Language of document : ECLI:EU:F:2013:114

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

11 luglio 2013

Causa F‑111/10

AN

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Doveri e diritti del funzionario – Fatti che possono lasciar presumere una possibile attività illecita pregiudiziale per gli interessi dell’Unione – Dovere del funzionario di informare la sua gerarchia o l’OLAF – Domanda di protezione in forza dell’articolo 22 bis, paragrafo 3, dello Statuto – Molestie psicologiche»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale AN chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione della Commissione europea recante rigetto della sua domanda diretta ad ottenere l’eliminazione di alcuni rilievi contenuti in due note inviatele dai suoi superiori gerarchici, la concessione della protezione prevista dall’articolo 22 bis, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e l’avvio di un’indagine amministrativa su ritorsioni di cui ella ritiene di essere stata vittima. Inoltre, la ricorrente chiede il risarcimento del preteso danno subito.

Decisione:      Il ricorso è respinto. AN sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Massime

1.      Ricorso dei dipendenti – Previo reclamo amministrativo – Nozione – Qualificazione rientrante nella valutazione del giudice

(Statuto dei funzionari, art. 90, § 2)

2.      Ricorso dei dipendenti – Previo reclamo amministrativo – Esistenza di un atto lesivo – Obbligo di presentare direttamente il reclamo

(Statuto dei funzionari, art. 90, §§ 1 e 2)

3.      Funzionari – Diritti ed obblighi – Libertà d’espressione – Divulgazione di fatti che possono lasciar presumere l’esistenza di un’attività illecita o di una mancanza grave – Protezione contro procedimenti disciplinare – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 22 bis, § 3; decisione della Commissione 1999/396, art. 2)

4.      Funzionari – Molestie psicologiche – Nozione – Osservazioni negative rivolte ad un funzionario – Esclusione – Presupposti

(Statuto dei funzionari, art. 12 bis)

5.      Funzionari – Molestie psicologiche – Nozione – Dicerie – Esclusione

(Statuto dei funzionari, art. 12 bis)

1.      La qualificazione giuridica di una lettera di un funzionario come «domanda» o come «reclamo» rientra nella sola valutazione del giudice e non nella volontà delle parti. Al riguardo, una lettera con la quale un funzionario manifesta la sua volontà di contestare una decisione costituisce un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto e non una domanda.

(v. punto 62)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 30 aprile 1998, Cordiale/Parlamento, T‑205/95 (punti 34 e 38)

Tribunale della funzione pubblica: 15 febbraio 2011, AH/Commissione, F‑76/09 (punto 38, e giurisprudenza ivi citata)

2.      In presenza di una decisione adottata dall’autorità che ha il potere di nomina e che costituisce un atto arrecante pregiudizio ad un funzionario, quest’ultimo, qualora intenda chiedere l’annullamento, la modifica o la revoca di tale atto, non deve presentare una domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, ma deve utilizzare la procedura del reclamo, prevista dall’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.

(v. punto 77)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 30 aprile 2009, Aayhan e a./Parlamento, F‑65/07 (punto 40)

3.      La protezione prevista dall’articolo 22 bis, paragrafo 3, dello Statuto, di cui anche all’articolo 2 della decisione 1999/396, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi della Comunità, è concessa, senza alcuna formalità, ai funzionari cha hanno fornito informazioni su fatti che lascino presumere l’esistenza di un’attività illecita, e ciò per il semplice fatto di aver fornito le dette informazioni.

Tuttavia, la detta protezione non mette il funzionario al riparo da ogni decisione che possa arrecargli pregiudizio ma soltanto dalle decisioni connesse alle denunce da lui effettuate.

(v. punti 86 e 90)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 24 febbraio 2010, Menghi/ENISA, F‑2/09 (punto 139)

4.      Osservazioni negative rivolte ad un funzionario non per questo sono lesive della sua personalità, della sua dignità o della sua integrità, purché esse siano formulate in termini misurati e non risulti dai documenti del fascicoli che esse si basino su accuse ingiustificate e prive di ogni collegamento con fatti oggettivi.

(v. punto 98)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: Menghi/ENISA, cit. (punto 110)

5.      Una diceria, anche se si rivela fondata, non può essere considerata come una prova di molestie psicologiche nei confronti di un funzionario o dell’esistenza di un qualsiasi comportamento riprovevole imputabile all’amministrazione.

(v. punto 100)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 8 giugno 1995, Allo/Commissione, T‑496/93 (punto 48)