Language of document : ECLI:EU:F:2010:37

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Seduta Plenaria)

5 maggio 2010 (*)

«Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2007 — Interesse ad agire — Decisione di promozione — Elenco dei funzionari promossi — Scrutinio per merito comparativo — Criterio del livello delle responsabilità esercitate — Domanda di annullamento delle decisioni di promozione — Ponderazione degli interessi»

Nella causa F‑53/08,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

Vincent Bouillez, funzionario del Consiglio dell’Unione europea, residente in Overijse (Belgio),

Kris Van Neyghem, funzionario del Consiglio dell’Unione europea, residente in Tirlemont (Belgio),

Ingeborg Wagner‑Leclercq, funzionario del Consiglio dell’Unione europea, residente in Edegem (Belgio),

rappresentati dagli avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal,

ricorrenti,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dal sig. M. Bauer e dalla sig.ra I. Šulce, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da

Eliza Niniou e Maria‑Béatrice Postiglione Branco, funzionarie del Consiglio dell’Unione europea, residenti rispettivamente in Schaerbeek (Belgio) e in Kraainem (Belgio), rappresentate inizialmente dagli avv.ti T. Bontinck e S. Woog, successivamente dagli avv.ti T. Bontinck e S. Greco,

e

Maria De Jesus Cabrita e Marie‑France Liegard, funzionarie del Consiglio dell’Unione europea, residenti in Bruxelles (Belgio), rappresentate inizialmente dall’avv. N. Lhoëst, successivamente dagli avv.ti N. Lhoëst e L. Delhaye,

intervenienti,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seduta Plenaria),

composto dai sigg. P. Mahoney, presidente, H. Tagaras e S. Gervasoni (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. H. Kreppel e S. Van Raepenbusch, giudici,

cancelliere: sig. R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 dicembre 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con atto introduttivo pervenuto per telefax alla cancelleria del Tribunale il 28 maggio 2008 (l’originale è stato depositato il 3 giugno seguente), i sigg. Bouillez e Van Neyghem e la sig.ra Wagner‑Leclercq, funzionari del Consiglio dell’Unione europea, hanno proposto il presente ricorso diretto all’annullamento, da un lato, delle decisioni con cui l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha negato loro la promozione al grado AST 7 a titolo dell’esercizio di promozione 2007 e, dall’altro, nei limiti del necessario, delle decisioni con cui sono stati promossi al suddetto grado a titolo del medesimo esercizio i funzionari che hanno svolto mansioni con un livello di responsabilità inferiore al loro, i cui nomi figurano nell’elenco dei promossi pubblicato il 16 luglio 2007 con comunicazione al personale n. 136/07.

 Contesto normativo

2        L’art. 45, n. 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») dispone quanto segue:

«La promozione è conferita con decisione dell’[APN] in considerazione dell’articolo 6, paragrafo 2. Essa comporta per il funzionario la nomina al grado superiore del gruppo di funzioni al quale appartiene. La promozione è fatta esclusivamente a scelta, tra i funzionari che abbiano maturato un minimo di due anni di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi. Ai fini dell’esame comparativo dei meriti, l’[APN] tiene conto, in particolare, dei rapporti dei funzionari, dell’uso, nell’esercizio delle loro funzioni, di lingue diverse da quella di cui hanno dimostrato di possedere una conoscenza approfondita ai sensi dell’articolo 28, lettera f), e, se del caso, del livello di responsabilità esercitate».

3        Ai sensi dell’art. 10 dell’allegato XIII dello Statuto:

«1. I funzionari in servizio nelle categorie C o D anteriormente al 1° maggio 2004 sono assegnati, a decorrere dal 1° maggio 2006, ad una carriera che consentirà loro di essere promossi:

a)      nell’ex categoria C, fino al grado AST 7;

b)      nell’ex categoria D, fino al grado AST 5.

(…)

3. I funzionari cui si applica il paragrafo 1 possono passare a far parte del gruppo di funzioni degli assistenti senza restrizioni dopo aver superato un concorso generale o previa procedura di attestazione. La procedura di attestazione è basata sull’anzianità, l’esperienza, il merito ed il livello di perfezionamento professionale dei funzionari e sulla disponibilità di impieghi nel gruppo di funzioni AST. Un comitato paritetico esamina le candidature dei funzionari all’attestazione. Le istituzioni adottano le modalità di applicazione di detta procedura anteriormente al 1° maggio 2004. Se del caso, le istituzioni adottano disposizioni specifiche per tener conto dei passaggi che alterano i tassi di promozione applicabili.

(…)».

4        L’art. 7, n. 1, della decisione del Consiglio 2 dicembre 2004, relativa alle modalità di applicazione della procedura di attestazione (in prosieguo: la «decisione 2 dicembre 2004»), dispone quanto segue:

«(…) I funzionari attestati divengono membri del gruppo di funzioni degli assistenti senza restrizione di carriera.

La progressione di carriera di tali funzionari è subordinata all’esercizio effettivo di una funzione di assistente “senza restrizioni di carriera”, identificata come tale».

 Fatti all’origine della controversia

5        I ricorrenti, funzionari entrati in servizio presso il Consiglio anteriormente al 1° maggio 2004, appartenevano all’ex categoria B. A seguito della modifica dello Statuto intervenuta in tale data, essi sono stati reinquadrati nel gruppo di funzioni AST con effetto dal 1° maggio 2006 e beneficiano di pieno diritto di una carriera senza restrizioni in tale gruppo di funzioni.

6        Il sig. Bouillez è responsabile della manutenzione generale degli edifici occupati dai servizi del segretariato generale del Consiglio. In qualità di capo del settore «manutenzione generale» del servizio «Gestione tecnica e allestimenti», egli dirige una équipe di sei persone. Dal suo rapporto informativo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 30 giugno 2006 emerge che egli ha il potenziale richiesto per assumere funzioni di amministratore.

7        Il sig. Van Neyghem è il «coordinatore mobilità» del segretariato generale del Consiglio nell’ambito dell’attuazione obbligatoria di un «piano aziendale per gli spostamenti». Inoltre, è incaricato di sovrintendere alla ristrutturazione di un edificio del Consiglio e si occupa della ripartizione degli spazi per gli uffici tra i diversi servizi del segretariato generale. Il suo rapporto informativo per il 2004 precisa che egli è idoneo ad assumere funzioni di amministratore, che peraltro ha già esercitato per vari anni presso il Comitato economico e sociale in qualità di agente temporaneo.

8        La sig.ra Wagner‑Leclercq è incaricata della gestione informatica di dati di bilancio, dei rapporti con gli intervenienti esterni sulle banche dati e assiste l’amministratore incaricato delle questioni di bilancio relative alle attività esterne.

9        Con comunicazione al personale del 14 maggio 2007, n. 77, il Consiglio ha stabilito l’elenco dei funzionari appartenenti all’ex categoria C attestati e quindi divenuti membri del gruppo di funzioni degli assistenti senza restrizioni di carriera.

