Language of document : ECLI:EU:F:2009:70

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

18 giugno 2009

Causa F‑43/08

David Spee

contro

Ufficio europeo di polizia (Europol)

«Funzione pubblica – Personale dell’Europol – Posto vacante – Procedura di selezione»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 40, n. 3, della convenzione basata sull’art. K.3 del Trattato sull’Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) e dell’art. 93, n. 1, dello Statuto del personale dell’Europol, con il quale il sig. Spee chiede l’annullamento della decisione del direttore dell’Europol 7 gennaio 2008, recante rigetto del suo reclamo, nonché delle sottostanti decisioni del 20 giugno 2007 e del 6 luglio 2007, relative alla riapertura di una procedura di selezione per un posto di amministratore principale dichiarato vacante il 25 luglio 2006.

Decisione: Il ricorso è respinto. Il ricorrente è condannato all’insieme delle spese.

Massime

Funzionari – Agenti dell’Europol – Assunzione – Candidato scelto dal comitato di selezione ma non in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso di posto vacante


Se il direttore dell’Ufficio europeo di polizia (Europol) non dispone, in forza del principio di indipendenza delle commissioni giudicatrici dei concorsi, del potere di annullare o di modificare una decisione di una commissione giudicatrice, egli è nondimeno tenuto ad escludere ogni candidato che non risponda ai requisiti fissati nell’avviso di posto vacante, dato che l’amministrazione è vincolata da ciascuna delle condizioni che essa si è autoimposta nel detto avviso. Il direttore non può quindi trovarsi vincolato dalle decisioni della detta commissione giudicatrice la cui illegittimità possa viziare, come conseguenza, le sue stesse decisioni. Pertanto, il direttore, dopo essere venuto a conoscenza del fatto che un candidato selezionato non soddisfaceva ai requisiti di un avviso di posto vacante, può decidere di avviare una nuova procedura di selezione.

(v. punti 45, 46 e 48)

Riferimento:

Corte: 23 ottobre 1986, causa 142/85, Schwiering/Corte dei conti (Racc. pag. 3177, punti 19‑21); 23 ottobre 1986, cause riunite 322/85 e 323/85, Hoyer e Neumann/Corte dei conti (Racc. pag. 3215, punti 12‑14), e 18 marzo 1993, causa C‑35/92 P, Parlamento/Frederiksen (Racc. pag. I‑991, punti 15 e 16)

Tribunale di primo grado: 21 maggio 1996, causa T‑153/95, Kaps/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑233 e II‑663, punto 78); 16 dicembre 1999, causa T‑143/98, Cendrowicz/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑273 e II‑1341, punto 39), e 4 luglio 2006, causa T‑45/04, Tzirani/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑145 e II‑A‑2‑681, punto 46)