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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 25 settembre 2019 – G.M.A. / État belge

(Causa C-710/19)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: G.M.A.

Resistente: État belge

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 45 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato e applicato nel senso che lo Stato membro ospitante ha l’obbligo, in primo luogo, di concedere un termine ragionevole alla persona in cerca di impiego che le consenta di prendere conoscenza delle offerte di lavoro che le possano convenire e di adottare le misure necessarie al fine di essere assunta, in secondo luogo di ammettere che il termine per effettuare la ricerca di lavoro non può in nessun caso essere inferiore a sei mesi, e, in terzo luogo, di autorizzare la presenza sul suo territorio di una persona in cerca di impiego durante tutta la durata di detto termine senza esigere che la stessa fornisca la prova di avere effettive possibilità di essere assunta.

Se gli articoli 15 e 31 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri 1 , e gli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché i principi generali del primato del diritto dell’Unione europea e dell’effetto utile delle direttive debbano essere interpretati e applicati nel senso che i giudici nazionali dello Stato membro ospitante hanno l’obbligo, nell’ambito del ricorso di annullamento contro una decisione che rifiuta il riconoscimento del diritto di soggiorno superiore a tre mesi di un cittadino dell’Unione, di prendere in considerazione nuovi elementi successivi alla decisione adottata dalle autorità nazionali, quando questi ultimi possono determinare una modifica della situazione della persona interessata che non autorizzerebbe più una limitazione del diritto di soggiorno della stessa nello Stato membro ospitate.

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1 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).