10      Con comunicazione al personale del 12 giugno 2007, n. 97 (in prosieguo: la «comunicazione del 12 giugno 2007»), il Consiglio ha informato i funzionari in merito agli elementi messi a diposizione delle commissioni consultive per la promozione, nonché dei provvedimenti adottati per dare attuazione alle disposizioni dell’art. 45 dello Statuto. L’allegato 2 di tale comunicazione precisava, per ciascun grado, il numero di promozioni possibili nel 2007 e l’allegato 3 conteneva l’elenco dei funzionari promuovibili.

11      Nella sua relazione del 13 luglio 2007 la commissione consultiva per la promozione del gruppo di funzioni degli assistenti senza restrizioni di carriera ha proposto all’APN, per l’esercizio 2007, un elenco di 22 funzionari alla promozione al grado AST 7. Tale elenco non menzionava i nomi dei ricorrenti, ma conteneva quelli di un certo numero di funzionari attestati.

12      Con comunicazione al personale del 16 luglio 2007, n. 136, l’APN ha deciso di accogliere il parere espresso dalla commissione consultiva per la promozione nella sua relazione del 13 luglio 2007 e di promuovere i 22 funzionari proposti.

13      Il 15 ottobre 2007 il sig. Van Neyghem e la sig.ra Wagner‑Leclercq hanno contestato, con reclami separati, l’elenco dei funzionari promossi al grado AST 7.

14      Con reclamo del 16 ottobre 2007 il sig. Bouillez ha contestato la decisione con cui gli è stata negata la promozione al grado AST 7 e le decisioni con cui sono stati promossi a tale grado i funzionari attestati.

15      Con decisioni in data 15 febbraio 2008, notificate il 18 febbraio 2008 al sig. Bouillez e alla sig.ra Wagner‑Leclercq e il 20 febbraio 2008 al sig. Van Neyghem, il Consiglio ha respinto tali reclami (in prosieguo: le «decisioni di rigetto dei reclami»).

 Conclusioni delle parti e procedimento

16      Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

¾        annullare le decisioni con cui l’APN ha negato loro la promozione al grado AST 7 a titolo dell’esercizio di promozione 2007 (in prosieguo: le «decisioni controverse»);

¾        annullare, «nei limiti del necessario», le decisioni con cui sono stati promossi a tale grado per il suddetto esercizio i funzionari che hanno svolto mansioni con un livello di responsabilità inferiore rispetto al loro, i cui nomi figurano nell’elenco dei funzionari promossi pubblicato il 16 luglio 2007 con la comunicazione al personale n. 136 (in prosieguo: le «decisioni di promozione dei funzionari attestati»);

¾        condannare il Consiglio alle spese.

17      Il Consiglio chiede al Tribunale di:

¾        respingere il ricorso;

¾        statuire sulle spese secondo giustizia.

18      Con lettera del 19 novembre 2008 il Tribunale ha informato il Consiglio che la causa era stata rinviata alla Seduta Plenaria, ai sensi dell’art. 13 del regolamento di procedura. Esso ha peraltro richiamato l’attenzione del Consiglio sul fatto che i ricorrenti non chiedevano solo l’annullamento delle decisioni controverse, ma anche quello delle decisioni di promozione dei funzionari attestati. Ha quindi invitato il Consiglio a precisare se, in caso di annullamento di queste ultime decisioni e nell’ipotesi in cui esso intendesse accordare una promozione retroattiva ai ricorrenti, tale promozione poteva intervenire solo dopo la revoca delle decisioni di promozione adottate inizialmente, decisioni che sarebbero state contestate entro i termini di ricorso statutari e che sarebbero viziate dalla stessa irregolarità che inficia le decisioni con cui sono state negate le promozioni. Nella medesima lettera il Tribunale ha infine chiesto al Consiglio, conformemente all’art. 111, n. 1, del regolamento di procedura, di presentare osservazioni sull’opportunità di invitare ad intervenire i funzionari promossi la cui promozione è stata contestata dai ricorrenti.

19      Con lettera del 19 novembre 2008 il Tribunale ha informato i ricorrenti che la causa era stata rinviata alla Seduta Plenaria, ai sensi dell’art. 13 del regolamento di procedura. Esso ha inoltre osservato che i ricorrenti non chiedevano solo l’annullamento delle decisioni controverse, ma anche quello delle decisioni con cui erano stati promossi i funzionari attestati, e che tale domanda, qualora fosse stata considerata ricevibile e fosse stata accolta, avrebbe arrecato pregiudizio ai diritti dei funzionari interessati. Il Tribunale ha indicato altresì che intendeva invitare tali funzionari ad intervenire nella presente causa e ha chiesto ai ricorrenti, conformemente all’art. 111, n. 1, del regolamento di procedura, di presentare le loro osservazioni su tale eventualità procedurale.

20      Con lettera del 24 novembre 2008 i ricorrenti hanno espresso le loro perplessità in merito all’invito ad intervenire dei funzionari attestati promossi al grado AST 7, quale previsto dal Tribunale, e hanno sottolineato il ritardo che tale invito avrebbe comportato per la soluzione della causa.

21      Con lettera del 19 dicembre 2008 il Consiglio ha dichiarato che, pur ritenendo che non fosse necessario invitare i funzionari promossi a partecipare, si rimetteva al giudizio del Tribunale su tale questione. Ha inoltre indicato che «il numero di posti per una promozione al grado AST 7 fissato per l’esercizio 2007 era (…) limitato».

22      Nessuna delle parti ha contestato, nelle lettere sopra menzionate o successivamente, l’interpretazione data dal Tribunale alle domande di annullamento delle decisioni di promozione, considerate come dirette solo contro le decisioni di promozione dei funzionari attestati.

23      Con lettere del 23 gennaio 2009 il Tribunale ha invitato ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell’art. 111, n. 1, del regolamento di procedura, i quattordici funzionari attestati promossi nel 2007 al grado AST 7, le cui decisioni di promozione sono contestate.

24      Con ordinanza 3 aprile 2009 il presidente del Tribunale ha autorizzato le sig.re Niniou, Postiglione Branco (in prosieguo: le «prime intervenienti»), De Jesus Cabrita e Liegard (in prosieguo: le «seconde intervenienti») ad intervenire nel procedimento a sostegno delle conclusioni del convenuto.

25      Con memoria di intervento pervenuta alla cancelleria del Tribunale l’11 maggio 2009, le prime intervenienti concludono che il Tribunale voglia:

¾        respingere il ricorso;

¾        statuire sulle spese secondo giustizia.

26      Con memoria di intervento pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 21 maggio 2009, le seconde intervenienti concludono che il Tribunale voglia:

¾        respingere il ricorso;

¾        condannare i ricorrenti alle spese conformemente all’art. 89 del regolamento di procedura.

27      Con lettera del 30 giugno 2009 il Consiglio ha informato il Tribunale di non avere osservazioni da formulare in merito alle memorie di intervento presentate.

28      Con memoria pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 3 luglio 2009, i ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni sulla memoria di intervento delle seconde intervenienti. Essi concludono nello stesso senso del ricorso e chiedono inoltre che il Consiglio sopporti le spese delle intervenienti o, in subordine, che le seconde intervenienti sopportino le proprie spese.

29      Con memoria depositata nella cancelleria del Tribunale il 7 luglio 2009, concernente la memoria di intervento delle prime intervenienti, i ricorrenti concludono nello stesso senso del ricorso e chiedono inoltre che il Consiglio sopporti le spese delle intervenienti o, in subordine, che le prime intervenienti sopportino le proprie spese.

