Language of document : ECLI:EU:F:2012:9

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

8 febbraio 2012

Causa F‑23/11

AY

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2010 – Scrutinio per merito comparativo – Mancata considerazione del perfezionamento professionale e della certificazione – Errore di diritto»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale AY chiede in particolare l’annullamento della decisione del Consiglio di non promuoverlo al grado AST 9 per l’esercizio di promozione 2010 e il risarcimento del preteso danno da lui subito.

Decisione:      La decisione con la quale il Consiglio ha negato al ricorrente la promozione al grado AST 9 per l’esercizio di promozione 2010 è annullata. Non occorre statuire sulle conclusioni presentate in subordine dal ricorrente. Per il resto, le conclusioni del ricorso del ricorrente sono respinte. Il Consiglio è condannato a tutte le spese.

Massime

1.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Obbligo a carico dell’autorità che ha il potere di nomina – Onere della prova

(Statuto dei funzionari, art. 45)

2.      Funzionari – Promozione – Candidati promovibili – Funzionari che hanno superato le prove di certificazione – Diritto alla promozione – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, artt. 45 e 45 bis)

3.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Potere discrezionale dell’amministrazione – Elementi che possono essere presi in considerazione – Superamento delle prove di certificazione

(Statuto dei funzionari, artt. 24 bis, 43, 45, § 1, e 45 bis)

4.      Funzionari – Ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell’atto illecito impugnato – Risarcimento adeguato del danno morale – Limiti

(Statuto dei funzionari, art. 91)

1.      In presenza di un insieme di indizi sufficientemente concordanti che vengono a suffragare l’argomentazione di un funzionario non promosso relativa alla mancanza di un vero e proprio scrutinio comparativo delle candidature, sta all’istituzione fornire la prova, mediante elementi oggettivi tali da poter formare oggetto di un sindacato giurisdizionale, che essa ha rispettato le garanzie accordate dall’articolo 45 dello Statuto ai funzionari promuovibili e ha proceduto ad un siffatto scrutinio comparativo.

(v. punto 25)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 30 gennaio 1992, Schönherr/CES, T‑25/90 (punto 25)

2.      Il solo fatto che un funzionario del gruppo di funzioni AST sia stato selezionato per seguire un programma di formazione e che egli abbia superato le prove di certificazione, previste dall’articolo 45 bis dello Statuto, per l’accesso al gruppo di funzioni AD, non gli attribuisce, di per sé, alcun diritto ad una promozione ad un grado superiore nel gruppo di funzioni AST, né addirittura alcuna priorità automatica.

(v. punto 26)

3.      L’autorità che ha il potere di nomina non può, senza violare l’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, non tenere in alcuna considerazione la certificazione dei funzionari in occasione dello scrutinio per merito comparativo operato per un esercizio di promozione.

Infatti, in primo luogo, la certificazione dei funzionari del gruppo di funzioni AST rientra, per definizione, nel perfezionamento professionale, ai sensi dell’articolo 24 bis dello Statuto, dei funzionari interessati. In secondo luogo, la detta autorità deve tener conto, in applicazione dell’articolo 24 bis dello Statuto, del perfezionamento professionale compiuto dal funzionario per lo svolgimento della sua carriera. Tale obbligo si traduce in particolare nel contenuto dei rapporti informativi relativi alla competenza, al rendimento e alla condotta in servizio, i quali sono redatti in applicazione dell’articolo 43 dello Statuto. In terzo luogo, la promozione è uno degli elementi dello svolgimento della carriera di un funzionario. Così, nell’ambito di un esercizio di promozione, l’autorità che ha il potere di nomina è tenuta a prendere in considerazione il perfezionamento professionale compiuto dai funzionari promuovibili in quanto una delle componenti dei meriti dei funzionari. Tali meriti sono in particolare rispecchiati nel rapporto informativo, il quale è uno dei tre elementi, espressamente previsti dall’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, da prendere in considerazione per lo scrutinio per merito comparativo ai fini della promozione.

Ne consegue che l’autorità che ha il potere di nomina non può non tener conto, nell’ambito dello scrutinio per merito comparativo dei funzionari promuovibili, del fatto che un funzionario sia stato selezionato per partecipare ad un programma di formazione ai fini della sua certificazione e che abbia superato le prove attestanti che egli aveva seguito tale programma con successo. Tale obbligo è tanto più importante nel caso di un programma di formazione per i funzionari del gruppo di funzioni AST che offre la possibilità di essere nominato ad un posto del gruppo di funzioni AD, dato che la partecipazione a tale programma è infatti riservata soltanto, secondo le condizioni fissate all’articolo 45 bis dello Statuto e, in particolare, al suo paragrafo 2, primo comma, a funzionari del gruppo di funzioni AST «selezionati» sulla base dei loro rapporti informativi nonché del loro livello di studi e di formazione alla luce delle esigenze del servizio.

(v. punti 27-32)

4.      L’annullamento di un atto illecito dell’amministrazione impugnato può costituire, di per sé, un risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente del danno morale eventualmente subito dal funzionario.

Tuttavia, l’annullamento di un atto del genere non può costituire un pieno risarcimento del danno morale se tale atto contiene una valutazione delle capacità o del comportamento dell’interessato in grado di ferirlo, qualora esso sia privo di ogni effetto utile, o qualora l’illecito commesso sia di particolare gravità.

(v. punti 41 e 42)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 14 luglio 2011, Petrilli/Commissione, F‑98/07 (punto 28, e giurisprudenza ivi citata)