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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Austria) il 23 agosto 2018 – FN e a.

(Causa C-546/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrenti: FN, GM, Adler Real Estate AG, HL, Petrus Advisers LLP

Resistente: Übernahmekommission

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 4 e 17 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto 1 – interpretati alla luce del principio di effettività sancito dal diritto dell’Unione – ostino a un’interpretazione secondo cui una decisione definitiva dell’autorità di vigilanza di cui all’articolo 4 della direttiva 2004/25/CE, con cui sia stata accertata la violazione, da parte di un determinato soggetto, di disposizioni nazionali di trasposizione della direttiva 2004/25/CE, è priva di qualsiasi effetto vincolante nell’ambito del successivo procedimento per illecito amministrativo condotto dall’autorità medesima nei confronti dello stesso soggetto, cosicché quest’ultima dispone nuovamente di tutti i mezzi di difesa e di prova, in fatto ed in diritto, per contestare la violazione accertata con la decisione già divenuta definitiva.

Se gli articoli 4 e 17 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto – interpretati alla luce del principio di effettività sancito dal diritto dell’Unione – ostino a un’interpretazione secondo cui una decisione definitiva dell’autorità di vigilanza di cui all’articolo 4 della direttiva 2004/25/CE, con cui sia stata accertata la violazione, da parte di una determinata persona giuridica, di disposizioni nazionali di trasposizione della direttiva 2004/25/CE, è priva di qualsiasi effetto vincolante nell’ambito del successivo procedimento per illecito amministrativo condotto dall’autorità medesima nei confronti dell’organo munito del potere di rappresentanza della stessa persona giuridica, cosicché detto organo dispone nuovamente di tutti i mezzi di difesa e di ricorso, in fatto ed in diritto, per contestare l’infrazione accertata con la decisione già divenuta definitiva.

[In caso di risposta negativa alla questione sub II.1)] Se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea osti a una prassi nazionale secondo cui una decisione definitiva dell’autorità di vigilanza di cui all’articolo 4 della direttiva 2004/25/CE, con cui sia stata accertata la violazione, da parte di un determinato soggetto, di disposizioni nazionali di trasposizione della direttiva 2004/25/CE, possiede effetti vincolanti nell’ambito del successivo procedimento per illecito amministrativo condotto dall’autorità medesima nei confronti dello stesso soggetto, cosicché a quest’ultima resta preclusa la possibilità di contestare, in fatto ed in diritto, la violazione accertata con la decisione già divenuta definitiva.

4)    [In caso di risposta negativa alla questione sub II.2)] Se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea osti a una prassi nazionale secondo cui una decisione definitiva dell’autorità di vigilanza di cui all’articolo 4 della direttiva 2004/25/CE, con cui sia stata accertata la violazione, da parte di una determinata persona giuridica, di disposizioni nazionali di trasposizione della direttiva 2004/25/CE, possiede effetti vincolanti nell’ambito del successivo procedimento per illecito amministrativo condotto dall’autorità medesima nei confronti dell’organo munito del potere di rappresentanza della stessa persona giuridica, cosicché a detto organo resta preclusa la possibilità di contestare, in fatto ed in diritto, l’infrazione accertata con la decisione già divenuta definitiva.

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1 GU 2004, L 142, pag. 12.