Language of document : ECLI:EU:C:2019:1098

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

18 dicembre 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Coordinamento dei sistemi previdenziali – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 3 – Ambito di applicazione ratione materiae – Prestazione di vecchiaia – Libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione europea – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7 – Parità di trattamento tra lavoratori nazionali e lavoratori migranti – Vantaggi sociali – Normativa di uno Stato membro che riserva la concessione di una “prestazione supplementare per i rappresentanti sportivi” ai soli cittadini di tale Stato»

Nella causa C‑447/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca), con decisione del 29 maggio 2018, pervenuta in cancelleria il 9 luglio 2018, nel procedimento

UB

contro

Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente della Corte, facenti funzione di giudici della Terza Sezione, L.S. Rossi (relatrice) e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: M. Aleksejev, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 maggio 2019,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo slovacco, da B. Ricziová e M. Kianička, in qualità di agenti;

–        per il governo ceco, da M. Smolek, J. Pavliš, J. Vláčil e L. Dvořáková, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da D. Martin, A. Tokár e B.‑R. Killmann, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 luglio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, lettera w), e degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1), nonché dell’articolo 34, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra UB e il Generálny riaditel Sociálnej poist’ovne Bratislava (direttore generale dell’assicurazione sociale di Bratislava, Slovacchia) in merito alla legittimità della decisione che nega al primo il beneficio di una prestazione supplementare versata a taluni sportivi di alto livello.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        L’articolo 1 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(…)

w)      “pensione”, non solo le pensioni ma anche le rendite, le prestazioni in capitale che possono esser sostituite alle pensioni o alle rendite e i versamenti effettuati a titolo di rimborso di contributi nonché, fatte salve le disposizioni del titolo III, le maggiorazioni di rivalutazione o gli assegni supplementari;

(…)».

4        L’articolo 3 di tale regolamento, intitolato «Ambito d’applicazione “ratione materiae”», così dispone:

«1.      1 Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

a)      le prestazioni di malattia;

b)      le prestazioni di maternità e di paternità assimilate;

c)      le prestazioni d’invalidità;

d)      le prestazioni di vecchiaia;

e)      le prestazioni per i superstiti;

f)      le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;

g)      gli assegni in caso di morte;

h)      le prestazioni di disoccupazione;

i)      le prestazioni di pensionamento anticipato;

j)      le prestazioni familiari.

(…)

3.      Il presente regolamento si applica anche alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui all’articolo 70.

(…)».

5        L’articolo 4 del suddetto regolamento, intitolato «Parità di trattamento», è redatto nei termini seguenti:

«Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, le persone alle quali si applica il presente regolamento godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato».

6        L’articolo 5 del medesimo regolamento, rubricato «Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti», recita:

«Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento e in considerazione delle disposizioni particolari di attuazione previste, si applica quanto segue:

a)      laddove a titolo della legislazione dello Stato membro competente il beneficio di prestazioni di sicurezza sociale o altri redditi producano effetti giuridici, le pertinenti disposizioni di detta legislazione si applicano altresì in caso di beneficio di prestazioni equivalenti acquisite a titolo della legislazione di un altro Stato membro o di redditi acquisiti in un altro Stato membro;

b)      se, in virtù della legislazione dello Stato membro competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, detto Stato membro tiene conto di fatti o avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale».

7        Il titolo III del regolamento n. 883/2004 contiene il capitolo 9, intitolato «Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo». Tale capitolo contiene un articolo unico, ossia l’articolo 70 di tale regolamento, a sua volta intitolato «Disposizione generale», il quale, ai paragrafi 1 e 2, prevede quanto segue:

«1.      Il presente articolo si applica alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo previste dalla legislazione la quale, a causa del suo ambito di applicazione ratione personae, dei suoi obiettivi e/o delle condizioni di ammissibilità, ha caratteristiche tanto della legislazione in materia di sicurezza sociale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, quanto di quella relativa all’assistenza sociale.

