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Impugnazione proposta il 21 settembre 2018 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta sezione ampliata) del 13 luglio 2018, causa T-680/13: Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC e a./Consiglio dell’Unione europea e a.

(Causa C-597/18 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. de Gregorio Merino, E. Chatziioakeimidou, I. Gurov, agenti)

Altre parti nel procedimento: Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC e a., Commissione europea, Banca centrale europea, Eurogruppo, rappresentato dal Consiglio dell’Unione europea, Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare le parti della sentenza impugnata in cui il Tribunale respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio nei confronti dell’Eurogruppo;

condannare i convenuti alle spese del procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione del Consiglio è volta ad ottenere l’annullamento delle parti della sentenza impugnata in cui il Tribunale respinge l’eccezione di inammissibilità sollevata del Consiglio nei confronti dell’Eurogruppo ed è fondata sui seguenti motivi:

il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che l’Eurogruppo «[fosse] un ente dell’Unione istituito formalmente dai Trattati»;

il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel respingere l’eccezione di irricevibilità del Consiglio omettendo di identificare i «poteri» conferiti all’Eurogruppo dai Trattati;

il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare che l’accoglimento dell’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio avrebbe dato luogo all’«istituzione, all’interno stesso dell’ordinamento giuridico dell’Unione, di enti i cui atti e comportamenti non potrebbero far sorgere la responsabilità di quest’ultima».

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