Language of document : ECLI:EU:T:2001:200

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

10 agosto 2001 (1)

«Domanda di provvedimenti provvisori - Diritto della concorrenza - Art. 82 del Trattato CE - Adozione di una decisione che prevede provvedimenti provvisori da parte della Commissione - Art. 105, n. 2, del regolamento di procedura - Sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione fino alla pronuncia sulla domanda di provvedimenti provvisori»

Nel procedimento T-184/01 R,

IMS Health Inc., con sede a Fairfield, Connecticut (Stati Uniti d'America), rappresentata dai sigg. N. Levy e J. Temple-Lang, solicitors, e R. O'Donoghue, barrister,

richiedente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. E. Gippini Fournier, dalla sig.ra F. Siredney-Garnier e dal sig. A. Whelan, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

resistente,

avente ad oggetto una domanda ai sensi dell'art. 105, n. 2, secondo comma, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, nell'ambito di un'istanza di provvedimenti provvisori in relazione alla decisione della Commissione 3 luglio 2001 relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 82 CE (pratica COMP D3/38.044 - NDC Health/IMS Healt: provvedimenti provvisori), domanda di sospensione provvisoria dell'esecuzione di tale decisione,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

1.
    La richiedente, IMS Health Incorporated, è una società che effettua ricerche di mercato e che fornisce servizi di ricerca di mercato, di commercializzazione e di gestione di vendite al settore farmaceutico. In particolare, essa fornisce, per il tramite della sua filiale tedesca, dati sul commercio all'ingrosso regionale alle imprese farmaceutiche interessate in relazione alle vendite di prodotti farmaceutici da parte di farmacie in tutta la Germania. I servizi sono basati su una «struttura modulare». Le strutture modulari, o «moduli», rappresentano aree geografiche di un paese, artificialmente definite, che servono a mettere insieme ed a misurare le vendite di prodotti farmaceutici specifici.

2.
    Dal 1969 la richiedente ha investito considerevoli risorse nello sviluppo di servizi di informazione per la Germania basati su una struttura modulare. Questi sforzi sono culminati nello sviluppo di una struttura di 1 860 moduli (in prosieguo: la «struttura di 1 860 moduli»), che è stata resa operativa nel gennaio 2000. La struttura di 1 860 moduli costituisce ormai l'aspetto essenziale del servizio fornito dalla richiedente in materia di informazione e di dati relativi al commercio all'ingrosso regionale in Germania.

3.
    Sospettando che due suoi concorrenti sul mercato tedesco, la Pharma Intranet Information AG (in prosieguo: «PI») e la AzyX Deutschland GmbH (in prosieguo: «AzyX»), che sono state create da precedenti dirigenti della richiedente, che operavano, in origine, sul mercato tedesco delle vendite di servizi sulla base di strutture modulari diverse, vendevano in effetti, all'inizio del 2000, servizi basati su copie della struttura di 1 860 moduli, la richiedente ha avviato, in data 26 maggio 2000, un procedimento per violazione del diritto d'autore dinanzi al Landgericht (Tribunale regionale) di Francoforte sul Meno. Il 16 novembre 2000, il Landgericht di Francoforte, confermando una sentenza precedente del 12 ottobre, ha dichiarato che, in forza della normativa tedesca sul diritto d'autore, la richiedente era titolare di un diritto d'autore sulla struttura di 1 860 moduli. Nella stessa sentenza, esso ha anche confermato un'ordinanza, che aveva emesso il 27 ottobre 2000, con cui si vietava a PI di utilizzare le strutture modulari derivate dalla struttura di 1 860 moduli della richiedente.

4.
    Il 26 ottobre 2000 la National Data Corporation (in prosieguo: «NDC»), un'impresa anch'essa con sede negli Stati Uniti, che aveva rilevato la PI nell'agosto 2000, ha chiesto alla richiedente di rilasciarle una licenza di utilizzo della struttura di 1 860 moduli in contropartita di un canone di licenza annuo di DEM 10 000 (euro 5 112,92). Con lettera 28 novembre 2000, la richiedente ha respinto la domanda mentre la questione del diritto d'autore era ancora pendente dinanzi ai giudici nazionali, in quanto PI aveva impugnato la sentenza 16 novembre 2000 del Landgericht di Francoforte. In una successiva lettera 18 dicembre 2000, la richiedente ha rifiutato di avviare negoziati sostenendo che non era indispensabile che la NDC utilizzasse la struttura di 1 860 moduli per entrare in concorrenza con essa sul mercato tedesco.

5.
    Il 18 dicembre 2000 la NDC ha presentato una denuncia dinanzi alla Commissione facendo valere che il rifiuto della richiedente di rilasciarle una licenza relativa alla struttura di 1 860 moduli costituiva una violazione dell'art. 82 CE.

6.
    In data 8 marzo 2001 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti (in prosieguo: «CA») alla richiedente che l'ha ricevuta il 9 marzo 2001. La Commissione sosteneva, tenuto conto in particolare della sentenza della Corte 26 novembre 1998, causa C-7/97, Bronner (Racc. pag. I-7791), che l'accesso alla struttura di 1 860 moduli era equiparabile ad un'infrastruttura indispensabile a concorrenti della richiedente quali NDC (punto 84 della CA). Di conseguenza, il rifiuto della richiedente di concedere l'accesso a questa infrastruttura costituiva, a prima vista, uno sfruttamento abusivo della posizione dominante che, secondo la Commissione, essa deteneva sul mercato tedesco di cui trattasi grazie alla struttura di 1 860 moduli. La Commissione ha comunicato alla richiedente che intendeva adottare una decisione con cui venivano imposte misure provvisorie (punti 100-103 della CA).

7.
    La richiedente ha presentato le sue osservazioni sulla CA il 2 aprile 2001. Un'audizione ha poi avuto luogo il 6 aprile 2001. La Commissione ha inviato una richiesta di informazioni complementari alla richiedente il 4 maggio 2001, alla quale quest'ultima ha risposto il 14 maggio 2001. La richiedente ha anche risposto il 14 giugno 2001 alla comunicazione di nuovi elementi di prova ottenuti dalla Commissione in seguito alle domande che essa aveva presentato a diverse società farmaceutiche e di cui copie sono state comunicate dalla Commissione alla richiedente in due comunicazioni del 22 maggio e, rispettivamente, 6 giugno.

8.
    Il 19 giugno 2001 il ricorso presentato da PI contro le sentenze del 27 ottobre e del 16 novembre 2000 è stato respinto dall'Oberlandesgericht (Corte di Appello) di Francoforte sul Meno.

9.
    Il 3 luglio 2001, la Commissione ha adottato una decisione relativa ad una procedura di applicazione dell'art