2.      Ai fini del presente capitolo, le “prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo” sono quelle:

a)      intese a fornire:

i)      copertura in via complementare, suppletiva o accessoria dei rischi corrispondenti ai settori di sicurezza sociale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e a garantire, alle persone interessate, un reddito minimo di sussistenza in relazione al contesto economico e sociale dello Stato membro interessato; oppure

ii)      unicamente la protezione specifica dei portatori di handicap, strettamente collegate al contesto sociale del predetto soggetto nello Stato membro interessato;

e

b)      relativamente alle quali il finanziamento deriva esclusivamente dalla tassazione obbligatoria intesa a coprire la spesa pubblica generale e le condizioni per la concessione e per il calcolo della prestazione, non dipendono da alcun contributo da parte del beneficiario. Tuttavia, le prestazioni concesse ad integrazione della prestazione contributiva non sono da considerare prestazioni contributive per questo solo motivo;

e

c)      sono elencate nell’allegato X».

8        L’articolo 7 del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1), ai paragrafi 1 e 2 così prevede:

«1.      Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.

2.      Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali».

 Diritto slovacco

9        L’articolo 1 del zákon č. 112/2015 Z.z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (legge n. 112/2015 sulla prestazione supplementare per i rappresentanti sportivi delle nazionali e che modifica la legge n. 461/2003 sull’assicurazione sociale; in prosieguo: la «legge n. 112/2015»), nella versione applicabile al procedimento principale, così dispone:

«La presente legge regola l’erogazione di una prestazione supplementare per gli sportivi delle nazionali (in prosieguo: la “prestazione supplementare”) a titolo di prestazione sociale statale, il cui scopo è garantire finanziariamente lo sportivo che – in qualità di rappresentante sportivo della Repubblica cecoslovacca; della Repubblica socialista cecoslovacca; della Repubblica federale cecoslovacca; della Repubblica federale ceca e slovacca; o della Repubblica slovacca – ha ottenuto una medaglia ai giochi olimpici, giochi paralimpici, ai giochi olimpici silenziosi, ai campionati del mondo o ai campionati d’Europa».

10      L’articolo 2, paragrafo 1, di tale legge prevede quanto segue:

«Ha diritto alla prestazione supplementare la persona fisica che:

a)      in qualità di rappresentante sportivo della Repubblica cecoslovacca; della Repubblica socialista cecoslovacca; della Repubblica federale cecoslovacca; della Repubblica federale ceca e slovacca; o della Repubblica slovacca ha ottenuto

1.      una medaglia d’oro (primo posto), una medaglia d’argento (secondo posto) o una medaglia di bronzo (terzo posto) ai giochi olimpici, giochi paralimpici o ai giochi olimpici silenziosi,

2.      una medaglia d’oro (primo posto), una medaglia d’argento (secondo posto) o una medaglia di bronzo (terzo posto) ai campionati del mondo oppure una medaglia d’oro (primo posto) ai campionati d’Europa in una disciplina sportiva inclusa dal Comitato olimpico internazionale nei giochi olimpici, dal Comitato paralimpico internazionale nei giochi paralimpici oppure dal Comitato Internazionale degli Sport dei Sordi nei giochi olimpici silenziosi, immediatamente precedenti i campionati del mondo o i campionati d’Europa o che si sono svolti nell’anno in cui si sono svolti i campionati del mondo o i campionati d’Europa,

b)      ha la cittadinanza della Repubblica slovacca;

c)      risiede stabilmente nel territorio della Repubblica slovacca o è una persona a cui si applica una disposizione speciale;

d)      non riceve una prestazione estera analoga;

e)      ha raggiunto l’età pensionabile e

f)      ha fatto valere il suo diritto a una prestazione pensionistica secondo le norme speciali».

11      L’articolo 3 della suddetta legge enuncia:

«L’ammontare della prestazione consiste nella differenza:

a)      tra l’importo di 750 EUR e la somma totale delle prestazioni pensionistiche secondo le norme speciali e delle analoghe prestazioni pensionistiche estere, qualora la persona fisica abbia ottenuto:

a.      una medaglia d’oro ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto 1,

2.      una medaglia d’oro ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto 2, ai campionati del mondo o

b)      tra l’importo di 600 EUR e la somma totale delle prestazioni pensionistiche secondo le norme speciali e delle analoghe prestazioni pensionistiche estere, qualora la persona fisica abbia ottenuto:

1.      una medaglia d’argento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto 1,

2.      una medaglia d’argento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto 2, ai campionati del mondo o

c)      tra l’importo di 500 EUR e la somma totale delle prestazioni pensionistiche secondo le norme speciali e delle analoghe prestazioni pensionistiche estere nel caso in cui la persona fisica abbia ottenuto:

1.      una medaglia di bronzo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto 1,

2.      una medaglia di bronzo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto 2, ai campionati del mondo o

3.      una medaglia d’oro ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto 2, ai campionati d’Europa».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

12      UB, cittadino ceco residente da 52 anni nel territorio che è oggi quello della Slovacchia, ha ottenuto nel 1971 la medaglia d’oro al campionato d’Europa di hockey su ghiaccio e la medaglia d’argento al campionato del mondo della medesima disciplina, in qualità di membro della squadra nazionale della Repubblica socialista cecoslovacca.