30      Il giorno dell’udienza, il Tribunale, in Seduta Plenaria, era composto di soli sei giudici, a causa dell’impedimento di uno dei suoi membri.

31      Ai sensi, da un lato, dell’art. 17, primo comma, dello Statuto della Corte e dell’art. 5, primo comma, dell’allegato I del detto Statuto e, dall’altro, dell’art. 27 del regolamento di procedura, il Tribunale può deliberare validamente soltanto in numero dispari e qualora i giudici, a seguito di assenza o impedimento, siano in numero pari, il giudice con la posizione meno elevata nell’ordine di precedenza stabilito in applicazione dell’art. 5 del detto regolamento si astiene dal partecipare alla deliberazione (v., per analogia, sentenza del Tribunale di primo grado 5 giugno 1992, causa T‑26/90, Finsider/Commissione, Racc. pag. II‑1789, punto 38).

32      In applicazione delle disposizioni summenzionate, la presente sentenza è stata deliberata dai cinque giudici dei quali essa reca la firma.

 In diritto

33      A sostegno delle loro domande di annullamento, i ricorrenti sollevano quattro motivi:

¾        il primo motivo verte sull’insufficienza di motivazione;

¾        il secondo motivo verte sulla violazione dell’art. 45, n. 1, dello Statuto, da un lato, in quanto il Consiglio, nello scrutinio per merito comparativo, avrebbe preso in considerazione solo in subordine il livello delle responsabilità esercitate dai candidati alla promozione e, dall’altro, in quanto il Consiglio, nell’esame comparativo dei meriti, non avrebbe esaminato alcuni criteri sussidiari;

¾        il terzo motivo verte sulla violazione dell’art. 7, n. 1, della decisione 2 dicembre 2004;

¾        il quarto motivo verte su un errore manifesto nella valutazione dei meriti dei candidati promuovibili.

34      Il Tribunale ritiene che occorra esaminare più in particolare il motivo vertente sulla violazione dell’art. 45, n. 1, dello Statuto, secondo cui il Consiglio, nello scrutinio per merito comparativo, avrebbe preso in considerazione solo in subordine il livello delle responsabilità esercitate dai candidati alla promozione.

 Sulle conclusioni dirette contro le decisioni controverse

 Argomenti delle parti

35      I ricorrenti sostengono che il Consiglio, avendo preso in considerazione solo in subordine, nello scrutinio per merito comparativo, il livello delle responsabilità esercitate dai funzionari promuovibili, è incorso in una violazione dell’art. 45, n. 1, dello Statuto.

36      Il Tribunale avrebbe peraltro rilevato, nella sentenza 31 gennaio 2008, causa F‑104/05, Valero Jordana/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑27 e II‑A‑1‑127, punti 74 e 75), che tale criterio, aggiunto nella nuova versione dell’art. 45 dello Statuto entrata in vigore il 1° maggio 2004, assumeva ancora più importanza in quanto il Tribunale di primo grado aveva dichiarato, in vigenza della versione dell’art. 45, n. 1, dello Statuto applicabile anteriormente a tale data, che il livello delle responsabilità esercitate non poteva costituire un criterio determinante nello scrutinio per merito comparativo.

37      L’interpretazione data dal Consiglio al nuovo testo dell’art. 45, n. 1, dello Statuto, quand’anche dovesse essere accolta, avrebbe l’effetto di privare tale disposizione di qualsiasi utilità. In realtà, l’espressione «se del caso» contenuta in detta diposizione sarebbe volta ad imporre all’APN di tenere conto di eventuali situazioni particolari in cui un funzionario eserciti funzioni superiori al suo grado.

38      Il Consiglio fa valere che, in virtù dell’art. 45, n. 1, dello Statuto, il livello delle responsabilità esercitate non costituisce un elemento determinante da prendere in considerazione nello scrutinio per merito comparativo dei funzionari. Esso ricorda che, poiché i funzionari promuovibili appartengono tutti allo stesso gruppo di funzioni, si presume che essi esercitino responsabilità equivalenti. Il criterio del livello delle responsabilità potrebbe acquistare rilevanza, in subordine, solo qualora il funzionario occupasse un posto di una carriera della sua categoria o del suo quadro superiori alla carriera cui appartiene. Tuttavia, nella specie, il livello delle responsabilità esercitate dai ricorrenti non sarebbe manifestamente superiore a quello dei funzionari attestati promossi. Tale criterio, che opererebbe solo in subordine, non sarebbe stato quindi idoneo a modificare il risultato dell’esame comparativo delle valutazioni analitiche e di carattere generale.

39      Il Consiglio sostiene, in secondo luogo, che in virtù della costante giurisprudenza del giudice comunitario esso non è tenuto a prendere in considerazione i criteri sussidiari quali l’età e l’anzianità, dal momento che ha ritenuto che i meriti dei funzionari promossi e quelli dei ricorrenti non fossero equivalenti.

40      Le intervenienti riprendono, nelle loro memorie, le tesi difensive del Consiglio.

41      Il Consiglio ha precisato in udienza quale interpretazione dell’art. 45, n. 1, dello Statuto dovesse essere accolta. Il criterio del livello delle responsabilità esercitate dovrebbe essere considerato uno dei criteri di valutazione dei meriti dei funzionari candidati ad una promozione, al pari dei criteri relativi ai rapporti informativi e alle competenze linguistiche dei funzionari, e andrebbe quindi analizzato come un criterio «principale» nello scrutinio per merito comparativo, a differenza dei criteri in subordine quali l’età o l’anzianità, che interverrebbero solo in un secondo tempo, nel caso in cui venisse constatata una parità di meriti tra funzionari promuovibili.

 Giudizio del Tribunale

—       Sulla ricevibilità del motivo

42      Per quanto riguarda il sig. Van Neyghem, sia dal suo reclamo (punto 29) che dalla decisione del Consiglio con cui esso è stato respinto (punto 28) risulta che il motivo fondato sulla violazione dell’art. 45 dello Statuto, secondo cui il Consiglio avrebbe preso in considerazione solo in subordine il livello delle responsabilità esercitate dai candidati alla promozione nell’ambito dello scrutinio per merito comparativo, è stato dedotto implicitamente fin dalla fase precontenziosa.

43      Quanto agli altri due ricorrenti, il Tribunale si è interrogato, alla luce della giurisprudenza secondo cui i reclami devono essere interpretati con spirito di apertura, sulla questione se essi potessero legittimamente sollevare il motivo menzionato al punto precedente, visto il contenuto dei reclami da essi rispettivamente proposti.

44      Il sig. Bouillez ha espressamente invocato nel suo reclamo la violazione dell’art. 45, n. 1, dello Statuto (punto 22) e ha precisato (punto 26) che «l’APN era tenuta, allorché ha proceduto allo scrutinio per merito comparativo dei candidati ad una promozione ai sensi dell’art. 45 dello Statuto, ad esaminare tutti gli elementi pertinenti». Si deve ritenere che con tale reclamo, che deve essere interpretato con spirito di apertura, il sig. Bouillez intendesse contestare la mancata presa in considerazione, nello scrutinio per merito comparativo cui ha proceduto il Consiglio, del livello delle responsabilità esercitate dai candidati alla promozione.

