


– altri monitor:

8528 51 00

– – dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471

8528 59

– – altri:

8528 59 10

– – – in monocromie


– – – a colori:

8528 59 40

– – – – con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD)

8528 59 80

– – – – altri».

 Le note esplicative del SA

8        Le note esplicative del SA sono elaborate all’interno dell’OMD conformemente alle disposizioni della Convenzione recante istituzione del Consiglio di cooperazione doganale.

9        Le note esplicative del SA, nella versione adottata nel corso del 2012, relative alla voce 8528 del SA indicano, in particolare, quanto segue:

«(…)

I monitor, i proiettori e gli apparecchi ricevitori di televisione fanno riferimento a differenti tecnologie quali quelle dei tubi catodici (CRT), dei cristalli liquidi (LCD)[,] dei dispositivi digitali di visualizzazioni a microspecchi (DMD), dei diodi organici elettroluminescenti (OLED) o del plasma, al fine di visualizzare le immagini.

I monitor e i proiettori possono essere capaci di ricevere una varietà di segnali provenienti da fonti diverse. Tuttavia, se incorporano un sintonizzatore di televisione, sono assimilati a delle postazioni televisive.

A.      Monitor dei tipi utilizzati esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento delle informazioni della voce n. 84.71

Questo gruppo comprende i monitor a tubo catodico o non catodico (per esempio schermo piatto) che presentano in maniera grafica i dati trattati. Questi monitor si distinguono da altri tipi di monitor (vedasi parte B qui sotto) e dai ricevitori di televisione. Questi comprendono in particolare:

1)      I monitor capaci di ricevere un segnale proveniente unicamente da una unità centrale di trattamento di una macchina automatica per l’elaborazione dei dati e che quindi non sono in grado di riprodurre un’immagine a colori a partire da un segnale video composito le cui onde hanno una forma che corrisponde ad una norma di diffusione (NTSC, SECAM, PAL, D-MAC o altre). Per questo motivo, sono dotati di organi di connessione tipici dei sistemi di elaborazione dei dati (per esempio interfaccia RS-232C, connessioni DIN o SUB-D) e non sono dotati di circuiti audio. Questi sono comandati da adattatori speciali (per esempio adattatori monocromatici o grafici) integrati nell’unità centrale della macchina automatica per l’elaborazione dei dati.

2)      I monitor a tubo catodico (CRT) in cui il passo dello schermo inizia da 0,41 mm per una risoluzione media e diminuisce con l’aumento della risoluzione.

3)      I monitor a tubo catodico (CRT) che, al fine di presentare immagini di piccole dimensioni ma ad elevata definizione, si caratterizzano per una dimensione dei punti (pixel) sullo schermo più piccola ed una convergenza più forte rispetto a quelle dei monitor descritti nella parte B) qui sopra e degli apparecchi ricevitori di televisioni. (La convergenza è la capacità del o dei cannoni ad elettroni di eccitare un solo punto della superficie dello schermo catodico senza eccitare i punti adiacenti.)

4)      I monitor a tubo catodico (CRT), in cui la frequenza video (larghezza di banda), vale a dire la misura che determina il numero di punti che possono essere trasmessi ogni secondo per formare l’immagine, è generalmente di 15 MHz o superiore mentre nei monitor descritti nella parte B) qui sopra, la larghezza di banda non supera generalmente i 6 MHz. La frequenza di scansione orizzontale di questi monitor varia in funzione delle norme utilizzate per differenti modi di visualizzazione e va generalmente da 15 kHz a più di 155 kHz. Numerosi tipi di monitor possono funzionare a frequenze multiple di scansione orizzontale. La frequenza di scansione orizzontale dei monitor descritti nella parte B) qui sopra è fissa, generalmente nell’ordine di 15,6 o 15,7 kHz, a seconda della norma utilizzata dal televisore. D’altronde i monitor di macchine automatiche per l’elaborazione dei dati non funzionano seguendo le norme di frequenza internazionali o nazionali adottate in materia di diffusione pubblica o seguendo le norme di frequenza adottate per le televisioni a circuito chiuso.