13      Al momento della dissoluzione della Repubblica federale ceca e slovacca, avvenuta il 31 dicembre 1992 a mezzanotte, UB ha optato per la cittadinanza ceca. Tuttavia, egli ha continuato a risiedere nel territorio della Slovacchia. In udienza, il governo slovacco ha inoltre precisato, senza essere contraddetto dagli altri interessati, che, al momento dell’adesione della Repubblica slovacca e della Repubblica ceca all’Unione europea il 1o maggio 2004, UB era impiegato in una scuola primaria e ha continuato a svolgere tale impiego almeno fino al 2006.

14      Il 17 dicembre 2015 UB ha chiesto di beneficiare della prestazione supplementare per i rappresentanti sportivi prevista dalla legge n. 112/2015 (in prosieguo: la «prestazione supplementare per i rappresentanti sportivi»). Avendo constatato che l’interessato non soddisfaceva la condizione relativa al possesso della cittadinanza slovacca, prevista dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di tale legge, l’assicurazione sociale di Bratislava ha respinto tale domanda.

15      UB ha proposto un ricorso avverso tale decisione dinanzi al Krajský súd v Košiciach (Corte regionale di Košice, Slovacchia) sostenendo che, alla luce del diritto dell’Unione, la normativa slovacca possedeva un effetto discriminatorio fondato sulla cittadinanza, e che essa non teneva conto del fatto che egli risiedeva nel territorio della Slovacchia da 52 anni.

16      In seguito al rigetto di tale ricorso, UB ha proposto un ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio.

17      Alla lettura dei lavori preparatori della legge n. 112/2015, tale giudice constata che il legislatore slovacco ha giustificato la sua scelta di subordinare il beneficio della prestazione supplementare di cui trattasi nel procedimento principale al possesso della cittadinanza slovacca per il fatto che tale prestazione supplementare costituisce una prestazione sociale pubblica, e non una prestazione pensionistica, e ha lo scopo di contribuire a garantire finanziariamente gli atleti di alto livello che, in quanto cittadini slovacchi, hanno rappresentato la Repubblica slovacca o i suoi predecessori giuridici nell’ambito di importanti competizioni sportive internazionali. Peraltro, tale legge non sarebbe destinata ad applicarsi ai rappresentanti sportivi di altri Stati.

18      Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, da un lato, la prestazione supplementare per i rappresentanti sportivi non ha soltanto il carattere di una prestazione sociale pubblica, dato che essa è versata su base regolare e parallelamente alla prestazione pensionistica, al fine di portare l’importo di quest’ultima agli importi previsti dall’articolo 3, lettere da a) a c), della suddetta legge. Dall’altro lato, in quanto rappresentante sportivo nell’ambito di uno sport collettivo, UB è stato trattato in maniera diversa rispetto ai suoi compagni di squadra per il solo fatto che, a differenza di questi ultimi, non è un cittadino slovacco, pur avendo contribuito anch’egli, grazie alle proprie capacità sportive e agli sforzi profusi, ai risultati collettivi della squadra nazionale.

19      In tale contesto, il Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte Suprema della Repubblica slovacca) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, nelle circostanze di cui al procedimento principale, sia possibile interpretare l’articolo 1, lettera w), l’articolo 4 e l’articolo 5 del regolamento [n. 883/2004], considerati unitamente al diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali, che è sancito all’articolo 34, paragrafi 1 e 2, della [Carta], nel senso che essi ostano all’applicazione di una disposizione nazionale, a norma della quale l’ente slovacco di previdenza sociale prende in considerazione la cittadinanza del richiedente come condizione fondamentale, ai fini del diritto per i rappresentanti sportivi nazionali ad una prestazione supplementare alla pensione di vecchiaia, anche se è del pari parte della disposizione nazionale un altro requisito legale, ossia la presenza nella nazionale dei predecessori giuridici, inclusa la Repubblica socialista cecoslovacca».