45      La sig.ra Wagner‑Leclercq ha fatto valere nel suo reclamo, presentato in lingua inglese, che la decisione con cui le è stata negata la promozione contravveniva all’art. 45 dello Statuto. Essa ha precisato quanto segue:

«Ritengo che, data l’assenza delle schede descrittive dei posti, non fosse possibile effettuare uno scrutinio per merito comparativo di ogni candidato che tenesse conto dell’importanza del posto occupato dal funzionario nell’organigramma e delle corrispondenti responsabilità».

46      Con le critiche così formulate, la ricorrente ha fatto riferimento, quanto meno implicitamente, alla censura concernente la mancata presa in considerazione da parte dell’APN del livello delle responsabilità esercitate dai funzionari promuovibili.

47      Da quanto precede risulta che i tre ricorrenti possono legittimamente sollevare il motivo fondato sulla violazione dell’art. 45, n. 1, dello Statuto, in quanto il Consiglio avrebbe tenuto conto solo in subordine, nello scrutinio per merito comparativo, del criterio basato sul livello delle responsabilità esercitate dai funzionari promuovibili. Il Tribunale osserva peraltro che, a tale riguardo, il Consiglio non ha opposto ai ricorrenti alcuna eccezione di irricevibilità.

—       Sulla fondatezza del motivo

48      Ai sensi dell’art. 45, n. 1, dello Statuto, ai fini dell’esame comparativo dei meriti l’APN tiene conto, in particolare, dei rapporti dei funzionari, dell’uso, nell’esercizio delle loro funzioni, di lingue diverse da quella di cui hanno dimostrato di possedere una conoscenza approfondita e, se del caso, del livello di responsabilità esercitate dai funzionari promuovibili.

49      Il Tribunale ha dichiarato che, in un settore nel quale l’amministrazione esercita un ampio potere discrezionale, dall’indicazione esplicita di tali criteri all’art. 45 dello Statuto emerge che il legislatore attribuisce loro un’importanza particolare (sentenza del Tribunale 31 gennaio 2008, causa F‑97/05, Buendía Sierra/Commissione, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑15 e II‑A‑1‑49, punto 62). La specifica menzione, all’art. 45, n. 1, dello Statuto, del fatto di tenere conto nell’esame dei meriti ai fini della promozione, se del caso, del livello di responsabilità esercitate dal funzionario risulta ancor più significativa in quanto il Tribunale di primo grado, nella sentenza 12 luglio 2001, causa T‑131/00, Schochaert/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑141 e II‑743, punto 43), aveva dichiarato incompatibile con l’art. 45, n. 1, nella versione applicabile anteriormente al 1° maggio 2004, il fatto di considerare quale criterio determinante il livello delle responsabilità esercitate dai funzionari promuovibili.

50      Inoltre, il Tribunale ha dichiarato, da un lato, che le disposizioni dell’art. 45, n. 1, dello Statuto, applicabili a decorrere dal 1° maggio 2004, sono più chiare, per quanto riguarda gli elementi da prendere in considerazione ai fini della promozione, rispetto alle disposizioni del medesimo articolo nella versione anteriore a tale data, in quanto fanno riferimento, oltre ai rapporti informativi, all’uso di lingue diverse da quelle di cui i funzionari interessati hanno dimostrato di possedere una conoscenza approfondita e, se del caso, del livello di responsabilità esercitate; dall’altro, il Tribunale ha dichiarato che, in linea di principio, attualmente l’APN effettua lo scrutinio per merito comparativo dei funzionari promuovibili alla luce di questi tre elementi, e che il termine «meriti» impiegato all’art. 45, n. 1, dello Statuto ha quindi una portata diversa e sostanzialmente più ampia rispetto al medesimo termine utilizzato nella versione di tale articolo applicabile anteriormente al 1° maggio 2004 (sentenza del Tribunale 7 novembre 2007, causa F‑57/06, Hinderyckx/Consiglio, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑329 e II‑A‑1‑1831, punto 45). Nell’esame dei meriti dei funzionari, l’APN può, in subordine, in caso di parità fra i meriti dei funzionari promuovibili e sulla base dei tre elementi espressamente menzionati all’art. 45, n. 1, dello Statuto, prendere in considerazione altri elementi, quali l’età dei candidati e la loro anzianità nel grado o di servizio (sentenza Hinderyckx/Consiglio, cit., punto 46). In udienza, il Consiglio ha peraltro sostenuto la medesima interpretazione, precisando che nuove norme applicabili alle procedure di promozione, in fase di elaborazione ad opera dei suoi servizi, metterebbero in evidenza l’importanza del criterio del livello delle responsabilità esercitate nell’analisi dei meriti dei candidati ad una promozione.

51      Peraltro, è stato dichiarato che, qualora l’amministrazione disponga di un ampio potere discrezionale, come avviene nel caso dell’APN in materia di promozione, essa è tenuta, allorché procede allo scrutinio per merito comparativo dei candidati a una promozione ai sensi dell’art. 45, n. 1, dello Statuto, ad esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi pertinenti alla valutazione dei meriti (sentenza del Tribunale di primo grado 2 aprile 2009, causa T‑473/07 P, Commissione/Berrisford, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑17 e II‑B‑1‑85, punto 42; sentenza 10 ottobre 2007, causa F‑107/06, Berrisford/Commissione, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑285 e II‑A‑1‑1603, punto 71).

52      Infatti, dall’art. 45, n. 1, dello Statuto risulta che il livello delle responsabilità esercitate dai funzionari promuovibili costituisce uno dei tre elementi rilevanti di cui l’amministrazione deve tenere conto nello scrutinio per merito comparativo degli stessi.

53      Certamente, come giustamente fatto valere dal Consiglio, l’appartenenza allo stesso gruppo di funzioni e allo stesso grado presuppone l’esercizio di funzioni equivalenti. L’impiego dell’espressione «se del caso» nell’art. 45, n. 1, dello Statuto conferma che, nella maggior parte dei casi, tenuto conto di tale presunzione di equivalenza del livello di responsabilità dei funzionari dello stesso grado, il criterio del livello delle responsabilità esercitate non costituisce un elemento che consenta di distinguere i meriti dei candidati a una promozione.