I monitor di questo gruppo si caratterizzano per una debole emissione di campo magnetico e comprendono frequentemente dei meccanismi che permettono di regolarne l’inclinazione e l’orientamento, degli schermi antiriflesso, senza sfarfallio nonché altre caratteristiche di progetto ergonomiche destinate a permettere all’operatore di lavorare senza fatica per lunghi periodi a distanza ravvicinata.

B.      Altri monitor rispetto ai tipi utilizzati esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione della voce 84.71

Questo gruppo comprende i monitor che sono ricevitori collegati direttamente tramite un cavo coassiale alla videocamera o al videoregistratore e nei quali sono stati eliminati tutti i circuiti di radiofrequenza. Questi si presentano come apparecchi ad uso professionale usati nella regia di stazioni televisive o in televisioni a circuito chiuso (aeroporti, stazioni, fabbriche, ospedali ecc.). Essenzialmente questi apparecchi sono costituiti da dispositivi che permettono di creare e di deviare un punto luminoso sullo schermo, in sincronia con i segnali della fonte e di uno o più amplificatori video che permettono di far variare l’intensità del punto luminoso. Questi possono inoltre avere degli ingressi rosso (R), verde (G) e blu (B) separati per i segnali o codificati in funzione di una qualsiasi norma (NTSC, SECAM, PAL, D-MAC o altre). Per la ricezione dei segnali codificati il monitor deve essere dotato di un dispositivo di decodificazione (separazione) dei segnali R, G e B. Il mezzo normalmente utilizzato per la ricostruzione dell’immagine è il tubo catodico a visione diretta o il proiettore a tre tubi catodici, ma esistono anche monitor che utilizzano altri metodi per arrivare allo stesso scopo (per esempio, schermi a cristalli liquidi, raggi luminosi deviati su di una membrana oleosa). Questi monitor possono essere a tubo catodico o a schermo piatto con cristalli liquidi, con diodi elettroluminescenti (LED), con plasma.

(…)».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

10      Il procedimento principale verte sulla classificazione doganale degli schermi di cui trattasi. Secondo il giudice del rinvio, detti schermi hanno un peso che va da 46 a 70 pollici e un peso che va da 19,3 a 81,7 kg. Essi dispongono di varie prese che consentono una connessione, in particolare, con una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione, con un apparecchio per la registrazione e la riproduzione del suono e di immagini o con un lettore DVD, ma sono privi di un apparecchio ricevente per la televisione incorporato. Sono venduti con un telecomando e con vari cavi.

11      Sempre secondo il giudice del rinvio, tali schermi, indipendentemente da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione, possono visualizzare un’immagine a colori proveniente da un segnale video composito. In considerazione delle loro dimensioni, del loro peso e delle loro funzioni, gli schermi di cui trattasi non sono adatti ad essere utilizzati su una scrivania o su un tavolo. Il giudice del rinvio indica inoltre che tali schermi non sono venduti ai consumatori, ma sono commercializzati per uso professionale, in particolare per essere utilizzati in un sistema automatico per l’elaborazione dell’informazione in luoghi pubblici come gli aeroporti e le stazioni ferroviarie allo scopo di visualizzare informazioni di viaggio, o in grandi spazi d’ufficio per visualizzare informazioni generali.

12      Il 24 e il 26 aprile 2013, l’ispettore ha emesso delle informazioni tariffarie vincolanti (in prosieguo: le «ITV») classificando gli schermi di cui trattasi nella sottovoce 8528 59 40 della NC come «altri monitor a colori con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi».

13      Contestando tali ITV, la ricorrente nel procedimento principale ha proposto un reclamo, sostenendo che gli schermi di cui trattasi dovevano essere classificati nella sottovoce 8528 51 00 della NC, in quanto erano monitor dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471 della NC. L’ispettore ha dichiarato infondato il reclamo e ha confermato le ITV.

