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Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 – Yanukovych / Consiglio

(Causa T-348/14) 1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente – Obbligo di motivazione – Base giuridica – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Sviamento di potere – Inosservanza dei criteri d’inserimento nell’elenco – Errore manifesto di valutazione – Diritto di proprietà»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Donetsk, Ucraina) (rappresentanti: T. Beazley, P. Saini, S. Fatima, QC, J. Hage, K. Howard, barristers, e C. Kennedy, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente Finnegan e J.-P. Hix, successivamente J.-P. Hix e P. Mahnič Bruni, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: S. Bartelt e D. Gauci, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento, in primo luogo, della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 26), e del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 1), come modificati, rispettivamente, dalla decisione di esecuzione 2014/216/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua la decisione 2014/119 (GU 2014, L 111, pag. 91), e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 381/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2014, L 111, pag. 33), in secondo luogo, della decisione (PESC) 2015/143 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 24, pag. 16), e del regolamento (UE) 2015/138 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 24, pag. 1), e, in terzo luogo, della decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 62, pag. 25), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 62, pag. 1), nella parte in cui il nome del ricorrente è stato inserito o mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive.

Dispositivo

La decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, come modificata dalla decisione di esecuzione 2014/216/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua la decisione 2014/119, e il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 381/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua il regolamento n. 208/2014, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. Oleksandr Viktorovych Yanukovych è stato inserito nell’elenco delle persone, entità e organismi a cui si applicano dette misure restrittive, e ciò sino all’entrata in vigore della decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119, e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento n. 208/2014.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal sig. Yanukovych per quanto riguarda la domanda di annullamento formulata nel ricorso.

Il sig. Yanukovych è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio per quanto riguarda la domanda di annullamento formulata nella memoria di adattamento delle conclusioni.

La Commissione europea si farà carico delle proprie spese.

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1     GU C 253 del 4.8.2014.