54      Tuttavia, tale presunzione non è irrefutabile, in particolare dopo la fusione delle ex categorie B e C nel gruppo di funzioni unificato degli assistenti. Infatti, tale fusione ha automaticamente comportato l’ampliamento delle responsabilità che possono essere esercitate da un funzionario appartenente ad un gruppo di funzioni AST, come risulta peraltro dalla tabella di cui alla parte A dell’allegato I dello Statuto. Possono quindi sussistere, per quanto riguarda il livello di responsabilità, notevoli differenze tra le diverse funzioni esercitate dai funzionari di uno stesso gruppo di funzioni. Inoltre, lo Statuto non stabilisce una corrispondenza tra le funzioni esercitate e un determinato grado. Al contrario, esso consente di separare il grado dalla funzione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2008, causa T‑56/07 P, Commissione/Economidis, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑31 e II‑B‑1‑213, punti 58‑60). Tale separazione tra il grado e il livello delle funzioni esercitate risponde peraltro alla volontà del legislatore e a una scelta delle istituzioni volta ad agevolare la gestione del personale. Lo stesso Tribunale di primo grado aveva riconosciuto, interpretando le disposizioni dell’art. 45 dello Statuto, nella loro versione in vigore anteriormente al 1° maggio 2004, che in alcune situazioni tale presunzione di equivalenza di responsabilità tra funzionari dello stesso grado non era fondata (sentenza Schochaert/Consiglio, cit., punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

55      Non si può quindi dedurre da tale presunzione di equivalenza che l’amministrazione non sia tenuta ad esaminare il criterio relativo al livello delle responsabilità esercitate, verificando in concreto se tale criterio possa far emergere differenze fra i meriti dei funzionari interessati.

56      Pertanto, l’espressione «se del caso» non può essere interpretata nel senso che autorizza l’amministrazione ad escludere a priori, nello scrutinio per merito comparativo, l’esame del criterio relativo al livello delle responsabilità esercitate. Al contrario, menzionando espressamente tale criterio all’art. 45, n. 1, dello Statuto, mentre esso non appariva nella versione di tale articolo in vigore anteriormente al 1° maggio 2004, il legislatore ha voluto indicare che il livello delle responsabilità esercitate dai funzionari promuovibili era un elemento che poteva assumere rilevanza in un’analisi del genere. L’espressione «se del caso» significa semplicemente che, sebbene, in linea di massima, si ritenga che gli agenti dello stesso grado esercitino funzioni di responsabilità equivalenti, se tale ipotesi non ricorre in concreto occorre tenere conto di tale circostanza nell’ambito della procedura di promozione.

57      Nella specie, peraltro, siffatta presunzione di equivalenza tra funzionari dello stesso grado non poteva comunque essere accolta e indurre quindi il Consiglio a non verificare la rilevanza del criterio relativo al livello delle responsabilità esercitate dai funzionari promuovibili. Infatti, dai rapporti informativi dei sigg. Bouillez e Van Neyghem risultava che tali funzionari avevano il potenziale per esercitare funzioni di amministratore, vale a dire funzioni rientranti nel gruppo di funzioni superiore al loro. Era quindi possibile che le responsabilità di questi due funzionari fossero state di livello superiore a quelle esercitate dagli altri funzionari promuovibili nello stesso grado.

58      Nella presente causa, il Consiglio ha infine fatto valere in udienza che il livello di responsabilità esercitate dai funzionari promuovibili è uno dei tre criteri «principali» da prendere in considerazione nello scrutinio per merito comparativo. Esso ha tuttavia sostenuto che non gli si poteva contestare una violazione dell’art. 45, n. 1, dello Statuto nell’esercizio di promozione 2007, in quanto avrebbe tenuto conto di tale elemento nell’adottare le decisioni di promozione e le decisioni controverse.

59      A tale riguardo, si deve constatare che il controllo dei motivi di una decisione di promozione o di una decisione che nega la promozione è reso difficile dal fatto che queste due categorie di decisioni non devono essere motivate (sentenza del Tribunale di primo grado 29 maggio 1997, causa T‑6/96, Contargyris/Consiglio, Racc. PI pagg. I‑A‑119 e II‑357, punto 147 e giurisprudenza ivi citata). Solo la decisione con cui viene respinto un reclamo proposto ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto da un candidato non promosso deve essere motivata, e la motivazione di tale decisione viene considerata coincidente con quella della decisione contro cui è diretto il reclamo (sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 1996, causa T‑118/95, Anacoreta Correia/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑283 e II‑835, punto 82).

60      Si devono quindi esaminare i diversi documenti del fascicolo per stabilire se il Consiglio abbia effettivamente proceduto, come da esso sostenuto, allo scrutinio per merito comparativo alle condizioni previste dall’art. 45, n. 1, dello Statuto, tenendo conto in particolare del livello delle responsabilità esercitate dai funzionari promuovibili; la risposta al reclamo assume particolare rilevanza sotto questo aspetto.

61      Per fondare la sua posizione, il Consiglio fa valere, in primo luogo, la comunicazione del 12 giugno 2007. In tale comunicazione si precisa, fra l’altro, quanto segue:

«Ciascuna commissione stabilirà gli elenchi dei candidati promuovibili che, previo esame per merito comparativo, risultano i più idonei ad occupare i posti disponibili per il 2007. Ai fini di tale esame saranno presi in considerazione, in particolare, i rapporti informativi dei funzionari, nonché gli altri elementi menzionati all’art. 45 dello Statuto».

62      Il punto 3 dell’allegato 1 della comunicazione del 12 giugno 2007 recita come segue:

«Questo esercizio di promozione è caratterizzato dall’entrata in vigore dell’art. 45, n. 2, dello Statuto, in virtù del quale il funzionario è tenuto a dimostrare, anteriormente alla sua prima promozione dopo l’assunzione, la propria capacità di lavorare in una terza lingua. I funzionari interessati da tale misura e che non abbiano dimostrato la loro capacità di lavorare in una terza lingua non potranno essere promossi, neppure qualora abbiano l’anzianità richiesta al 1° gennaio 2007. (…)».

63      È vero che, in relazione allo scrutinio per merito comparativo, la comunicazione del 12 giugno 2007 fa riferimento, oltre che al rapporto informativo, agli «altri elementi» di cui all’art. 45 dello Statuto. Tuttavia, essa non menziona esplicitamente il livello delle responsabilità esercitate dai funzionari promuovibili, mentre il suo allegato 1 fa espressamente riferimento al criterio dell’uso di lingue diverse da quella di cui i funzionari interessati hanno dimostrato di possedere una conoscenza approfondita. Pertanto, la comunicazione del 12 giugno 2007, considerato il carattere generale e impreciso del suo contenuto, non è idonea di per sé a dimostrare che il Consiglio abbia preso in considerazione il livello delle responsabilità esercitate ai fini dello scrutinio per merito comparativo.

64      In secondo luogo, il Consiglio, per sostenere di avere confrontato i meriti dei funzionari promuovibili conformemente all’art. 45, n. 1, dello Statuto, si basa sul rapporto della commissione consultiva per la promozione. Orbene, si deve osservare che tale relazione non indica espressamente gli elementi di cui detta commissione ha tenuto conto per formulare le sue proposte. Dalla lettura della relazione emerge che la commissione consultiva disponeva dei rapporti informativi dei candidati e di un elenco dei funzionari che avevano dimostrato la loro capacità di lavorare in una terza lingua. Per contro, nessun elemento della relazione della commissione consultiva consente di stabilire chiaramente se essa disponesse di elementi rilevanti e utilizzabili concernenti il livello delle responsabilità esercitate dai diversi funzionari promuovibili. A tale riguardo, è significativo che l’espressione «livello di responsabilità esercitate» non apparisse in tale relazione. Di conseguenza, neppure la relazione della commissione consultiva consente di dimostrare che il Consiglio, adottando le decisioni controverse, abbia tenuto conto del livello delle responsabilità esercitate.

