Language of document : ECLI:EU:F:2012:175

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

5 dicembre 2012

Causa F‑6/12

Julien Bourtembourg

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Indennità di dislocazione – Nozione di residenza abituale – Centro di interessi permanente o abituale – Soggiorno temporaneo a fini di studio – Luogo di esercizio dell’attività professionale – Rapporti di lavoro a tempo determinato»

Oggetto: Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Bourtembourg chiede l’annullamento della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina della Commissione europea (in prosieguo: l’«APN»), dell’11 ottobre 2011, recante rigetto del suo reclamo contro la decisione della Commissione del 24 maggio 2011 con cui gli è negato il beneficio dell’indennità di dislocazione.

Decisione: La decisione della Commissione è annullata. La Commissione sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal ricorrente.

Massime

1.      Funzionari – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Oggetto – Nozione di dislocazione – Funzionari in possesso della cittadinanza dello Stato membro della sede di servizio – Presunzione dell’esistenza di molteplici e stretti legami con tale Stato – Contestazione – Onere della prova a carico del funzionario

[Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 4, § 1, b)]

2.      Funzionari – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Presupposti per la concessione – Funzionari in possesso della cittadinanza dello Stato membro della sede di servizio – Residenza abituale al di fuori dello Stato membro della sede di servizio nel periodo di riferimento – Nozione di residenza abituale – Residenza durante due periodi di tempo limitati allo svolgimento di un periodo di prova e di un rapporto di lavoro a tempo determinato – Circostanze che non consentono di presumere la residenza abituale nel luogo della sede di servizio

[Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 4, § 1, b)]

1.      La concessione dell’indennità di dislocazione ha lo scopo di compensare gli oneri e gli svantaggi particolari cui sono soggetti i funzionari che, in conseguenza dell’entrata in servizio presso l’Unione, sono obbligati a trasferire la loro residenza dal paese del loro domicilio al paese della sede di servizio e ad integrarsi in un nuovo ambiente. La nozione di dislocazione dipende dalla situazione soggettiva del funzionario, ossia dal suo livello d’integrazione, nonché, più precisamente, dalla circostanza che, pur avendo la nazionalità dello Stato membro del luogo della sua sede di servizio, egli abbia effettivamente interrotto i sui legami sociali e professionali con detto Stato.

Al riguardo, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto si basa sulla presunzione che la cittadinanza di una persona costituisca un indizio serio dell’esistenza di molteplici e stretti legami tra tale persona e il paese della sua cittadinanza. La presunzione di legittimità di cui beneficiano per principio gli atti dell’amministrazione e detta presunzione più specifica attinente alla cittadinanza comportano che gravi sul ricorrente l’onere di provare di aver stabilito il centro dei propri interessi in un altro paese durante tutto il periodo decennale di riferimento e che negandogli l’indennità di dislocazione l’istituzione ha violato la summenzionata disposizione.

(v. punti 25, 26 e 29)

Riferimento:

Corte: 2 maggio 1985, De Angelis/Commissione, 246/83, punto 13; 13 novembre 1986, Richter/Commissione, 330/85, punto 6; 15 settembre 1994, Magdalena Fernández/Commissione, C‑452/93 P, punti 20 e 22

Tribunale della funzione pubblica: 11 luglio 2007, B/Commissione, F‑7/06, punto 39¸; 20 novembre 2007, Kyriazis/Commissione, F‑120/05, punti 47 e 48, e giurisprudenza citata

2.      In materia d’indennità di dislocazione, la residenza abituale è il luogo in cui l’interessato ha fissato, con voluto carattere di stabilità, il centro abituale o permanente dei propri interessi, fermo restando che, per un funzionario che possiede la cittadinanza del paese della sede di servizio, la circostanza di avervi mantenuto o stabilito la propria residenza abituale, anche se per un periodo molto breve, nel corso del periodo decennale di riferimento, è sufficiente a comportare la perdita o il diniego del beneficio dell’indennità di dislocazione.

Tuttavia, un soggiorno temporaneo nel paese della sede di servizio a fini di studio non presuppone, in linea di principio, la volontà di spostarvi il centro dei propri interessi, salvo che detto soggiorno, considerato unitamente ad altri fatti pertinenti, dimostri l’esistenza di legami sociali e professionali durevoli dell’interessato con tale paese.

Inoltre, anche se il luogo di esercizio dell’attività professionale di una persona costituisce un indizio serio per la determinazione della residenza abituale, il solo fatto di aver risieduto nel paese della sede di servizio per un periodo limitato in esecuzione di un contratto di lavoro a tempo determinato non consente di presumere l’esistenza di una volontà di spostare in esso il centro permanente o abituale dei propri interessi.

(v. punti 28, 36, 39 e 40)

Riferimento:

Corte: Magdalena Fernández/Commissione, cit., punto 22

Tribunale di primo grado: 27 settembre 2006, Koistinen/Commissione, T‑259/04, punto 38

Tribunale della funzione pubblica: B/Commissione, cit., punto 38, e giurisprudenza citata; 26 settembre 2007, Salvador Roldán/Commissione, F‑129/06, punto 51; Kyriazis/Commissione,cit., punto 47