Language of document : ECLI:EU:F:2013:177

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

7 novembre 2013

Causa F‑60/12

CA

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione dei motivi dedotti – Ricorso manifestamente irricevibile»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale CA chiede l’annullamento dei suoi rapporti informativi per il 2010, l’annullamento della decisione della Commissione europea che le concede due punti di promozione per tale periodo, il riesame della sua valutazione concedendole il numero di punti necessari per promuoverla con effetto retroattivo al 1º gennaio 2011 e la condanna della Commissione al pagamento dell’importo di EUR 20 000.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. CA sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Massime

Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione chiara e precisa dei motivi dedotti

[Statuto della Corte di giustizia, art. 21, primo comma, e allegato I, art. 7, § 3; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 35, § 1, e)]

A tenore dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, il ricorso deve contenere i motivi e gli argomenti di fatto e di diritto dedotti. Tali motivi e argomenti devono essere presentati in maniera sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, se del caso, senza ulteriori informazioni. Al fine di garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia, occorre, perché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali il medesimo si fonda emergano in modo coerente e comprensibile dal testo stesso del ricorso. Ciò vale tanto più in quanto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, la fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica comprende, in linea di principio, un solo scambio di memorie, salvo decisione contraria di detto Tribunale. Tale ultima particolarità del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica indica che, a differenza di quanto previsto dinanzi alla Corte o al Tribunale, conformemente all’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte, l’esposizione dei motivi e degli argomenti nell’atto introduttivo non può essere sommaria.

(v. punto 11)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 28 aprile 1993, De Hoe/Commissione, T‑85/92, punto 20

Tribunale della funzione pubblica: 4 giugno 2009, Adjemian e a./Commissione, F‑134/07 e F‑8/08, punto 76; 15 settembre 2011, Bennett e a./UAMI, F‑102/09, punto 115; 1° febbraio 2012, Bancale e Buccheri/Commissione, F‑123/10, punto 38; 8 marzo 2012, Kerstens/Commissione, F‑12/10, punto 68