65      In terzo luogo, considerate le summenzionate incertezze, risulta che la motivazione delle decisioni di rigetto dei reclami dei ricorrenti costituisce un elemento particolarmente importante per consentire al Tribunale di valutare la fondatezza del motivo in esame.

66      A tale riguardo, le decisioni di rigetto dei reclami del sig. Bouillez e della sig.ra Wagner‑Leclercq sono poco illuminanti, in quanto non forniscono alcuna informazione sul metodo realmente seguito dal Consiglio per confrontare i meriti dei funzionari.

67      Per contro, dalla decisione di rigetto del reclamo del sig. Van Neyghem risulta che, per procedere allo scrutinio per merito comparativo dei funzionari promuovibili, l’APN si è basata sui rapporti informativi degli interessati senza prendere in considerazione il livello delle responsabilità da essi esercitate.

68      Infatti, anzitutto, l’APN si preoccupa, quando in detta decisione cita l’art. 45, n. 1, dello Statuto, di sottolineare la parte di frase «tiene conto, in particolare, dei rapporti dei funzionari». Inoltre, essa indica che i rapporti informativi di tutti i funzionari attestati promossi erano migliori di quello del reclamante. Infine, e soprattutto, nella menzionata decisione l’amministrazione rileva che il criterio relativo al livello delle responsabilità esercitate dai funzionari doveva essere preso in considerazione solo in caso di «meriti equivalenti», «al fine di classificare diversamente funzionari che hanno i requisiti per essere promossi».

69      Con tali parole l’APN ha comunicato al reclamante che nel caso di specie, in assenza di parità, constatata in base ai rapporti informativi, tra i suoi meriti e quelli dei funzionari promossi, non era stato preso in considerazione il criterio del livello di responsabilità. Orbene, dai termini molto generici utilizzati dall’APN in detta decisione (dai quali risulta che l’amministrazione non ha adottato una soluzione specifica per la situazione del reclamante, ma ha applicato al suo caso l’interpretazione dell’art. 45 dello Statuto da essa adottata in altri contesti) si può desumere che essa, per valutare se i vari funzionari promuovibili al grado AST 7 avessero gli stessi meriti, non ha preso in considerazione il livello delle responsabilità esercitate. Orbene, come già precedentemente dichiarato, il livello delle responsabilità costituisce uno dei tre elementi che consentono di valutare il merito di un candidato alla promozione.

70      In quarto luogo, il Consiglio ha prodotto in allegato (B 9) al controricorso una tabella sinottica in cui sono indicati le funzioni e i livelli di responsabilità dei funzionari interessati. Tuttavia, dagli atti non emerge che tale tabella esistesse al momento dell’adozione delle decisioni controverse e peraltro non è stato sostenuto che la commissione consultiva per la promozione di cui il Consiglio ha accolto le proposte si fosse basata su tale tabella ai fini dell’analisi.

71      Pertanto, da quanto precede risulta sufficientemente dimostrato che nello scrutinio per merito comparativo il Consiglio non ha tenuto conto, contrariamente a quanto da esso sostenuto, del livello delle responsabilità esercitate dai funzionari. Il Consiglio è quindi incorso in un errore di diritto. Di conseguenza, occorre annullare per tale motivo le decisioni controverse senza che si debbano esaminare gli altri motivi del ricorso.

 Sulle conclusioni dirette contro le decisioni di promozione di funzionari attestati

 Sulla ricevibilità

—       Argomenti delle parti

72      Le seconde intervenienti sostengono che le conclusioni dirette contro le decisioni di promozione dei funzionari attestati sono irricevibili. Infatti, tali decisioni sarebbero solo la conseguenza delle decisioni di attestazione, che non sono state contestate dai ricorrenti.

73      I ricorrenti fanno valere che l’eccezione di irricevibilità così opposta non può essere accolta. Infatti, il loro ricorso non sarebbe diretto a contestare le decisioni di attestazione dei funzionari promossi appartenenti all’ex categoria C, ma ad ottenere l’annullamento delle decisioni di promozione di tali funzionari in quanto essi non avrebbero esercitato funzioni rientranti nella carriera degli assistenti senza restrizioni di carriera.

74      Nel merito, le parti ribadiscono l’argomento esposto precedentemente nella parte delle sentenza relativa alla domanda di annullamento delle decisioni controverse.

75      Inoltre, le seconde intervenienti fanno valere che l’annullamento delle decisioni di promozione dei funzionari attestati sarebbe palesemente sproporzionato, tenuto conto del numero di funzionari interessati e dei danni che essa rischia di causare. Inoltre, l’annullamento di dette decisioni lederebbe il principio della tutela del legittimo affidamento e dei diritti quesiti.

—       Giudizio del Tribunale

76      Ai sensi dell’art. 110 del regolamento di procedura, le conclusioni dell’interveniente sono ricevibili solo qualora mirino al sostegno, totale o parziale, delle conclusioni di una delle parti. Pertanto, l’interveniente non è legittimato a sollevare un motivo di irricevibilità non formulato nella fase scritta e il Tribunale non è quindi tenuto ad esaminare i motivi da esso invocati a tale riguardo.

77      Tuttavia, ai sensi dell’art. 77 del regolamento di procedura, il Tribunale può, in qualsiasi momento, esaminare d’ufficio i motivi di irricevibilità di ordine pubblico, compresi quelli sollevati dagli intervenienti (v., per analogia, sentenza del Tribunale 14 aprile 2005, causa T‑88/01, Sniace/Commissione, Racc. pag. II‑1165, punto 49, 52 e 53).

78      Nella specie, contrariamente a quanto sostenuto dalle seconde intervenienti, le decisioni di attestazione e le decisioni di promozione sono diverse fra loro. Pertanto, la circostanza che i ricorrenti non abbiano contestato le decisioni di attestazione non è tale da rendere irricevibili le conclusioni dirette contro le decisioni di promozione.

79      Il motivo di irricevibilità opposto dalle seconde intervenienti non può quindi essere accolto.

80      Peraltro, il Tribunale ritiene necessario ricordare che i funzionari in possesso dei requisiti per essere promossi ad un determinato grado hanno, in linea di principio, un interesse personale a contestare le decisioni con cui altri funzionari sono stati promossi al grado in questione. La Corte ha riconosciuto implicitamente a più riprese la ricevibilità di un ricorso del genere e ha inoltre annullato decisioni di promozione o di nomina a causa di un errore nello scrutinio per merito comparativo o dell’assenza di tale scrutinio (sentenze della Corte 23 gennaio 1975, causa 29/74, de Dapper/Parlamento, Racc. pag. 35, e 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/Parlamento, Racc. pag. 23). Il Tribunale di primo grado, dal canto suo, ha espressamente dichiarato che, se è vero che un agente non possiede alcun diritto azionabile ad essere promosso, quest’ultimo ha tuttavia interesse a contestare la decisione di promuovere un altro agente a un grado cui egli stesso potrebbe pretendere e contro la quale ha proposto un reclamo che è stato respinto (sentenza del Tribunale di primo grado 21 gennaio 2004, causa T‑328/01, Robinson/Parlamento, Racc. PI pagg. I‑A‑5 e II‑23, punti 32 e 33).

