Language of document : ECLI:EU:F:2010:17

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

9 marzo 2010


Causa F‑26/09


N

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica — Funzionari — Ricorso per risarcimento danni — Ricevibilità — Molestie psicologiche — Dovere di sollecitudine — Danno morale»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale N chiede la condanna del Parlamento a versargli la somma di EUR 12 000 quale risarcimento dei danni causati, da una parte, dalle molestie psicologiche di cui sarebbe stato vittima nel periodo 16 agosto 2006 ‑ 1° maggio 2007 e, dall’altra, dal mancato avvio di un’indagine amministrativa interna a cura di un organo indipendente.

Decisione: Il Parlamento è condannato a versare al ricorrente un risarcimento di EUR 2 000. Per il resto, il ricorso è respinto. Il Parlamento sopporterà le proprie spese nonché i tre quarti delle spese del ricorrente. Il ricorrente sopporterà un quarto delle proprie spese.

Massime

1.      Funzionari — Ricorso — Atto che arreca pregiudizio — Nozione — Omessa adozione di un provvedimento imposto dallo Statuto — Omessa prestazione di assistenza ai suoi funzionari da parte dell’istituzione — Esclusione — Eccezione

(Statuto dei funzionari, artt. 24, 90 e 91)

2.      Funzionari — Molestie psicologiche — Nozione — Comportamento diretto al discredito dell’interessato o al deterioramento delle sue condizioni di lavoro — Requisito della ripetitività del comportamento

(Statuto dei funzionari, art. 12 bis, n. 3)

3.      Funzionari — Molestie psicologiche — Nozione — Rapporto informativo contenente commenti negativi, ma non offensivi nei confronti del funzionario — Esclusione

(Statuto dei funzionari, art. 12 bis, n. 3)

4.      Funzionari — Ricorso — Termini — Domanda di risarcimento danni rivolta a un’istituzione — Osservanza di un termine ragionevole

(Statuto dei funzionari, art. 90)

5.      Funzionari — Valutazione — Rapporto informativo — Mancata fissazione di obiettivi

6.      Funzionari — Ricorso — Ricorso per risarcimento danni — Annullamento dell’atto impugnato che non realizza l’adeguato risarcimento del danno morale

(Statuto dei funzionari, art. 91)

1.      Spetta, in linea di principio, al funzionario che ritiene di potersi avvalere dell’art. 24 dello Statuto presentare una richiesta di assistenza all’istituzione da cui dipende. Solo determinate circostanze eccezionali possono obbligare l’istituzione a procedere, senza previa domanda dell’interessato, ma di propria iniziativa, a una determinata prestazione di assistenza. In mancanza di tali circostanze, l’omessa prestazione spontanea di assistenza da parte dell’istituzione ai suoi funzionari o agenti non costituisce un atto che arreca pregiudizio. A questo proposito, nel caso in cui un funzionario chieda il risarcimento del danno risultante dalla violazione da parte di un’istituzione del suo obbligo di assistenza, la ricevibilità della domanda risarcitoria dipende dall’esistenza o meno, al momento in cui è stata presentata, di una decisione di rigetto di una richiesta di assistenza.

Non può essere interpretata come una richiesta di assistenza sul fondamento dell’art. 24 dello Statuto una lettera con la quale il funzionario ha presentato all’autorità che ha il potere di nomina una domanda risarcitoria fondata su molestie psicologiche e sulla violazione del dovere di sollecitudine. Non può neppure essere considerata come una richiesta di assistenza un reclamo diretto al risarcimento del danno derivante dalla violazione dell’obbligo di assistenza.

(v. punti 47-49)

Riferimento:

Corte: 12 giugno 1986, causa 229/84, Sommerlatte/Commissione (Racc. pag. 1805, punto 20)

Tribunale di primo grado: 18 dicembre 2008, cause riunite T‑90/07 P e T‑99/07 P, Belgio e Commissione/Genette (Racc. pag. II‑3859, punti 101‑103)

Tribunale della funzione pubblica: 31 maggio 2006, causa F‑91/05, Frankin e a./Commissione (Racc. pagg. I‑A‑1‑25 e II‑A‑1‑83, punto 24)

2.      L’art. 12 bis, n. 3, dello Statuto definisce la molestia psicologica come una «condotta inopportuna» che, per essere provata, richiede che ricorrano due condizioni cumulative. La prima condizione è relativa all’esistenza di comportamenti, parole, scritti, gesti o atti che si manifestino «in maniera durevole, ripetitiva o sistematica», il che implica che le molestie psicologiche debbano intendersi come un processo che si colloca necessariamente nel tempo e presuppone l’esistenza di azioni ripetute o continuative, e che siano «intenzionali». La seconda condizione, separata dalla prima dalla congiunzione «e», richiede che tali comportamenti, parole, scritti, gesti o atti abbiano l’effetto di ledere la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona. Dal fatto che l’aggettivo «intenzionale» riguarda la prima condizione, e non la seconda, è possibile trarre una duplice conclusione. Da una parte, i comportamenti, le parole, gli scritti, i gesti o gli atti di cui all’art. 12 bis, n. 3, dello Statuto devono essere volontari, il che esclude dall’ambito di applicazione di tale disposizione le azioni che avvengano in maniera accidentale. Dall’altra, invece, non è richiesto che tali comportamenti, parole, scritti, gesti o atti siano stati commessi con l’intenzione di ledere la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona. In altre parole, possono configurarsi molestie psicologiche ai sensi dell’art. 12 bis, n. 3, dello Statuto senza che il molestatore abbia inteso, con i suoi comportamenti, screditare la vittima o deteriorarne deliberatamente le condizioni di lavoro. Basta che i suoi comportamenti, ove siano stati volontari, abbiano comportato obiettivamente conseguenze del genere.

