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Ricorso proposto il 1° aprile 2019 – Commissione europea / Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-276/19)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. X. P. Lewis e J. Jokubauskaitė, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, avendo adottato nuove misure di semplificazione che estendono l’aliquota zero e l’eccezione al requisito normale di tenuta di registri IVA previsti dal Terminal Markets Order 1973 iniziale, senza adire la Commissione al fine di ottenere l’autorizzazione del Consiglio, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE1 del Consiglio, del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA»)

condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 28 dicembre 1977, il Regno Unito ha notificato misure speciali, tra cui il Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 che, in presenza di determinate condizioni, consente la negoziazione di contratti a termine su merci su determinati mercati nel Regno Unito in esenzione dall’IVA e la dispensa dal requisito inerente alla tenuta di registri IVA.

Il Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 è stato modificato più volte per includere nel suo campo di applicazione una serie di mercati di merci non elencati nella notifica iniziale.

La Commissione afferma che le modifiche apportate al Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 estendono la portata della deroga iniziale notificata nel 1977 dal Regno Unito. Esse avrebbero dunque essere notificate alla Commissione in applicazione dell’articolo 395, paragrafo 1, della direttiva IVA ma non lo sono state.

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1 GU 2006, L 347, pag. 1.