14      La ricorrente nel procedimento principale ha proposto appello avverso la decisione dell’ispettore dinanzi al Gerechtshof Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam, Paesi Bassi), il quale ha concluso che gli schermi di cui trattasi dovevano essere classificati nella sottovoce 8528 59 40 della NC. Per giungere a tale conclusione, detto giudice ha rilevato, in sostanza, che, contrariamente a quanto la Corte avrebbe richiesto al punto 60 della sentenza del 19 febbraio 2009, Kamino International Logistics (C‑376/07, EU:C:2009:105), gli schermi di cui trattasi non sono stati progettati per lavorare a distanza ravvicinata, tratto caratteristico il quale indica che non c’è interazione tra l’utente del monitor e l’utente della macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione, ragion per cui non sussiste un utilizzo esclusivo in un sistema automatico per l’elaborazione dell’informazione.

15      A seguito della sentenza pronunciata dal Gerechtshof Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam), il ricorrente nel procedimento principale ha proposto un ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), sostenendo che gli schermi di cui trattasi dovevano essere classificati nella sottovoce 8528 51 00 della NC, perché hanno caratteristiche e proprietà che li rendono in particolare idonei a visualizzare in ampi spazi pubblici informazioni provenienti da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione. Una simile classificazione sarebbe confermata dagli obblighi derivanti dall’Accordo del 13 dicembre 1996 sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione (in prosieguo: l’«ITA»), approvato dalla decisione 97/359/CE del Consiglio, del 24 marzo 1997, relativa all’abolizione dei dazi doganali sui prodotti delle tecnologie dell’informazione (GU 1997, L 155, pag. 1).

16      Il giudice del rinvio precisa che, prima della modifica del SA nel corso del 2007, i monitor dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione erano classificati nella sottovoce 8471 60 90 della NC, intitolata «unità [di] uscita delle macchine automatiche per il trattamento dell’informazione». Dalle note esplicative applicabili prima del 2007 e da quelle redatte a partire dalla modifica apportata al SA nel corso del 2007 risulterebbe che tale modifica è volta a classificare i monitor della ex sottovoce 8471 60 90 della NC in una sottovoce distinta, quella della voce 8528 del SA, e a continuare a distinguere tali monitor da altri tipi di videomonitor e dagli apparecchi riceventi per la televisione. A tale riguardo, il giudice del rinvio ritiene che la giurisprudenza della Corte relativa alla sottovoce 8471 60 90 della NC continui ad essere rilevante ai fini dell’interpretazione della sottovoce 8528 51 00 della NC.

17      Ad avviso del giudice del rinvio, dai termini della sottovoce 8528 51 00 della NC emerge che l’idoneità di uno schermo a visualizzare immagini provenienti da fonti diverse da una macchina per l’elaborazione dell’informazione non deve necessariamente escluderne la classificazione in tale sottovoce.

18      Per quanto riguarda il criterio relativo all’idoneità di uno schermo al lavoro a distanza ravvicinata, e la questione se un simile criterio presupponga un’interazione tra l’utente della macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione e l’utente di tale schermo, nel senso che l’utente della macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione sia anche in grado di leggere tale schermo al momento dell’elaborazione o dell’inserimento dell’informazione, il giudice del rinvio rileva che gli schermi di cui trattasi non sono stati progettati come uno strumento per inserire ed elaborare informazioni in un sistema automatico per l’elaborazione dell’informazione. Pertanto, nel caso di specie, tale criterio non sarebbe soddisfatto se, ai fini della classificazione nella sottovoce 8528 51 00 della NC, un monitor di computer dovesse essere stato progettato per funzionare in questo modo nell’ambito di un sistema automatico per l’elaborazione dell’informazione.

19      Il giudice del rinvio osserva, peraltro, che non si può desumere dalle note esplicative del SA riguardanti la voce 8528 che la sottovoce 8528 51 del SA sia limitata ai monitor progettati e fabbricati per il lavoro a distanza ravvicinata o per essere utilizzati a distanza ravvicinata da coloro che elaborano o inseriscono le informazioni nella macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione. A suo avviso, tali limitazioni non sono ovvie e implicherebbero che neppure i monitor dotati solo di una presa per il collegamento a una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione, ma non adatti al lavoro a distanza ravvicinata, potrebbero essere classificati in tale sottovoce. Secondo il giudice del rinvio, i criteri tecnici individuati dalla Corte nelle sentenze del 19 febbraio 2009, Kamino International Logistics (C‑376/07, EU:C:2009:105), e del 17 luglio 2014, Panasonic Italia e a. (C‑472/12, EU:C:2014:2082), sono pertinenti solo per i monitor a tubo catodico e, pertanto, non si applicano agli schermi di cui trattasi.