 Sulla questione pregiudiziale

20      Con la sua questione pregiudiziale il giudice del rinvio intende sapere, in sostanza, se l’articolo 1, lettera w), e gli articoli 4 e 5 del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con l’articolo 34, paragrafi 1 e 2, della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro che subordina il beneficio di una prestazione supplementare istituita a favore di determinati sportivi di alto livello che hanno rappresentato tale Stato membro o i suoi predecessori giuridici nell’ambito di competizioni sportive internazionali, in particolare alla condizione che il richiedente abbia la cittadinanza del predetto Stato membro.

21      Per rispondere a tale questione, occorre verificare in via preliminare se una prestazione supplementare come quella di cui trattasi nel procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 883/2004.

22      A tale proposito occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, la distinzione fra le prestazioni escluse dalla sfera di applicazione del regolamento n. 883/2004 e le prestazioni che vi rientrano è basata essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, in particolare le sue finalità ed i presupposti della sua concessione, e non sul fatto che essa sia o meno qualificata come previdenziale da una normativa nazionale [sentenza del 25 luglio 2018, A (Aiuto per una persona disabile), C‑679/16, EU:C:2018:601, punto 31 e giurisprudenza citata).

23      In tal senso, una prestazione può essere considerata prestazione previdenziale se, da un lato, è attribuita ai beneficiari, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e se, dall’altro, si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 [sentenza del 25 luglio 2018, A (Aiuto per una persona disabile), C‑679/16, EU:C:2018:601, punto 32 e giurisprudenza citata).

24      Alla luce del carattere cumulativo delle due condizioni elencate al punto precedente, il mancato soddisfacimento di una di esse comporta la conseguenza che la prestazione di cui trattasi non rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004 [sentenza del 25 luglio 2018, A (Aiuto per una persona disabile), C‑679/16, EU:C:2018:601, punto 33].

25      Per quanto riguarda, in particolare, la seconda condizione, occorre esaminare se una prestazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale si riferisca a uno dei rischi espressamente elencati all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004.

26      Per quanto concerne nello specifico la qualificazione di una prestazione sociale come prestazione di vecchiaia, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), la Corte ha precisato che può essere qualificata in questi termini una prestazione supplementare versata esclusivamente ai beneficiari di una pensione di anzianità e/o superstiti, le cui fonti di finanziamento sono le stesse previste per il finanziamento delle pensioni di vecchiaia e/o superstiti, e che si aggiunge alla pensione di anzianità, permettendo ai beneficiari di sopperire ai rispettivi bisogni garantendo loro un’integrazione finanziaria (v., in tal senso, sentenze del 20 gennaio 2005, Noteboom, C‑101/04, EU:C:2005:51, punti da 25 a 29, e del 16 settembre 2015, Commissione/Slovacchia, C‑361/13, EU:C:2015:601, punto 56).

27      Nel caso di specie, occorre anzitutto rilevare che, anche se una delle finalità della prestazione supplementare per i rappresentanti sportivi è quella di «garantire finanziariamente lo sportivo», come espressamente indicato all’articolo 1 della legge n. 112/2015, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che la ragion d’essere di tale prestazione supplementare è principalmente quella di riconoscere a un numero molto circoscritto di atleti di alto livello gli sforzi eccezionali compiuti e i risultati notevoli ottenuti nell’ambito di talune competizioni sportive internazionali. La finalità essenziale della predetta prestazione è quindi quella di ricompensare i suoi beneficiari per i successi da essi ottenuti in ambito sportivo in rappresentanza del loro paese.

28      Inoltre, tale finalità essenziale spiega, da un lato, il fatto che la suddetta prestazione supplementare sia finanziata direttamente dallo Stato, al di fuori delle fonti di finanziamento del sistema nazionale di previdenza sociale e indipendentemente dai contributi versati dai suoi beneficiari, e, dall’altro, che essa non sia versata a tutti gli atleti che hanno partecipato a tali competizioni, ma soltanto a un numero molto circoscritto di quelli tra loro che, in tale ambito, hanno ottenuto determinate medaglie.

29      Infine, sebbene l’importo massimo della prestazione supplementare di cui al procedimento principale sia fissato con riferimento a un’eventuale pensione di anzianità altrimenti percepita dal beneficiario, il versamento di tale prestazione supplementare non è subordinato al diritto del beneficiario di percepire tale pensione, ma unicamente a una domanda in tal senso da esso presentata.

