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Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 19 marzo 2015 – Marcuccio / Commissione

(Causa F-65/13) 1

(Esclusione dal procedimento del rappresentante di una parte – Mancata nomina di un nuovo rappresentante – Ricorrente che ha cessato di rispondere agli inviti del Tribunale – Non luogo a statuire)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: A., avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, agenti)

Oggetto

Domanda di annullare il rigetto della domanda del ricorrente rivolta alla Commissione e diretta ad ottenere da quest’ultima il versamento della somma di EUR 10 000 a causa dell’asserito danno da lui subìto a seguito dell’invio di una lettera che lo informava, in particolare, del fatto che la Commissione aveva compensato le sue domande di rimborso delle spese, cui la Commissione era stata condannata, con gli importi che egli doveva alla Commissione.

Dispositivo

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso F-65/13, Marcuccio/Commissione.

Il sig. Marcuccio sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

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1     GU C 377 del 21.12.2013, pag. 24.