Language of document : ECLI:EU:C:2014:317

Causa C‑131/12

Google Spain SL

e

Google Inc.

contro

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

e

Mario Costeja González

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Nacional)

«Dati personali – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati – Direttiva 95/46/CE – Articoli 2, 4, 12 e 14 – Ambito di applicazione materiale e territoriale – Motori di ricerca su Internet – Trattamento dei dati contenuti in siti web – Ricerca, indicizzazione e memorizzazione di tali dati – Responsabilità del gestore del motore di ricerca – Stabilimento nel territorio di uno Stato membro – Portata degli obblighi di tale gestore e dei diritti della persona interessata – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7 e 8 »

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 maggio 2014

1.        Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46, articolo 2 – Trattamento di dati personali – Nozione – Attività di un motore di ricerca consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet, nell’indicizzarle, nel memorizzarle e nel metterle a disposizione degli utenti di Internet – Inclusione – Responsabile del trattamento – Nozione – Gestore di un motore di ricerca – Inclusione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, art. 2, lettere b) e d)]

2.        Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46 – Rispetto dei diritti fondamentali – Rispetto della vita privata e protezione dei dati personali – Giusto equilibrio tra il diritto all’informazione e i diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7 e 8; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46)

3.        Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46, articolo 4 – Diritto nazionale applicabile – Trattamento di dati effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento di un gestore di un motore di ricerca situato nel territorio di uno Stato membro – Portata – Promozione e vendita degli spazi pubblicitari riguardanti gli abitanti di questo Stato membro proposti da detto motore di ricerca mediante lo stabilimento di cui sopra – Inclusione

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, art. 4, § 1, lettera a)]

4.        Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46, articoli 12 e 14 – Diritto dell’interessato di accedere ai dati personali e diritto di opporsi al loro trattamento – Diritto di chiedere la soppressione dell’elenco di risultati dei link verso pagine web – Presupposti

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, artt. 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a)]

5.        Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46, articoli 12 e 14 – Diritto dell’interessato di accedere ai dati personali e diritto di opporsi al loro trattamento – Ricerca effettuata mediante un motore di ricerca a partire dal nome di una persona – Visualizzazione di un elenco di risultati – Diritto di chiedere di non mettere più tale informazione a disposizione del grande pubblico

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7 e 8; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, artt. 6, § 1, lettere da c) ad e), 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a)]

1.        L’articolo 2, lettera b), della direttiva 95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che, da un lato, l’attività di un motore di ricerca consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet, nell’indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti di Internet secondo un determinato ordine di preferenza, deve essere qualificata come trattamento di dati personali, qualora tali informazioni contengano dati personali.

Tale interpretazione non viene invalidata dal fatto che tali dati abbiano già costituito l’oggetto di una pubblicazione su Internet e non vengano modificati dal motore di ricerca. Infatti, le operazioni contemplate dalla disposizione sopra citata devono essere considerate come un trattamento siffatto anche nell’ipotesi in cui riguardino esclusivamente informazioni già pubblicate tali e quali nei media.

Inoltre, il gestore di un motore di ricerca deve essere considerato come il responsabile del suddetto trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva di cui sopra. Infatti, nella misura in cui l’attività di un motore di ricerca può incidere, in modo significativo e in aggiunta all’attività degli editori di siti web, sui diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali, il gestore di tale motore di ricerca quale soggetto che determina le finalità e gli strumenti di questa attività deve assicurare, nell’ambito delle sue responsabilità, delle sue competenze e delle sue possibilità, che detta attività soddisfi le prescrizioni della direttiva 95/46, affinché le garanzie previste da quest’ultima possano sviluppare pienamente i loro effetti e possa essere effettivamente realizzata una tutela efficace e completa delle persone interessate, in particolare del loro diritto al rispetto della loro vita privata.

