Language of document : ECLI:EU:F:2010:34

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE
DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

28 aprile 2010 (*)

«Composizione amichevole su iniziativa del Tribunale – Cancellazione dal ruolo»

Nella causa F‑106/09,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE,

César Pascual García, funzionario della Commissione europea, residente in Madrid (Spagna), rappresentato dagli avv.ti B. Cortese e C. Cortese,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. J. Currall e J. Baquero Cruz, in qualità di agenti,

convenuta,

IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE DEL TRIBUNALE

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 dicembre 2009 tramite fax (il deposito dell’originale risale al 4 gennaio 2010), il sig. Pascual García chiede il risarcimento del danno da lui subìto per la perdita di retribuzione determinata dalla decisione del direttore generale del Centro comune di ricerca della Commissione delle Comunità europee 7 aprile 2006 di non prendere in considerazione la sua candidatura per l’avviso di posto vacante COM/2005/2969, quale annullata dalla sentenza 22 maggio 2008, causa F‑145/06, Pascual García/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).

2        Con lettera del 26 gennaio 2010, il Tribunale ha invitato le parti ad una riunione informale al fine di esaminare le possibilità di una composizione amichevole della controversia.

3        Nel corso della riunione informale tenutasi il 9 febbraio 2010, il difensore del ricorrente ha comunicato di accettare in linea di principio, su riserva dell’accordo del suo cliente, i termini di una composizione amichevole, e i rappresentanti della Commissione si sono impegnati a ricevere l’accordo formale sugli stessi da parte dei servizi competenti.

4        Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale tramite fax il 24 febbraio 2010 (il deposito dell’originale risale al 5 marzo 2010), il ricorrente ha confermato al Tribunale il proprio accordo circa una composizione amichevole secondo i termini specificati nel verbale della riunione informale del 9 febbraio 2010.

5        Con lettera datata 25 febbraio 2010, la Commissione ha a sua volta confermato la propria accettazione dei termini dell’accordo discusso.

6        Con lettera depositata presso la cancelleria il 15 marzo 2010, il ricorrente ha comunicato al Tribunale di voler rinunciare agli atti, conformemente ai termini della composizione amichevole.

7        Poiché, con lettera del 25 febbraio 2010, la Commissione ha informato il Tribunale di essere pronta ad eseguire i termini dell’accordo a partire dalla conferma formale da parte del ricorrente dell’accettazione dello stesso e della sua rinuncia agli atti, non è necessario chiederle di presentare osservazioni sull’atto di rinuncia depositato il 15 marzo 2010.

8        Di conseguenza, in applicazione degli artt. 69 e 74 del regolamento di procedura, la causa F‑106/09 deve essere cancellata dal ruolo del Tribunale.

9        Ai sensi dell’art. 69, n. 3, del regolamento di procedura, si provvede sulle spese secondo l’accordo concluso tra le parti.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE DEL TRIBUNALE

così provvede:




1)      La causa F‑106/09, Pascual García/Commissione, è cancellata dal ruolo del Tribunale.

2)      La Commissione europea sopporta le spese conformemente all’accordo concluso tra le parti.

Lussemburgo, 28 aprile 2010.

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       H. Tagaras

I testi della presente decisione nonché delle decisioni dei giudici dell’Unione europea ivi citate sono disponibili sul sito Internet della Corte di giustizia: www.curia.europa.eu


* Lingua processuale: l’italiano.