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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) il 22 ottobre 2019 – 5th AVENUE Products Trading GmbH / Hauptzollamt Singen

(Causa C-775/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parti

Ricorrente: 5th AVENUE Products Trading GmbH

Resistente: Hauptzollamt Singen

Questioni pregiudiziali

1)     Se i pagamenti effettuati dall’acquirente di una merce in aggiunta al prezzo di acquisto, una volta all’anno per quattro anni, in funzione dei ricavi ottenuti, al fine di poter vendere tale merce

– in un determinato territorio,

– per la prima volta,

– in via esclusiva e

– in maniera permanente,

costituiscano corrispettivi e diritti di licenza ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario 1 , che devono essere aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate a norma dell’articolo 32, paragrafo 5, lettera b), del codice doganale in combinato disposto con l’articolo 157, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del codice doganale 2 .

2)     Se tali pagamenti debbano essere eventualmente aggiunti solo proporzionalmente al prezzo pagato o da pagare per le merci importate e, in caso affermativo, secondo quale criterio.

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1 GU 1992, L 302, pag. 1.

2 Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU 1993, L 253, pag. 1).