(v. punti 29, 30, 38, 41, dispositivo 1)

2.        Un trattamento di dati personali effettuato dal gestore di un motore di ricerca può incidere significativamente sui diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, nel caso in cui la ricerca con l’aiuto di tale motore venga effettuata a partire dal nome di una persona fisica, dal momento che detto trattamento consente a qualsiasi utente di Internet di ottenere, mediante l’elenco di risultati, una visione complessiva strutturata delle informazioni relative a questa persona reperibili su Internet, che toccano potenzialmente una moltitudine di aspetti della sua vita privata e che, senza il suddetto motore di ricerca, non avrebbero potuto – o solo difficilmente avrebbero potuto – essere connesse tra loro, e consente dunque di stabilire un profilo più o meno dettagliato di tale persona. Ciò vale a maggior ragione per il fatto che Internet e i motori di ricerca conferiscono alle informazioni contenute in un siffatto elenco di risultati carattere ubiquitario. Vista la gravità potenziale di tale ingerenza, quest’ultima non può essere giustificata dal semplice interesse economico del gestore di un siffatto motore di ricerca in questo trattamento di dati. Occorre ricercare un giusto equilibrio segnatamente tra il legittimo interesse degli utenti di Internet all’informazione e i diritti fondamentali della persona di cui trattasi derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(v. punti 36, 38, 80, 81, 97)

3.        L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che un trattamento di dati personali viene effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile di tale trattamento nel territorio di uno Stato membro, ai sensi della disposizione suddetta, qualora il gestore di un motore di ricerca apra in uno Stato membro una succursale o una filiale destinata alla promozione e alla vendita degli spazi pubblicitari proposti da tale motore di ricerca e l’attività della quale si dirige agli abitanti di detto Stato membro.

Infatti, in circostanze del genere, le attività del gestore del motore di ricerca e quelle del suo stabilimento situato in uno Stato membro, seppur distinte, sono inscindibilmente connesse, dal momento che le attività relative agli spazi pubblicitari costituiscono il mezzo per rendere il motore di ricerca in questione economicamente redditizio e che tale motore è, al tempo stesso, lo strumento che consente lo svolgimento di dette attività.

(v. punti 51, 55, 56, 60, dispositivo 2)

4.        Gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, devono essere interpretati nel senso che, al fine di rispettare i diritti previsti da tali disposizioni, e sempre che le condizioni da queste fissate siano effettivamente soddisfatte, il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall’elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita.

A questo proposito, nella misura in cui l’inclusione nell’elenco di risultati – che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona – di una pagina web e delle informazioni in essa contenute relative a questa persona facilita notevolmente l’accessibilità di tali informazioni a qualsiasi utente di Internet che effettui una ricerca sulla persona di cui trattasi e può svolgere un ruolo decisivo per la diffusione di dette informazioni, il trattamento di dati realizzato dal gestore di un motore di ricerca è idoneo a costituire un’ingerenza più rilevante nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata della persona interessata che non la pubblicazione da parte dell’editore della suddetta pagina web.

(v. punti 87, 88, dispositivo 3)

5.        Dalle prescrizioni dettate dall’articolo 6, paragrafo 1, lettere da c) a e), della direttiva 95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, discende che anche un trattamento inizialmente lecito di dati esatti può divenire, con il tempo, incompatibile con la direttiva suddetta qualora tali dati non siano più necessari in rapporto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati. Pertanto, nell’ipotesi in cui si constati, in seguito a una domanda della persona interessata ai sensi dell’articolo 12, lettera b), della direttiva 95/46, che l’inclusione nell’elenco di risultati – che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome – dei link verso pagine web, legittimamente pubblicate da terzi e contenenti informazioni veritiere relative alla sua persona, è, allo stato attuale, incompatibile con il citato articolo 6, paragrafo 1, lettere da c) a e), a motivo del fatto che tali informazioni appaiono, alla luce dell’insieme delle circostanze caratterizzanti il caso di specie, inadeguate, non pertinenti o non più pertinenti, ovvero eccessive in rapporto alle finalità del trattamento in questione realizzato dal gestore del motore di ricerca, le informazioni e i link in parola di cui al suddetto elenco di risultati devono essere cancellati.

In tale contesto, la constatazione di un diritto dell’interessato a che l’informazione riguardante la sua persona non venga più collegata al suo nome da un elenco di risultati non presuppone che l’inclusione dell’informazione in questione nell’elenco di risultati arrechi un pregiudizio all’interessato.

Dato che l’interessato può, sulla scorta dei suoi diritti fondamentali derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, chiedere che l’informazione in questione non venga più messa a disposizione del grande pubblico mediante la sua inclusione in un siffatto elenco di risultati, i diritti fondamentali di cui sopra prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull’interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull’interesse di tale pubblico a trovare l’informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona. Tuttavia, così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l’ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall’interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, mediante l’inclusione summenzionata, all’informazione di cui trattasi.

(v. punti 93, 94, 96‑99, dispositivo 4)