20      Quale argomento accessorio ai fini della classificazione degli schermi di cui trattasi nella sottovoce 8528 51 00 della NC, il giudice del rinvio menziona gli obblighi risultanti dall’ITA. I dispositivi di visualizzazione a schermo piatto, che rientrano nell’ITA, figuravano tra i prodotti che devono essere esentati dai dazi all’importazione, indipendentemente dalla voce del SA in cui sono classificati. Pur essendo consapevole che le disposizioni dell’ITA non possono creare diritti per i singoli direttamente invocabili, il giudice del rinvio ritiene che le sottovoci della NC debbano essere interpretate conformemente a tale accordo.

21      Il giudice del rinvio sottolinea altresì che numerosi rapporti dell’OMD hanno rilevato come l’imposizione, da parte della normativa dell’Unione, di dazi per taluni dispositivi di visualizzazione a schermo piatto che possono ricevere e riprodurre immagini video provenienti da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione o da altra fonte sia incompatibile con l’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GU 1994, L 336, pag. 11).

22      Detto giudice afferma che, dato che l’Unione aveva l’obbligo di conformarsi a tale conclusione, il Consiglio dell’Unione europea, attraverso il suo regolamento (CE) no 953/2013, del 26 settembre 2013, che modifica l’allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU 2013, L 263, pag. 4), ha modificato le sottovoci della voce 8528 della NC. A partire dall’entrata in vigore di tale regolamento, i «[d]ispositivi di visualizzazione a schermo piatto (…) con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi» sono esenti da dazi.

23      Il giudice del rinvio menziona anche il regolamento di esecuzione (UE) n. 112/2014 della Commissione, del 4 febbraio 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2014, L 38, pag. 18), il regolamento di esecuzione (UE) n. 114/2014 della Commissione, del 4 febbraio 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2014, L 38, pag. 22), e il regolamento di esecuzione (UE) n. 877/2014 della Commissione, dell’8 agosto 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2014, L 240, pag. 15), i quali, sebbene non applicabili ratione temporis alla controversia principale, rivelerebbero che la Commissione, al fine di procedere alla classificazione di taluni dispositivi di visualizzazione a schermo piatto a cristalli liquidi (in prosieguo: gli «LCD»), si è basata sul fatto che occorre tenere conto di una serie di caratteristiche e di proprietà degli schermi, e non limitarsi alla loro idoneità per il lavoro a distanza ravvicinata.

24      Pertanto, il giudice del rinvio nutre dubbi sul fatto che gli schermi di cui trattasi siano automaticamente esclusi dalla classificazione nella sottovoce 8528 51 00 della NC perché presentano la caratteristica di non essere stati progettati per il lavoro a distanza ravvicinata.

25      Ciò premesso, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se le sottovoci 8528 51 00 e 8528 59 40 della [NC] (nella versione in vigore dal 1o gennaio 2007 al 25 ottobre 2013) debbano essere interpretate nel senso che dispositivi di visualizzazione a schermo piatto [LCD], progettati e realizzati per la visualizzazione di dati provenienti da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione e di segnali video compositi provenienti da altre fonti, indipendentemente dalle altre caratteristiche e proprietà del monitor specifico, devono essere classificati nella sottovoce 8528 59 40 della NC qualora, in considerazione delle loro dimensioni, peso e funzionalità, non siano idonei al lavoro a distanza ravvicinata. Se al riguardo sia rilevante se l’utente (il lettore) dello schermo e la persona che elabora e/o introduce i dati nella macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione siano la stessa persona».