30      Ne consegue che una prestazione supplementare come quella di cui trattasi nel procedimento principale non può essere considerata una prestazione di vecchiaia e, pertanto, essa non si riferisce a nessuno dei rischi espressamente elencati all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004.

31      Da ciò discende che la seconda condizione contemplata al punto 23 della presente sentenza non è soddisfatta.

32      Inoltre, dal momento che tale prestazione supplementare non copre nessuno dei rischi corrispondenti ai settori di sicurezza sociale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, che essa non è destinata unicamente a garantire la protezione specifica delle persone con disabilità e che, in ogni caso, essa non è elencata nell’allegato X di tale regolamento, non può neppure essere considerata una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo, ai sensi dell’articolo 70 del predetto regolamento.

33      In considerazione di quanto precede, una prestazione supplementare come quella di cui trattasi nel procedimento principale non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004.

34      In tali circostanze, non occorre esaminare la questione sollevata alla luce dell’articolo 34, paragrafi 1 e 2, della Carta.

35      Ciò premesso, si deve ricordare che, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni sottopostele. Infatti, la Corte ha il compito di interpretare tutte le norme del diritto dell’Unione che possano essere utili ai giudici nazionali al fine di dirimere le controversie per cui sono stati aditi, anche qualora tali disposizioni non siano espressamente indicate nelle questioni a essa sottoposte da detti giudici. A tal fine, la Corte può estrarre dal complesso degli elementi forniti dal giudice nazionale e, segnatamente, dalla motivazione della decisione di rinvio, le norme e i principi di diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione, alla luce dell’oggetto della controversia principale (sentenza del 16 luglio 2015, Abcur, C‑544/13 e C‑545/13, EU:C:2015:481, punti 33 e 34 nonché giurisprudenza citata).

36      Nel caso di specie, sebbene il giudice del rinvio abbia formalmente interrogato la Corte solo sull’interpretazione del regolamento n. 883/2004, occorre, come suggerito dalla Commissione, esaminare se il regolamento n. 492/2011, in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, di quest’ultimo, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

37      Infatti, come rilevato al punto 13 della presente sentenza, in risposta a un quesito posto dalla Corte in udienza, il governo slovacco ha precisato che, al momento dell’adesione della Repubblica slovacca e della Repubblica ceca all’Unione, UB era impiegato in una scuola primaria e aveva continuato a svolgere tale impiego almeno fino al 2006.

38      Orbene, l’articolo 45, paragrafo 2, TFUE dispone che la libera circolazione dei lavoratori implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro (sentenza del 15 dicembre 2016, Depesme e a., da C‑401/15 a C‑403/15, EU:C:2016:955, punto 34 e giurisprudenza citata).

39      Inoltre, l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 costituisce l’espressione particolare, nel campo specifico della concessione di vantaggi sociali, della regola della parità di trattamento sancita dall’articolo 45, paragrafo 2, TFUE e deve essere interpretato allo stesso modo di quest’ultima disposizione (sentenza del 15 dicembre 2016, Depesme e a., da C‑401/15 a C‑403/15, EU:C:2016:955, punto 35 e giurisprudenza citata).

40      Orbene, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, il lavoratore cittadino di uno Stato membro gode, nel territorio degli altri Stati membri, degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.

41      La Corte ha considerato che tale disposizione opera a favore, indifferentemente, tanto dei lavoratori migranti residenti in uno Stato membro ospitante quanto dei lavoratori frontalieri i quali, pur esercitando attività di lavoro dipendente in quest’ultimo Stato membro, risiedono in un altro Stato membro (sentenze del 15 dicembre 2016, Depesme e a., da C‑401/15 a C‑403/15, EU:C:2016:955, punto 37, e del 10 luglio 2019, Aubriet, C‑410/18, EU:C:2019:582, punto 24).

42      Del pari, la Corte ha già dichiarato che un lavoratore che esercitava un’attività lavorativa subordinata nello Stato membro ospitante al momento dell’adesione del suo Stato membro di origine all’Unione e che abbia continuato a esercitare tale attività dopo l’adesione può, dalla data dell’adesione medesima, invocare l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU 1968, L 257, pag. 2), il cui testo è stato ripreso all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, salvo che il regime transitorio previsto dall’atto di adesione non disponga diversamente (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 1989, Lopes da Veiga, 9/88, EU:C:1989:346, punti 9, 10 e 19).