 Nel merito

81      I ricorrenti hanno sollevato contro le decisioni di promozione dei funzionari attestati il motivo vertente sulla violazione dell’art. 45, n. 1, dello Statuto, in quanto il Consiglio, nello scrutinio per merito comparativo, avrebbe preso in considerazione solo in subordine il livello delle responsabilità esercitate dai candidati alla promozione. Poiché tale motivo è stato dedotto a sostegno delle conclusioni dirette contro dette decisioni ed è stato ritenuto fondato dal Tribunale, di regola ciò dovrebbe comportare l’annullamento di tali decisioni, senza che occorra esaminare gli altri motivi a sostegno di tali conclusioni.

82      Tuttavia, il giudice dell’Unione ha riconosciuto che, qualora l’atto che deve essere annullato rechi vantaggio ad un terzo, come nel caso di un inserimento in un elenco di riserva, di una decisione di promozione o di una decisione di nomina ad un posto vacante, spetta al giudice verificare preliminarmente se l’annullamento non costituisca una sanzione eccessiva rispetto all’irregolarità commessa (sentenza della Corte 5 giugno 1980, causa 24/79, Oberthür/Commissione, Racc. pag. 1743, punti 11 e 13; sentenza del Tribunale di primo grado 10 luglio 1992, causa T‑68/91, Barbi/Commissione, Racc. pag. II‑2127, punto 36).

83      A tale riguardo, va rilevato che le conseguenze che il giudice dell’Unione trae da un’irregolarità non sono identiche in materia di concorsi e in materia di promozione. Infatti, l’annullamento di tutti i risultati di un concorso costituisce, in linea di principio, una sanzione eccessiva rispetto all’irregolarità commessa, e ciò a prescindere dalla natura dell’irregolarità e della portata delle sue conseguenze sui risultati del concorso (v., in particolare, sulla composizione irregolare della commissione giudicatrice, sentenze del Tribunale di primo grado 22 giugno 1990, cause riunite T‑32/89 e T‑39/89, Marcopoulos/Corte di giustizia, Racc. pag. II‑281; v., in materia di violazione del principio della parità di trattamento, sentenza del Tribunale di primo grado 17 marzo 1994, causa T‑44/91, Smets/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑97 e II‑319).

84      In materia di promozione, invece, il giudice dell’Unione procede ad un esame caso per caso.

85      In primo luogo, esso prende in considerazione la natura dell’irregolarità commessa. Se l’irregolarità commessa è solo un vizio procedurale che non incide sulla situazione di un funzionario (v., segnatamente, in caso di assenza del rapporto informativo, sentenza Barbi/Commissione, cit.; sentenze del Tribunale di primo grado 21 novembre 1996, causa T‑144/95, Michaël/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑529 e II‑1429, e 5 ottobre 2000, causa T‑202/99, Rappe/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑201 e II‑911; v., per un difetto di motivazione, sentenza del Tribunale di primo grado 6 luglio 2004, causa T‑281/01, Huygens/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑203 e II‑903), il giudice dell’Unione considera a priori che tale irregolarità non giustifichi la censura delle decisioni di promozione, in quanto tale annullamento costituirebbe una sanzione eccessiva. Per contro, in presenza di un vizio sostanziale, quale un errore di diritto atto ad inficiare totalmente lo scrutinio per merito comparativo, il giudice, di regola, annulla le decisioni di promozione (citate sentenze Vainker/Parlamento e Robinson/Parlamento).

86      In secondo luogo, esso procede ad una ponderazione degli interessi.

87      Nel contesto di tale ponderazione il giudice prende in considerazione anzitutto l’interesse dei funzionari di essere legalmente e completamente reintegrati nei loro diritti ad un effettivo riesame per merito comparativo, che tenga in debita considerazione i criteri legali applicabili, senza essere posti successivamente in concorrenza con funzionari promossi illegittimamente, e a che non venga nuovamente commessa l’irregolarità accertata giudizialmente.

88      Esso tiene conto, poi, degli interessi dei funzionari promossi illegittimamente. È vero che, qualora le decisioni di promozione siano viziate da irregolarità e siano state contestate entro i termini di ricorso contenzioso, essi non hanno alcun diritto quesito al mantenimento della loro promozione (v., per esempi di annullamento, citate sentenze Vainker/Parlamento e Robinson/Parlamento). Tuttavia, il giudice prende in considerazione il fatto che tali funzionari possono aver fatto affidamento in buona fede sulla legittimità delle decisioni con cui sono stati promossi, in particolare nel caso in cui gli interessati beneficino di valutazioni favorevoli dei loro superiori gerarchici, valutazioni atte a giustificare oggettivamente una promozione. Il giudice è tanto più sensibile agli interessi di tali funzionari quanto più numeroso è il gruppo da essi costituito (v., per una decisione di rigetto di una domanda di annullamento diretta contro l’intero elenco dei promossi, sul quale figuravano numerosi funzionari, sentenza del Tribunale di primo grado 19 ottobre 2006, causa T‑311/04, Buendía Sierra/Commissione, Racc. pag. II‑4137, punto 349).

89      Infine, il giudice esamina l’interesse del servizio, vale a dire, in particolare, il rispetto della legalità, le conseguenze sul bilancio di un mancato annullamento di decisioni illegittime (v. infra, punto 90), le eventuali difficoltà di esecuzione del giudicato, gli eventuali pregiudizi alla continuità del servizio e i rischi di deterioramento del clima sociale all’interno dell’istituzione.

90      Dopo avere preso in considerazione i diversi interessi in gioco, il giudice decide caso per caso se annullare o meno le decisioni di promozione. Nell’ipotesi in cui ritenga che l’annullamento delle decisioni di promozione costituisca in definitiva una sanzione eccessiva rispetto all’irregolarità accertata, il giudice può, se del caso, allo scopo di garantire un effetto utile alla sentenza di annullamento della decisione di non promozione, nell’interesse del ricorrente, fare uso della competenza anche di merito che gli è attribuita nelle controversie di tipo pecuniario e condannare, anche d’ufficio, l’istituzione convenuta al pagamento di un indennizzo (sentenza Oberthür/Commissione, cit., punto 14).

91      Nella specie, l’esame di questi diversi criteri di valutazione viene effettuato in un contesto particolare. Si deve infatti sottolineare che i ricorrenti hanno presentato al Tribunale conclusioni volte ad annullare le decisioni di promozione dei funzionari attestati solo «nei limiti del necessario» (e non «in via consequenziale, a seguito dell’annullamento delle decisioni di non promozione»).

92      Pertanto, tenuto conto della formulazione di tali conclusioni, il Tribunale, anche prima di verificare se l’annullamento delle decisioni di promozione costituisca una sanzione eccessiva rispetto all’irregolarità accertata nelle suddette circostanze, deve valutare se tale annullamento sia necessario per ripristinare le possibilità dei ricorrenti di esseri promossi, dato che il ripristino della situazione conforme al diritto implica un nuovo scrutinio per merito comparativo sulla base dei criteri legalmente applicabili, nonché, eventualmente, la promozione dei ricorrenti con effetto ex tunc.