 Sulla ricevibilità della domanda di decisione pregiudiziale

26      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte se la NC debba essere interpretata nel senso che, per stabilire se schermi piatti LCD, progettati e fabbricati per visualizzare tanto i dati provenienti da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione quanto i segnali video compositi provenienti da altre fonti, debbano essere classificati nella sottovoce 8528 51 00 della NC o nella sottovoce 8528 59 40 di tale nomenclatura, ha valore determinante il fatto che tali schermi siano o meno adatti al lavoro a distanza ravvicinata, senza che sia necessario tenere conto di altre caratteristiche e proprietà oggettive di tali schermi, e se, a tal fine, l’identità tra l’utente dello schermo e la persona che elabora e/o inserisce l’informazione nella macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione sia un fattore rilevante.

27      A tale riguardo, occorre ricordare che, conformemente a costante giurisprudenza, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e nelle loro proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli [sentenza del 22 febbraio 2018, Kubota (UK) e EP Barrus, C‑545/16, EU:C:2018:101, punto 25 e giurisprudenza ivi citata].

28      Sempre secondo costante giurisprudenza, le note esplicative adottate dall’OMD, per quanto attiene al SA, forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (sentenza del 13 settembre 2018, Vision Research Europe, C‑372/17, EU:C:2018:708, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

29      Dal momento che lo scopo di tali note è facilitare l’interpretazione della NC ai fini della classificazione doganale, occorre interpretarle in modo da garantire l’effetto utile delle sottovoci della NC. Il tenore letterale di dette note deve dunque essere conforme alle disposizioni della NC e non può modificarne la portata (sentenza del 5 marzo 2015, Vario Tek, C‑178/14, non pubblicata, EU:C:2015:152, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

30      Per quanto riguarda la formulazione delle disposizioni pertinenti della NC, va rilevato che la voce 8528 della NC si riferisce, in particolare, ai monitor e ai proiettori che, come gli schermi di cui trattasi, sono privi di apparecchio ricevente per la televisione incorporato. Il testo della sottovoce 8528 51 00 della NC contiene la frase: «monitor (…) dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471 [della NC]». Il testo della sottovoce 8528 59 40 della NC comprende, a sua volta, la frase «altri [monitor] a colori (…) con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD)».

31      In proposito, anche se la sottovoce 8528 59 40 della NC si riferisce esplicitamente a dispositivi di visualizzazione LCD, si deve constatare che il testo di tale sottovoce è piuttosto generico e, soprattutto, definisce i monitor in essa ricompresi come «altri» rispetto a quelli indicati nella sottovoce 8528 51 00. Ne consegue che la sottovoce 8528 59 40 della NC presenta carattere residuale rispetto alla sottovoce 8528 51 00 della NC, nel senso che un monitor con dispositivo di visualizzazione LCD potrebbe essere classificato in detta prima sottovoce solo qualora non fosse possibile classificarlo nella sottovoce 8528 51 00 della NC.

32      Per quanto riguarda quest’ultima sottovoce, si deve osservare che l’uso del termine generico «monitor» implica che degli schermi piatti LCD, come gli schermi di cui trattasi, possono, in linea di principio, rientrare in tale sottovoce.

33      Dato che, in considerazione delle loro caratteristiche oggettive – ossia del fatto che essi possono, segnatamente, visualizzare un’immagine a colori proveniente da apparecchi diversi da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione –, i monitor di cui trattasi non possono essere considerati monitor utilizzati esclusivamente in un sistema automatico per l’elaborazione dell’informazione di cui alla voce 8471 della NC, la questione centrale nel procedimento principale consiste nello stabilire se monitor come gli schermi di cui trattasi possano essere considerati monitor utilizzati essenzialmente in un sistema di questo tipo e rientrare, quindi, nella sottovoce 8528 51 00 della NC.

34      Al fine di determinare se un monitor possa essere classificato in tale sottovoce, la Corte ha dichiarato che occorre valutare, alla luce delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del monitor di cui trattasi, tanto il grado in cui esso può esercitare molteplici funzioni quanto il livello di prestazioni che esso raggiunge nell’esercizio di tali funzioni (v., in tal senso, sentenza del 19 febbraio 2009, Kamino International Logistics, C‑376/07, EU:C:2009:105, punto 57). Occorre pertanto confrontare, da un lato, l’idoneità di un monitor a essere utilizzato come monitor in un sistema automatico di elaborazione dell’informazione e le sue prestazioni in tale ambito e, dall’altro, la sua idoneità a essere utilizzato per altre funzioni e le sue prestazioni nell’ambito di tali funzioni, per accertare quale sia la sua funzione principale che ne determina quindi la classificazione.