43      A tale riguardo, a partire dall’adesione della Repubblica slovacca e della Repubblica ceca all’Unione, il 1o maggio 2004, la libera circolazione dei lavoratori è pienamente applicabile, in linea di principio, nei confronti dei cittadini cechi che lavorano in Slovacchia, conformemente all’articolo 24 dell’atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33), nonché al punto 1.1 dell’allegato V di tale atto, unicamente fatte salve le disposizioni transitorie previste ai punti da 1.2 a 1.14 di detto allegato. Dato che l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68 non costituisce oggetto delle citate disposizioni transitorie, tale disposizione si applica, nei confronti dei cittadini cechi, dal 1o maggio 2004 (v., per analogia, sentenza del 27 settembre 1989, Lopes da Veiga, 9/88, EU:C:1989:346, punto 9).

44      Di conseguenza, l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 può essere del pari invocato da un lavoratore come UB che, pur non avendo trasferito il suo luogo di residenza, si è trovato, a causa dell’adesione all’Unione dello Stato di cui è cittadino e dello Stato nel cui territorio ha fissato la propria residenza, nella situazione di un lavoratore migrante.

45      Occorre quindi verificare se una prestazione supplementare per i rappresentanti sportivi come quella oggetto del procedimento principale rientri nella nozione di «vantaggio sociale» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011.

46      A tale riguardo, il richiamo operato dalla predetta disposizione ai vantaggi sociali non può essere interpretato restrittivamente (v., in tal senso, sentenze del 30 settembre 1975, Cristini, 32/75, EU:C:1975:120, punto 12, e del 17 aprile 1986, Reed, 59/85, EU:C:1986:157, punto 25).

47      Dall’obiettivo della parità di trattamento perseguito dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 risulta infatti che la nozione di «vantaggio sociale» estesa da tale disposizione ai lavoratori cittadini di altri Stati membri comprende tutti i vantaggi che, connessi o meno a un contratto di lavoro, sono generalmente attribuiti ai lavoratori nazionali, in ragione principalmente del loro status obiettivo di lavoratori o del semplice fatto della loro residenza nel territorio nazionale, e la cui estensione ai lavoratori cittadini di altri Stati membri risulta quindi atta a facilitare la loro mobilità all’interno dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 17 aprile 1986, Reed, 59/85, EU:C:1986:157, punto 26; del 12 maggio 1998, Martínez Sala, C‑85/96, EU:C:1998:217, punto 25, e del 15 settembre 2005, Ioannidis, C‑258/04, EU:C:2005:559, punto 35) e, pertanto, la loro integrazione nello Stato membro ospitante.

48      Come già dichiarato dalla Corte, costituiscono siffatti vantaggi, in particolare, l’indennità di disoccupazione concessa ai giovani che hanno appena terminato gli studi e che sono alla ricerca di una prima occupazione (v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2005, Ioannidis, C‑258/04, EU:C:2005:559, punto 34), l’indennità di educazione per il figlio di un lavoratore (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 1998, Martínez Sala, C‑85/96, EU:C:1998:217, punto 26), la facoltà, per la vedova e i figli minori di un lavoratore migrante, di beneficiare delle riduzioni sui prezzi dei trasporti ferroviari applicabili alle famiglie numerose (v., in tal senso, sentenza del 30 settembre 1975, Cristini, 32/75, EU:C:1975:120, punto 13), la facoltà, per l’imputato avente la qualità di lavoratore, di utilizzare una delle lingue disponibili per i residenti di un comune dello Stato membro ospitante (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 1985, Mutsch, 137/84, EU:C:1985:335, punti 16 e 17), o ancora la facoltà di ottenere che il compagno di un lavoratore, non coniugato e non cittadino dello Stato membro ospitante, sia autorizzato a soggiornarvi con lui (v., in tal senso, sentenza del 17 aprile 1986, Reed, 59/85, EU:C:1986:157, punto 28), dal momento che tutte queste misure possono contribuire all’integrazione del lavoratore migrante nell’ambiente del paese ospitante e quindi alla realizzazione dell’obiettivo della libera circolazione dei lavoratori.

49      Nello stesso senso, si deve ammettere che la possibilità per un lavoratore migrante di venire ricompensato, al pari dei lavoratori cittadini dello Stato membro ospitante, per i risultati sportivi eccezionali che egli ha ottenuto rappresentando tale Stato membro, o i suoi predecessori giuridici, può contribuire all’integrazione di tale lavoratore nell’ambiente di detto Stato membro e quindi alla realizzazione dell’obiettivo della libera circolazione dei lavoratori.

