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Impugnazione proposta il 25 febbraio 2019 da Stena Line Scandinavia AB avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 13 dicembre 2018, causa T-631/15, Stena Line Scandinavia / Commissione

(Causa C-175/19 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Stena Line Scandinavia AB (rappresentanti: L. Sandberg-Mørch, advokat, P. Alexiadis, Solicitor)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Danimarca, Föreningen Svensk Sjöfart

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del 13 dicembre 2018 del Tribunale nella causa T-631/15 nei limiti in cui ha respinto il primo e il terzo motivo della ricorrente riguardo alla misura concessa alla Femern Landanlæg; il loro secondo e terzo motivo per quanto riguarda gli argomenti secondo cui la Commissione era incorsa in errore di diritto o aveva incontrato serie difficoltà concernenti l’effetto di incentivazione dell’aiuto, lo scenario alternativo sul quale si era basata la Commissione nella sua valutazione della necessità dell’aiuto e la conclusione secondo cui l’aiuto concesso alla Femern A/S non comporta un'indebita distorsione della concorrenza,

condannare la resistente a pagare le proprie spese e le spese della ricorrente

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sei motivi:

–    Primo motivo: in violazione degli articoli 107 TFUE, paragrafo 1, e 108 TFUE, paragrafo 2, il Tribunale ha errato nel concludere che la Commissione non era incorsa in errore di diritto e non aveva incontrato serie difficoltà nel ritenere che le garanzie e i prestiti statali concessi alla A/S Femern Landanlæg per il progetto di collegamenti ferroviari interni danesi non fossero idonei a distorcere la concorrenza in quanto il mercato rilevante non è aperto alla concorrenza.

La ricorrente sosteneva che tale conclusione errata del Tribunale è basata su quattro errori di diritto che corrispondono a quattro capi:

a)    Il Tribunale è incorso in errore di diritto nel ritenere che le garanzie e i prestiti statali concessi alla A/S Femern Landanlæg non siano idonei ad incidere sulla concorrenza nonostante il progetto di collegamento fisso (gestito dalla Femern A/S) e il progetto di collegamenti ferroviari interni danesi (gestito dalla Femern Landanlæg) costituiscano, insieme, un progetto integrato e sia già stato accertato che le garanzie e i prestiti statali concessi alla Femern A/S sono idonei a distorcere la concorrenza.

b)    Il Tribunale è incorso in errore di diritto nel ritenere che il mercato della gestione delle infrastrutture ferroviarie in Danimarca non sia “ex lege” aperto alla concorrenza.

c)    Il Tribunale è incorso in errore di diritto nel ritenere che il mercato della gestione di infrastrutture ferroviarie in Danimarca non sia di fatto aperto alla concorrenza.

d)    I mercati della costruzione e della manutenzione di infrastrutture ferroviarie , che sono aperti alla concorrenza, sono separati dal mercato della gestione e del funzionamento, in senso stretto, delle infrastrutture ferroviarie.

–    Secondo motivo: in violazione degli articoli 107 TFUE, paragrafo 1, e 108 TFUE, paragrafo 2, il Tribunale ha errato nel concludere che la Commissione non era incorsa in errore di diritto e non aveva incontrato serie difficoltà nel ritenere che le garanzie e i prestiti statali concessi alla A/S Femern Landanlæg per finanziare il progetto di collegamenti ferroviari interni danesi non fossero idonei ad incidere sugli scambi tra Stati membri.

–    Terzo motivo: in violazione degli articoli 107 TFUE, paragrafo 3, lettera b), e 108 TFUE, paragrafo 2, il Tribunale ha errato nel concludere che i costi del progetto relativo ali collegamenti interni potessero essere inclusi nel calcolo dell’intensità massima di aiuto consentita per il progetto di collegamento fisso (nell’ambito dell’analisi di compatibilità) benché secondo il Tribunale, il finanziamento concesso al progetto di collegamenti interni non costituisca un aiuto di Stato.

–    Quarto motivo: in violazione degli articoli 107 TFUE, paragrafo 3, lettera b), e 108 TFUE, paragrafo 2, il Tribunale ha errato nel concludere che la Commissione non era incorsa in un errore di diritto e non aveva incontrato serie difficoltà nel decidere che l’aiuto alla Femern A/S aveva un effetto di incentivazione.

–    Quinto motivo: in violazione degli articoli 107 TFUE, paragrafo 3, lettera b), e 108 TFUE, paragrafo 2, il Tribunale ha errato nel concludere che la Commissione non era incorsa in un errore di diritto e non aveva incontrato serie difficoltà nel decidere che le autorità danesi avevano esposto uno scenario alternativo adeguato per la sua valutazione relativa alla necessità dell’aiuto.

–    Sesto motivo: il Tribunale è incorso in errore di diritto nel ritenere che l’aiuto concesso alla Femern A/S non comporti indebite distorsioni della concorrenza.

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