35      In tale contesto, per quanto riguarda le caratteristiche che determinano l’idoneità di un monitor a essere utilizzato essenzialmente in un sistema automatico per l’elaborazione dell’informazione, le note esplicative del SA relative alla voce 8528, la cui parte A riguarda i monitor dei tipi utilizzati esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento delle informazioni della voce 8471 del SA, offrono indicazioni importanti.

36      In primo luogo, occorre rilevare che, conformemente al primo comma di tale parte A, il gruppo di monitor di cui al medesimo articolo comprende i monitor a tubo catodico o non catodico, compresi quelli a schermo piatto, che presentano in maniera grafica i dati trattati, e che includono, tra l’altro, quelli elencati ai punti da 1 a 4 di tale parte. Dall’uso dell’espressione «in particolare» discende quindi che l’elencazione, ai punti da 1 a 4 della medesima parte, di tipi di monitor utilizzati esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento delle informazioni, nonché delle loro caratteristiche tecniche, che li rendono idonei all’efficace presentazione dei dati provenienti da un sistema automatico di trattamento delle informazioni, è solo indicativa.

37      Lo stesso non vale, invece, per le caratteristiche elencate all’ultimo comma della parte A, al quale l’espressione «in particolare» non fa riferimento. Infatti, tale ultimo comma è introdotto dai termini «[i] monitor di questo gruppo», il che indica che esso si riferisce all’insieme dei monitor contemplati dalla parte A della nota esplicativa relativa alla voce 8528 del SA, ossia ai monitor utilizzati esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento delle informazioni.

38      Orbene, secondo i termini di detto ultimo comma, i monitor di questo gruppo si caratterizzano per una debole emissione di campo magnetico e comprendono frequentemente dei meccanismi che permettono di regolarne l’inclinazione e l’orientamento, degli schermi antiriflesso, senza sfarfallio nonché altre caratteristiche di progetto ergonomiche destinate a permettere all’operatore di lavorare senza fatica per lunghi periodi a distanza ravvicinata.

39      Appare dunque emergere da tale comma che il fatto di essere stati progettati per il lavoro a distanza ravvicinata è una caratteristica necessaria dei monitor che, in quanto concepiti per essere utilizzati esclusivamente o essenzialmente in un sistema automatico per l’elaborazione dell’informazione, devono essere classificati nella sottovoce 8528 51 00 della NC.

40      Tuttavia, le note esplicative in questione non possono essere interpretate nel senso che un tale requisito sarebbe assoluto, poiché, in una simile ipotesi, esse condurrebbero a modificare la portata delle sottovoci della NC. Infatti, da un requisito del genere conseguirebbe che i monitor i cui organi di connessione ne consentano unicamente il collegamento a una macchina per l’elaborazione dell’informazione, ma non adatti al lavoro a distanza ravvicinata, non potrebbero essere classificati nella sottovoce 8528 51 00 della NC, quand’anche essi siano chiaramente progettati per essere utilizzati esclusivamente in un sistema automatico per l’elaborazione dell’informazione.

41      Occorre pertanto ritenere che, sebbene il fatto che un monitor sia stato progettato per il lavoro a distanza ravvicinata costituisca un elemento particolarmente importante da prendere in considerazione al fine di determinare se esso possa essere classificato nella sottovoce 8528 51 00 della NC, tale elemento non può, di per sé solo, essere determinante. La classificazione di tale monitor deve avvenire alla luce di tutte le caratteristiche e proprietà oggettive del medesimo.

42      Inoltre, sebbene il criterio relativo alla possibilità di lavorare a distanza ravvicinata da un monitor possa comportare, come prospettato dal giudice del rinvio, che, di norma, vi sia identità tra il lettore e la persona che elabora e/o inserisce l’informazione nella macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione, tale identità non costituisce tuttavia un fattore rilevante per la classificazione doganale di detto monitor. L’identità dell’utente non costituisce infatti una caratteristica o una proprietà oggettiva di tale monitor.