50      Contrariamente alle osservazioni del governo slovacco formulate in udienza, tale interpretazione non può essere rimessa in discussione dalle sentenze del 31 maggio 1979, Even e ONPTS (207/78, EU:C:1979:144), e del 16 settembre 2004, Baldinger (C‑386/02, EU:C:2004:535).

51      Vero è che in tali sentenze la Corte ha dichiarato che le prestazioni concesse agli ex combattenti inabili al lavoro a causa di un evento bellico o agli ex prigionieri di guerra che attestino di essere stati a lungo in prigionia, a titolo di testimonianza di riconoscenza della nazione per le prove sopportate, non rientravano, in quanto versate in cambio dei servizi resi al loro paese, nella nozione di «vantaggio sociale» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68, e ciò anche quando i richiedenti di tali prestazioni erano lavoratori migranti. In tal senso, dette prestazioni non contribuivano all’integrazione di tali lavoratori nello Stato membro ospitante.

52      Per contro, la prestazione supplementare di cui trattasi nel procedimento principale persegue la finalità di ricompensare gli atleti di alto livello che hanno rappresentato lo Stato membro ospitante, o i suoi predecessori giuridici, in competizioni sportive internazionali e che hanno conseguito risultati notevoli. In particolare, tale prestazione supplementare non ha soltanto l’effetto di conferire ai suoi beneficiari una sicurezza finanziaria volta, in particolare, a compensare l’assenza di pieno inserimento nel mercato del lavoro durante gli anni dedicati alla pratica di uno sport ad alto livello, ma anche e principalmente di conferire loro un prestigio sociale particolare in ragione dei risultati sportivi che essi hanno conseguito nel contesto di tale rappresentanza. Il fatto che il lavoratore migrante benefici di tale prestigio, di cui godono anche i cittadini dello Stato membro ospitante che si trovano nella stessa situazione, o che addirittura hanno ottenuto medaglie nella stessa squadra in occasione di competizioni di uno sport collettivo, è tale da facilitare l’integrazione dei suddetti lavoratori migranti nella società di tale Stato membro. Peraltro, la Corte ha già riconosciuto la notevole rilevanza sociale dello sport nell’Unione, in particolare dello sport dilettantistico, riflessa dall’articolo 165 TFUE, nonché il ruolo di tale sport come fattore di integrazione nella società dello Stato membro ospitante (v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2019, TopFit e Biffi, C‑22/18, EU:C:2019:497, punto 33).

53      Ne consegue che una prestazione supplementare come quella di cui trattasi nel procedimento principale rientra nella nozione di «vantaggio sociale», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, con la conseguenza che uno Stato membro che concede tale prestazione ai propri lavoratori nazionali non può rifiutarla ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri senza commettere una discriminazione fondata sulla cittadinanza, vietata da tale disposizione.

54      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che

–        l’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che una prestazione supplementare versata a taluni sportivi di alto livello che hanno rappresentato uno Stato membro, o i suoi predecessori giuridici, nell’ambito di competizioni sportive internazionali non rientra nella nozione di «prestazione di vecchiaia», ai sensi di tale disposizione, ed è pertanto esclusa dall’ambito di applicazione di tale regolamento;

–        l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che subordina il beneficio di una prestazione supplementare istituita a favore di taluni sportivi di alto livello che hanno rappresentato tale Stato membro, o i suoi predecessori giuridici, nell’ambito di competizioni sportive internazionali, in particolare alla condizione che il richiedente abbia la cittadinanza del suddetto Stato membro.

 Sulle spese

55      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che una prestazione supplementare versata a taluni sportivi di alto livello che hanno rappresentato uno Stato membro, o i suoi predecessori giuridici, nell’ambito di competizioni sportive internazionali non rientra nella nozione di «prestazione di vecchiaia», ai sensi di tale disposizione, ed è pertanto esclusa dall’ambito di applicazione di tale regolamento.

2)      L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che subordina il beneficio di una prestazione supplementare istituita a favore di taluni sportivi di alto livello che hanno rappresentato tale Stato membro, o i suoi predecessori giuridici, nell’ambito di competizioni sportive internazionali, in particolare alla condizione che il richiedente abbia la cittadinanza del suddetto Stato membro.

Firme


*      Lingua processuale: lo slovacco.