(v. punto 72)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 9 dicembre 2008, causa F‑52/05, Q/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑409 e II‑A‑1‑2235, punto 135, che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑80/09 P)

3.      Nel caso in cui il Tribunale della funzione pubblica abbia annullato il rapporto informativo di un funzionario perché in particolare l’amministrazione aveva proceduto alla valutazione dell’interessato senza avergli previamente definito alcun obiettivo, tale illegittimità, per incresciosa che sia, non può essere considerata, da sola, come rivelatrice di un comportamento configurante molestie psicologiche. Allo stesso modo, il fatto che il rapporto informativo contenga commenti negativi nei confronti del funzionario non può essere qualificato come una forma di molestia psicologica qualora tali commenti restino nei limiti dell’ampio potere discrezionale del valutatore, ed in particolare non sconfinino in una critica scortese od offensiva nei confronti della persona stessa dell’interessato.

(v. punto 86)

4.      Quando un funzionario abbia contestato la legittimità del suo rapporto informativo entro il termine di ricorso in sede giurisdizionale e qualora la sua domanda di risarcimento sia stata proposta entro un termine ragionavole a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza di tale rapporto, egli può legittimamente presentare, con atto separato, conclusioni dirette al risarcimento del preteso danno causato da tale atto.

(v. punto 96)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 28 maggio 1998, cause riunite T‑78/96 e T‑170/96, W/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑239 e II‑745, punto 159); 17 dicembre 2003, causa T‑324/02, McAuley/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑337 e II‑1657, punti 92 e 96), e 19 ottobre 2006, causa T‑503/04, Pessoa e Costa/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑237 e II‑A‑2‑139, punti 58 e 59)

Tribunale della funzione pubblica: 1° febbraio 2007, causa F‑125/05, Tsarnavas/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑43 e II‑A‑1‑231, punti 69‑71)

5.      Commette un errore manifesto di valutazione e trasgredisce il dovere di sollecitudine un valutatore che, per valutare un funzionario, non prende in considerazione la circostanza che nessun previo obiettivo gli era stato fissato per il periodo di valutazione.

(v. punto 95)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 10 novembre 2009, causa F‑71/08, N/Parlamento (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑429 e II‑A‑1‑2319)

6.      La regola secondo la quale l’annullamento di un atto dell’amministrazione impugnato da un funzionario costituisce, di per sé, un risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente di qualsiasi danno morale subito ammette talune eccezioni. Pertanto, l’annullamento di un atto illegittimo dell’amministrazione non può costituire un completo risarcimento del danno morale subito se tale atto contiene una valutazione esplicitamente negativa delle capacità del ricorrente che possa ferirlo, se l’illegittimità commessa è di gravità particolare o se l’annullamento dell’atto è privato di ogni effetto utile.

(v. punti 101-103, 105 e 107)

Riferimento:

Corte: 7 febbraio 1990, causa C‑343/87, Culin/Commissione (Racc. pag. I‑225, punti 25‑29)

Tribunale di primo grado: 26 gennaio 1995, causa T‑60/94, Pierrat/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑23 e II‑77, punto 62); 23 marzo 2000, causa T‑197/98, Rudolf/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑55 e II‑241, punto 98); 21 gennaio 2004, causa T‑328/01, Robinson/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑5 e II‑23, punto 79); 30 settembre 2004, causa T‑16/03, Ferrer de Moncada/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑261 e II‑1163, punto 68), e 13 dicembre 2005, cause riunite T‑155/03, T‑157/03 e T‑331/03, Cwik/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑411 e II‑1865, punti 205 e 206)

Tribunale della funzione pubblica: 13 dicembre 2007, causa F‑42/06, Sundholm/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑437 e II‑A‑1‑2499, punto 44); 22 ottobre 2008, causa F‑46/07, Tzirani/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑323 e II‑A‑1‑1773, punto 223); 5 maggio 2009, causa F‑27/08, Simões Dos Santos/UAMI (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑113 e II‑A‑1‑613, punti 142 e 143, che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑260/09 P), e 7 luglio 2009, cause riunite F‑99/07 e F‑45/08, Bernard/Europol (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑233 e II‑A‑1‑1267, punto 106)