43      Con riferimento alla rilevanza dell’ITA per la determinazione della classificazione doganale considerata, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante, benché le disposizioni di un accordo quale l’ITA non siano idonee a creare in capo ai singoli diritti che questi possono invocare direttamente dinanzi al giudice ai sensi del diritto dell’Unione, dato che nel settore di cui trattasi esiste una normativa dell’Unione, la prevalenza degli accordi internazionali conclusi dall’Unione sulle norme di diritto derivato impone di interpretare queste ultime in maniera per quanto possibile conforme a detti accordi (sentenza del 14 luglio 2016, Sprengen/Pakweg Douane, C‑97/15, EU:C:2016:556, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

44      Tanto premesso, si deve rilevare che, sebbene l’ITA riguardi i dazi doganali relativi, in particolare, ai monitor della voce 8471 del SA, esso non incide sulle né modifica le caratteristiche tecniche e le proprietà oggettive sulla base delle quali le merci sono classificate, segnatamente, nelle sottovoci 8528 51 00 e 8528 59 40 della NC. Tale accordo prevede soltanto l’esenzione dai dazi all’importazione per talune merci. Ne consegue, come correttamente rilevato dal governo dei Paesi Bassi, che l’esistenza di un obbligo di esentare dai dazi all’importazione i prodotti considerati dall’ITA non può modificare la portata di tali sottovoci.

45      Infine, per quanto riguarda la pertinenza dei regolamenti di esecuzione nn. 112/2014, 114/2014 e 877/2014, che classificano taluni monitor a colori con dispositivo di visualizzazione LCD nella sottovoce 8525 59 31 della NC, è sufficiente rilevare che tali regolamenti sono entrati in vigore dopo che le ITV all’origine del procedimento principale sono state emesse. Di conseguenza, questi regolamenti non sono applicabili ratione temporis e, pertanto, non possono influire sulla soluzione del procedimento principale.

46      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sottoposta dichiarando che la NC deve essere interpretata nel senso che, per stabilire se schermi piatti LCD, progettati e fabbricati per visualizzare tanto i dati provenienti da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione quanto i segnali video compositi provenienti da altre fonti, debbano essere classificati nella sottovoce 8528 51 00 della NC o nella sottovoce 8528 59 40 di tale nomenclatura, occorre valutare, esaminando l’insieme delle loro caratteristiche e proprietà oggettive, tanto il grado in cui essi possono esercitare molteplici funzioni quanto il livello di prestazioni che essi raggiungono nell’esercizio di tali funzioni, al fine di determinare se la loro funzione principale consista nell’essere utilizzati in un sistema automatico per l’elaborazione dell’informazione. In tale contesto, si deve attribuire particolare importanza al fatto che essi siano o meno progettati per il lavoro a distanza ravvicinata. L’identità tra l’utente dello schermo e la persona che elabora e/o inserisce l’informazione nella macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione non è un criterio rilevante ai fini di tale determinazione.

 Sulle spese

47      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

La nomenclatura combinata contenuta all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, deve essere interpretata nel senso che, per stabilire se schermi piatti a cristalli liquidi (LCD), progettati e fabbricati per visualizzare tanto i dati provenienti da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione quanto i segnali video compositi provenienti da altre fonti, debbano essere classificati nella sottovoce 8528 51 00 della nomenclatura combinata o nella sottovoce 8528 59 40 di tale nomenclatura, occorre valutare, esaminando l’insieme delle loro caratteristiche e proprietà oggettive, tanto il grado in cui essi possono esercitare molteplici funzioni quanto il livello di prestazioni che essi raggiungono nell’esercizio di tali funzioni, al fine di determinare se la loro funzione principale consista nell’essere utilizzati in un sistema automatico per l’elaborazione dell’informazione. In tale contesto, si deve attribuire particolare importanza al fatto che essi siano o meno progettati per il lavoro a distanza ravvicinata. L’identità tra l’utente dello schermo e la persona che elabora e/o inserisce l’informazione nella macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione non è un criterio rilevante ai fini di tale determinazione.

Firme


*      Lingua processuale: il neerlandese.