93      Il problema principale è quindi stabilire se il mantenimento nell’ordinamento giuridico delle decisioni di promozione dei quattordici funzionari attestati osti alla promozione dei ricorrenti nell’ipotesi in cui, a seguito di un nuovo scrutinio per merito comparativo svolto nel contesto dell’esecuzione del giudicato, i meriti dei ricorrenti debbano essere considerati superiori a quelli dei funzionari promossi illegittimamente e debbano consentire loro di ottenere una promozione.

94      Fino al termine della fase scritta, tenuto conto in particolare dell’allegato 2 della comunicazione del 12 giugno 2007, che fissa a 22 il numero di promozioni possibili nel 2007 al grado AST 7, e della lettera del Consiglio del 19 dicembre 2008 che conferma tale informazione, l’annullamento delle decisioni di promozione dei funzionari attestati appariva a priori necessaria, dato che l’eventuale promozione dei ricorrenti al grado AST 7 sembrava poter avere luogo solo qualora i funzionari attestati promossi a detto grado avessero perso il beneficio di tale promozione.

95      In udienza, il rappresentante del Consiglio ha fatto valere a titolo introduttivo, nelle sue difese orali, che l’annullamento delle decisioni di promozione dei funzionari attestati non sarebbe più necessario dopo la pronuncia della sentenza. Esso ha infatti indicato che, in caso in annullamento delle decisioni controverse, il Consiglio, nell’ambito delle misure di esecuzione della sentenza, reintegrerebbe i ricorrenti nei loro diritti adottando, nei limiti del necessario, decisioni di promozione a titolo del 2009 e accordando ai ricorrenti un risarcimento del danno alla carriera risultante dal ritardo della promozione tra il 2007 e il 2009.

96      Dopo le difese orali introduttive delle parti e delle intervenienti, in risposta ad un quesito del Tribunale volto ad accertare se i ricorrenti, viste le suindicate osservazioni del Consiglio, non intendessero rinunciare alle conclusioni dirette all’annullamento delle decisioni di promozione dei funzionari attestati, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato di essere disposto a prendere in considerazione tale rinuncia qualora il Consiglio avesse confermato per iscritto gli impegni menzionati dal suo rappresentante.

97      In seguito all’udienza, il Consiglio, con lettera del 17 dicembre 2009, ha precisato il contenuto dei suoi impegni. Esso ha affermato che, qualora il Tribunale annullasse le decisioni controverse in quanto lo scrutinio per merito comparativo nell’ambito dell’esercizio di promozione 2007 al grado AST 7 era viziato da un’irregolarità, il Consiglio adotterebbe le seguenti misure di esecuzione:

«(…) l’APN convocherà nuovamente la commissione consultiva per la promozione al fine di effettuare un nuovo scrutinio per merito comparativo dei funzionari promuovibili al grado AST 7 nel 2007, conformemente a quanto statuito nella sentenza. Questo nuovo scrutinio per merito comparativo non potrà essere limitato ai soli ricorrenti e ai funzionari promossi, ma dovrà avere ad oggetto i meriti di tutti i funzionari promuovibili al grado AST 7 per l’esercizio 2007.

I ricorrenti potranno essere promossi solo se, in esito a tale scrutinio per merito comparativo e a seguito dell’applicazione di tutti i criteri “principali” e sussidiari, essi risultino in posizione utile rispetto agli altri funzionari promuovibili. Se così fosse, i ricorrenti interessati verrebbero promossi retroattivamente al grado AST 7 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, in aggiunta ai funzionari promossi a titolo dell’esercizio 2007, le cui decisioni di promozione non sarebbero messe in discussione».

98      Con lettera del 7 gennaio 2010 i ricorrenti hanno informato il Tribunale che, tenuto conto delle precisazioni fornite dal Consiglio nella lettera del 19 dicembre 2009, non rinunciavano alle conclusioni dirette all’annullamento delle decisioni di promozione.

99      Risulta dal dibattito fra le parti che il Consiglio si è impegnato definitivamente, nell’ambito dell’esecuzione del giudicato derivante dalla presente sentenza, ad effettuare un nuovo scrutinio per merito comparativo e, se del caso, a promuovere retroattivamente i ricorrenti in aggiunta ai funzionari già promossi.

100    Pertanto, tenuto conto di tale impegno incondizionato del Consiglio, conformemente all’art. 266 TFUE, l’annullamento delle decisioni di promozione non risulta strettamente indispensabile per reintegrare adeguatamente i ricorrenti nei loro diritti, dato che la loro eventuale promozione può intervenire in aggiunta a quella dei funzionari attestati già promossi, restando inteso che tale promozione aggiuntiva, ove intervenga, avrà necessariamente la stessa portata delle decisioni di promozione adottate inizialmente, senza che le si possa attribuire alcuna connotazione negativa.

101    Se è pur vero che nella lettera del 7 gennaio 2010 i ricorrenti hanno contestato le modalità di esecuzione della presente sentenza prospettate dal Consiglio nella sua lettera del 17 dicembre 2009, facendo valere che i loro meriti dovevano essere confrontati unicamente con quelli dei funzionari già promossi, e non con quelli di tutti i funzionari promuovibili, tuttavia tale critica è priva di incidenza sulla valutazione della necessità o meno dell’annullamento delle decisioni di promozione. Infatti, l’individuazione esatta dei funzionari che possono beneficiare di un nuovo scrutinio per merito comparativo nell’ambito dell’esecuzione del giudicato è indipendente dalla questione dell’annullamento delle decisioni di promozione dei funzionari attestati.

102    Pertanto, nelle circostanze del caso di specie, l’annullamento delle decisioni di promozione dei funzionari attestati non è necessario. Ne consegue che la domanda di annullamento di tali decisioni deve essere respinta.

 Sulle spese

103    Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo ottavo del titolo secondo del detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del n. 2 dello stesso articolo, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

104    Risulta dalla motivazione della presente sentenza che il Consiglio è, in sostanza, la parte soccombente. Inoltre, nelle loro conclusioni, i ricorrenti hanno espressamente chiesto che il Consiglio sia condannato alle spese. Le circostanze del caso di specie non giustificano l’applicazione delle disposizioni dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura e occorre dunque condannare il Consiglio alle spese.

105    Le intervenienti devono sopportare le proprie spese, conformemente all’art. 89, n. 4, del regolamento di procedura, e ciò a prescindere dall’eventuale presa a carico, in tutto o in parte, di tali spese da parte del Consiglio ai sensi dell’art. 24 dello Statuto.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seduta Plenaria)

dichiara e statuisce:

1)      Le decisioni con le quali il Consiglio dell’Unione europea ha negato la promozione ai sigg. Bouillez e Van Neyghem e alla sig.ra Wagner‑Leclercq al grado AST 7 a titolo dell’esercizio di promozione 2007 sono annullate.

2)      Per il resto il ricorso proposto dai sigg. Bouillez e Van Neyghem e dalla sig.ra Wagner‑Leclercq è respinto.

3)      Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.

4)      Le intervenienti sopporteranno le proprie spese.

Mahoney

Tagaras

Gervasoni

Kreppel

 

Van Raepenbusch      

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 maggio 2010.

Il cancelliere

 

      Il presidente

W. Hakenberg

 

      P. Mahoney


* Lingua processuale: il francese.